POS. II Prot._______________/18.11.2008

OGGETTO: Lavoro - Rapporti di co.co.co. - Gravidanza - Proroga del contratto ex art.66, D.Lgs. n.276/2003 per i lavoratori a progetto - Applicabilità.





ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente
PALERMO








1. Con nota prot. n.4811 del 18 gennaio 2008 codesto Dipartimento, premesso che l'art.4 del D.M. 12 luglio 2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riconosce in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, in caso di gravidanza, il diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, già previsto all'art.66, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, ha chiesto allo Scrivente se il predetto diritto spetta o meno nell'ambito dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
La questione, riferisce codesto Dipartimento, è stata sollevata da una lavoratrice che ha stipulato un contratto di co.co.co. con codesta Amministrazione (allegato alla nota cui si risponde), rinnovato l'8 maggio 2006, che prevede all'art.6 il diritto della medesima di avvalersi dell'astensione obbligatoria per il periodo di maternità, ma "fatta salva la sua naturale scadenza", prevista per l'8 maggio 2008 "o, comunque, per il solo periodo di programmazione del POR Sicilia 2000-2006".
Ciò premesso, viene chiesto allo Scrivente se il contratto di co.co.co. rientra nel campo di applicazione di cui all'art.61 del D.Lgs. n.276/2003 cit. e se la previsione di cui all'art.66 del medesimo possa trovare applicazione con la conseguente automatica proroga del contratto.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

Il quesito in esame concerne l'interpretazione di normative statali che richiedono un'applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale e pertanto non può che suggerirsi a codesta Amministrazione di acquisire sulla questione sottoposta l'avviso dei competenti organi centrali statali.

Ciò premesso, non ci si esime dal ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Al riguardo, occorre innanzitutto chiarire che il diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro di cui trattasi è riconosciuto nel D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 (c.d. legge Biagi) con esclusivo riferimento alle lavoratrici a progetto (co.co.pro.).
Infatti, nell'ambito della disciplina recata dal Capo I (artt. 61-69) del Titolo VII del D.Lgs. n.276/2003 cit per il "Lavoro a progetto", l'art.66, al terzo comma dispone testualmente che "In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale".

Vale la pena chiarire che il lavoro a progetto è la modalità lavorativa cui devono essere ricondotte le collaborazioni coordinate e continuative (v. art.61, primo comma, D.Lgs. ult. cit.) nel settore privato.
Non si deve dimenticare, infatti, che per espressa disposizione del D.Lgs. n.276/2003 cit. il medesimo non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni ed il loro personale (v. art.1, comma 2) e che, pertanto, ad oggi, la pubblica amministrazione può continuare a stipulare contratti di co.co.co. senza tenere conto dei limiti introdotti dalla novella legislativa, e ciò in attesa di eventuali determinazioni da adottarsi, ai sensi del comma 8 dell'art.86 del D.Lgs. n.276/2003 cit. da parte del Ministro della Funzione pubblica e delle organizzazioni sindacali in sede di armonizzazione dei profili conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.

Ciò considerato, dovrebbe escludersi la possibilità di riconoscere alla lavoratrice co.co.co. il diritto alla proroga della durata del contratto ex art.66, D.Lgs. n.276/2003 cit.

Occorre, tuttavia, valutare l'analoga disposizione contenuta nel D.M. 12 luglio 2007, menzionato nella nota cui si risponde (nonchè nell'istanza ricevuta da codesto Dipartimento), recante "Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.", che all'art.4 dispone che: "4. 1. Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1 e 3, hanno diritto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.".

Il predetto D.M. detta norme secondarie di attuazione dell'art.64 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, e succ. mod. e interaz., recante il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità", che rappresenta la fonte normativa primaria in materia di tutela della maternità delle lavoratrici c.d. parasubordinate in generale e che testualmente dispone che:
"64. Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. A tal fine, si applica il D.M. 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto".

Il campo di applicazione è individuato con generale riferimento alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'INPS e cioè, in generale, alle lavoratrici c.d. parasubordinate.
Infatti, l'art.64, D.Lgs. n.151 del 2001 ha riguardo alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme di previdenza obbligatorie, per le quali si è prevista l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, di un'apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore di lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale.

In questo contesto, il D.M. 12 luglio 2007 ha, in particolare, provveduto a disciplinare, come testualmente previsto nell'ultimo periodo dell'art.64, D.Lgs. n.151/2001 cit., l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 17 e 22 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, a tutela e sostegno della maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata sopra indicata, nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto.
In forza della predetta normativa, ai committenti e agli associati in partecipazione è esteso il divieto di adibire al lavoro le lavoratrici a progetto e categorie assimilate e le associate in partecipazione iscritte alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335, durante i periodi di cui all'art.16 (congedo di maternità) e di cui all'art.17 (interdizione anticipata e prorogata) del D.Lgs. n.151/2001. Alle medesime lavoratrici, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi predetti, viene altresì riconosciuto il diritto alla proroga della durata del contratto già previsto dall'art.66, D.Lgs. n.276/2003 cit., diritto che risulterebbe così spettare anche a categorie di lavoratrici testualmente non ricomprese nella citata norma legislativa.

Infatti, il D.M. in questione si riferisce testualmente alle "lavoratrici a progetto e categorie assimilate" iscritte alla gestione separata.
E, per completezza, va detto che l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha chiarito che "sono assimilate alle collaboratrici a progetto le collaboratrici coordinate e continuative, mentre ad esse non possono essere equiparate le lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali (cioè inferiori a trenta giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a cinquemila euro con lo stesso committente)" (v. circolare n.137 del 21 dicembre 2007).

Tutto ciò rilevato, non spettando allo Scrivente indicare soluzioni che possano porsi in contrasto con il dato testuale della norma ministeriale, che pare volere estendere il riconoscimento del diritto in questione a tutte le categorie assimilate alle lavoratrici co.co.pro., si torna a suggerire a codesta Amministrazione di interpellare i competenti organi statali in ordine all'impatto applicativo del decreto ministeriale stesso.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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