Gruppo VIII Prot. N. /289.00.11


Oggetto: Consorzio ASI di XXXX - Liquidazione competenze professionali ai legali dell'Ente.




Allegati n...........................


Assessorato regionale industria
Gruppo IV - Vigilanza e finanziamento
Enti pubblici regionali
(rif. fgg.ll. 9525/1898 del 30.10.00 e
11566/1943 del 05.06.01)
PALERMO


1. Con il primo dei fogli in riferimento codesto Assessorato ha chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine al pagamento di parcelle a legali che hanno assistito il Consorzio ASI di XXXX in giudizi amministrativi relativi all'annullamento di verbali di aggiudicazione di gare d'appalto di opere pubbliche. A tal fine codesto Assessorato ha trasmesso copia della nota 19 aprile 2000, n.2174, con la quale il suindicato Consorzio ha precisato che l'importo delle parcelle in questione è stato determinato e vistato per congruità dall'Ordine in base all'importo dei lavori oggetto dell'appalto e secondo il criterio della media ponderata. Con la medesima nota Il Consorzio ha riferito di aver chiesto ai legali di calcolare le parcelle con gli onorari ai minimi tariffari sia per la propria difficile situazione finanziaria che per la qualità della prestazione, indipendente dal valore dell'opera da realizzare, e concernente vizi procedurali legati all'applicazione della normativa.
Con il medesimo foglio codesto Assessorato ha chiesto l'avviso di questo Ufficio sull'obbligatorietà dell'apposizione del visto di congruità, da parte del competente organo, sulle parcelle degli avvocati incaricati dagli EE.LL. ai fini della liquidazione in quanto una risoluzione del Ministero dell'Interno sembrerebbe escluderla.
Con il secondo dei fogli suindicati codesto Assessorato ha trasmesso parte della documentazione richiesta dallo scrivente per rendere il parere e la nota 1° giugno 2000 n.60 con la quale il direttore del Consorzio A.S.I. di XXXX ha evidenziato agli organi del Consorzio l'avvenuto incremento delle spese legali cui il Consorzio stesso non è in grado di far fronte.
Infine, con foglio 27.9.2001, n.15900/10/B/!/A, pervenuto allo scrivente il 3.10.2001, il Ministero ha riscontrato la richiesta dello Scrivente Ufficio 16.7.2001, n.11944 e trasmesso la risoluzione n.15900/1 bis/10/1-A/99 richiamata da codesta Amministrazione nel foglio in riferimento.

2. La questione sottoposta all'esame di questo Ufficio concerne la correttezza e la legittimità delle liquidazioni delle competenze professionali ad alcuni legali del Consorzio ASI di XXXX, quantificate in base all'importo dei lavori relativi alle opere pubbliche oggetto di vari appalti.
Al riguardo si premette che le considerazioni che appresso si svolgono presuppongono l'inesistenza di una convenzione, non trasmessa allo Scrivente, che disciplini i rapporti fra l'ente ed i professionisti atteso che, diversamente, occorre fare riferimento a tale atto per risolvere la questione (art.2233 c.c.).
La norma del suindicato articolo dispone che nel contratto per prestazione d'opera intellettuale il compenso - se non è convenuto dalle parti - è determinato dalle tariffe o, infine, dal giudice, sentito il parere dell'associazione cui il professionista appartiene.
Per quanto riguarda la misura degli onorari deve valere unicamente la regola dettata dal co.2 della suindicata norma, per la quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'attività richiesta al professionista e da questi espletata (Cass., sez. II, 1° luglio 1996, n.5962). Ed il cliente è obbligato, ai sensi dell'art.61 Rdl. 27.11.1933 n.1578, convertito in legge 22.1.1934, n.36, e dall'art.2 della tariffa, a corrispondere all'avvocato gli onorari e i diritti, il cui ammontare va determinato indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono, avendo riguardo all'importanza dell'opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista e al valore economico e sociale dell'attività in relazione al risultato prefisso (Cass. Sez. II, 22.12.1994, n.11065).
Il successivo articolo 6 individua le modalità per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione degli onorari sia a carico del soccombente che del cliente. In quest'ultima ipotesi la norma, per le cause avanti gli organi di giustizia amministrativa di primo grado, stabilisce che "per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti".
Alla luce della normativa suindicata si ritiene corretto il criterio seguito per la quantificazione degli onorari determinati, secondo le tariffe ufficiali, con riguardo all'importo dei lavori oggetto dell'appalto, secondo il criterio della media ponderata.
Si segnala, poi che la parcella costituisce titolo idoneo all'emissione di decreto ingiuntivo (art.28 L.13.6.1942, n.794) e che, trascorsi tre mesi dal suo invio o dall'invio del preavviso di parcella senza che gli importi esposti siano stati contestati nella congruità, si applicano gli interessi di mora in caso di mancato pagamento.
Per quanto riguarda l'altra richiesta contenuta nel primo dei fogli in riferimento concernente l'obbligatorietà del visto di congruità da parte del competente ordine forense si comunica che questo Ufficio ha chiesto al competente Ministero dell'Interno copia della risoluzione citata da codesto Assessorato.
Con foglio 27.9.2001 n.15900/10/B/1/A, nel trasmettere la risoluzione di che trattasi che ad ogni buon fine si acclude in copia il suindicato Ministero ha precisato di essersi pronunziato in merito alla non necessità del visto di congruità dell'ordine degli avvocati sulle parcelle liquidate per la rifusione delle spese legali sostenute da amministratori in procedimenti svoltisi a loro carico e connessi allo svolgimento di funzioni elettive.
Nel foglio suindicato, che pure si trasmette, il Ministero ha, poi, precisato che "l'ente, nell'ambito della propria autonomia decisionale e fatto salvo quanto previsto da norme statutarie e regolamenti, possa liberamente disporre in tal senso".
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n,16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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