Pos. 1   Prot. N. 61.07.11 



Oggetto: Beni di Enti Pubblici. Demanio marittimo. Area attrezzata di XXXX. Titolarità.

Allegati n...........................

ASSESSORATO REGIONALE

DELL'INDUSTRIA.

  Dipartimento regionale dell'industria. 


PALERMO



1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimersi nuovamente su talune problematiche connesse alla titolarità dell'Area attrezzata di XXXX.
Nella nota cui si risponde si rammenta che, a seguito dell'entrata in vigore del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 12/2006 abrogativo dell'art. 11 della l.r. 5/99, veniva richiesto l'avviso dello Scrivente Ufficio (reso con nota n. 8366/78.06.11 dell'11 maggio 2006) in ordine agli effetti di tale disposizione, ed in particolare, all'amministrazione da considerare proprietaria dell'area attrezzata; alla eventuale reviviscenza della precedente disciplina conseguente all'abrogazione dell'art. 11 della l.r. 5/99; ai criteri da adottare per la gestione ed affidamento dell'area nonché alla possibilità dell'instaurazione di contenzioso da parte dell'Amministrazione statale nei confronti dell'Amministrazione regionale.




Il Dipartimento richiedente evidenzia che successivamente a tale consultazione si sono svolte alcune riunioni con l'Autorità portuale di YYYY auspicabilmente finalizzate alla definizione della questione ma, in effetti, improduttive di soluzione.
Constatata la perdurante inerzia, codesta Amministrazione riferisce di avere richiesto alla precitata Autorità di fornire informazioni e formali documentazioni in ordine alla legittimazione dei soggetti che in atto occupano l'area in discorso.
In risposta alla suddetta richiesta l'Autorità portuale, con la nota che in copia è allegata alla richiesta cui si risponde, invitando codesto Dipartimento e l'ESPI a formalizzare la consegna dell'area in discorso atteso che a seguito della istituzione dell'Autorità portuale e della relativa determinazione della circoscrizione territoriale la gestione della detta area compete esclusivamente all'autorità, puntualizzava altresì che "in base al principio dell'accessione tutte le opere realizzate su area demaniale appartengono al demanio marittimo".
Codesto Dipartimento, nell'informare di aver interessato della questione l'Ufficio demanio e patrimonio della Presidenza della Regione al fine di chiarire se l'area in questione è inserita tra i beni demaniali della Regione, chiede allo Scrivente se il contenuto della nota dell'Autorità portuale "aggiunga elementi di valutazione diversi o integrativi" rispetto al parere reso e chiede inoltre quale debba essere il comportamento della richiedente Amministrazione nei confronti del soggetto che attualmente occupa l'area attrezzata e che secondo quanto riferito dal soggetto che cura il servizio di custodia e vigilanza risulta essere la società "Italoffshore 2".

2. In via preliminare va evidenziato che nella nota dell'Autorità portuale di YYYY non si ravvisano elementi nuovi che impongano di tornare sull'argomento né sembra che il panorama normativo afferente sia mutato rispetto al momento in cui la questione è stata posta.
Non può, quindi, che confermarsi quanto già esposto in merito alla titolarità regionale dell'area attrezzata rilevando, contrariamente a quanto affermato dall'Autorità portuale nella nota allegata alla richiesta cui si risponde, che secondo l'art. 934 del codice civile qualunque costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo il caso in cui diversamente risulti dal titolo o dalla legge, come nella fattispecie (vedi art. 34, comma 1, l.r. 25/93).
Giova, invero, ricordare che lo stesso abrogato art.11 della l.r. 5/1999, lungi dall'integrare una disposizione "ricognitiva" dell'acquisto della proprietà a titolo originario previsto dal precitato art. 934 del codice civile, affidava ex lege la sola gestione dell'area in questione all'autorità marittima e non la proprietà della stessa area.
Si conferma, inoltre, quanto esposto in merito agli effetti dell'abrogazione del prefato art. 11 operata dall'art. 1, comma 1 della l.r. 12/2006, che, nel riproporre il contenuto della disposizione precedentemente impugnata, è stata ritenuta dal Commissario dello Stato indenne da vizi di costituzionalità a seguito della evidente rivalutazione della legittima appartenenza dell'area in questione al patrimonio della Regione e della conseguente legittimità della riacquisizione della titolarità della gestione.
Circa il quesito relativo al comportamento da adottare nei confronti dei soggetti che attualmente occupano ed utilizzano l'area, lo Scrivente ritiene che la questione risulti strettamente connessa alla risoluzione della contestata titolarità dell'area.
Ove, pertanto, codesto ramo di Amministrazione dovesse determinarsi ad esperire le azioni giurisdizionali a tutela dei propri diritti sull'area in argomento investirà della questione lo Scrivente Ufficio, deputato alla difesa di codesta Amministrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70, nel caso di conflitto con lo Stato.


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


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