Pos. IV   Prot. N.     /90.02.11 



Oggetto: Beni pubblici. - Demanio e patrimonio - Convenzione con l'Agenzia del demanio - Esame articolato.




Allegati n...........................



PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Dipartimento regionale del personale,
dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza e assistenza del personale
Servizio demanio e
patrimonio immobiliare
P A L E R M O



1. Con la lettera sopra indicata codesto Dipartimento ha trasmesso allo scrivente - per acquisirne l'avviso rappresentandone l'urgenza - uno schema di convenzione, ex art. 65, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1998, n. 300, avente ad oggetto l'individuazione dei servizi da eseguirsi da parte della Agenzia del demanio nella gestione del patrimonio immobiliare regionale e la regolamentazione dei rapporti tra l'Agenzia stessa e la Regione siciliana.
In particolare codesta Amministrazione manifesta perplessità in relazione a taluni punti, specificamente indicati, delle singole clausole e chiede l'avviso dell'Ufficio "prima di procedere alla relativa formalizzazione".



2. Preliminarmente appare opportuno osservare che, dal punto di vista giuridico, la convenzione in questione si inquadra nel sistema delineato dall'art. 65 del citato D. Lgs. N. 300/1999, il quale dopo avere attribuito, al comma 1, l'amministrazione dei beni immobili dello Stato all'Agenzia del demanio, al comma 2 prevede che "l'agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni".
Va altresì rilevato, in via generale, che l'Agenzia del demanio, sul piano operativo, si pone al di fuori dei vincoli derivanti dall'osservanza delle procedure amministrativo - contabili ed agisce con modalità di tipo privatistico; pertanto la convenzione in esame, oltre a costituire attuazione della disposizione sopra riportata rappresenta altresì adeguato strumento attraverso il quale la Regione - in un'ottica di incremento dell'efficienza della p.a. e di razionalizzazione dei costi pubblici - può attribuire funzioni e compiti gestionali, mantenendo comunque un potere di direttiva sugli obiettivi e risultati da perseguire nonché sui criteri della gestione in riscontro alle peculiari esigenze regionali. Ciò detto, passando allo schema di convenzione, prima di procedere all'esame delle singole clausole si formulano le due seguenti osservazioni: anzitutto va precisato che le premesse andrebbero formulate con l'indicazione della normativa di riferimento nonché delle considerazioni di merito che suffragano la stipula della medesima convenzione. In secondo luogo poi, si rileva l'assenza di clausole che fissino gli obiettivi generali della gestione ed i criteri generali della gestione stessa; considerato che tali clausole si riscontrano invece, in attuazione di quanto previsto dall'art. 59, comma 2, del D. Lgs. N. 300/1999, in sede di convenzione tra il Ministro delle finanze e l'Agenzia del demanio per l'esercizio finanziario 2001, si suggerisce di valutare l'opportunità di inserire analoghe previsioni, ai fini di completezza del contenuto, anche nella convenzione in esame. Con riferimento all'articolo 2 dello schema in particolare si osserva quanto segue.
In relazione alla lettera a) - laddove è previsto che la convenzione disciplina la ricognizione ed il censimento, tra l'altro, dei "beni statali da trasferire ex art. 32 e 33 dello Statuto siciliano" - si evidenzia che le perplessità manifestate da codesta Amministrazione, circa la necessità di inserire dopo l'espressione "da trasferire", l'ulteriore espressione "ope legis, a cura dell'Agenzia", sono superate qualora si consideri che tale categoria di beni (e cioè quelli statali da trasferire ex artt. 32 e 33 St. Si.) non può essere oggetto dei servizi disciplinati dalla convenzione.
Ed invero al riguardo va precisato che le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio (approvate con D.P.R. 1.12.1961, n. 1825) riconoscono alla Regione una competenza esclusivamente per i "beni ad essa assegnati". Conseguentemente qualsiasi attività - ivi compresa quella ricognitiva - relativa ai beni che sono di proprietà statale e devono essere "trasferiti" alla Regione, non può che essere imputata allo Stato.
Pertanto, alla luce di quanto testè considerato, deve affermarsi che la convenzione in parola non può, ad avviso dello scrivente, disciplinare la prestazione di un servizio da svolgersi da parte dell'Agenzia del demanio, in forza di altra fonte di obbligazioni, ed avente ad oggetto beni che sono al di fuori della sfera di competenza regionale.
Tale conclusione trova, del resto, conferma anche nello statuto dell'Agenzia del demanio laddove, all'art. 3, comma 2, è espressamente prevista, tra l'altro, che "l'agenzia promuove e fornisce servizi alle regioni e agli enti locali per la gestione dei beni di loro competenza."
Peraltro, qualora l'attività di ricognizione e censimento sia finalizzata alla compilazione degli elenchi che individuano i beni statali da trasferire alla Regione (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 1825/1961), si precisa che tale attività può essere svolta in via sostitutiva dall'Amministrazione regionale solo nelle ipotesi previste dalle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di accademia e biblioteca (cfr. art. 8, comma 2, D.P.R. 20 agosto 1975, n. 635), dalle norme di attuazione in materia di tutela del paesaggio, antichità e belle arti (cfr. art. 7, comma 2, D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637), nonché dalle norme di attuazione in materia di demanio marittimo (cfr. art. 1, comma 8, D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684).
Nessun rilievo ritiene poi lo scrivente di dover formulare circa la eventuale previsione di un limite temporale per lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo art. 2, lett. a) della convenzione (ricognizione e censimento dei beni) poiché tale previsione appare comunque rientrare nel potere di direttiva riservato alla Regione.
Si segnala, altresì, sempre con riferimento all'art. 2 dello schema de quo, che sembra limitativa la elencazione delle attività di gestione del patrimonio immobiliare demandate alla Agenzia, semprechè, ovviamente, non sia volontà di codesta Amministrazione demandare la gestione solo delle attività espressamente elencate; in tale ipotesi sarebbe allora opportuna una specificazione in tal senso.
L'osservazione di cui sopra nasce dalla considerazione che il piano delle attività allegato alla convenzione stipulata dall'Agenzia con il Ministro delle finanze individua attività relative all'acquisizione del patrimonio, alla gestione ordinaria e alla gestione tecnica dello stesso, non contemplate dallo schema di convenzione in esame; considerato che tale mancata previsione potrebbe essere foriera di difficoltà nella individuazione del soggetto (Agenzia - Amministrazione regionale) competente allo svolgimento delle stesse, valuterà discrezionalmente codesta Amministrazione, anche in tale ipotesi, l'opportunità di fare riferimento, in sede di convenzione regionale, al piano delle attività allegato alla convenzione statale. Si osserva peraltro a tal proposito che non sembra che il piano delle attività di cui è discorso corrisponda a quelli previsti dall'art. 6 dello schema in esame, atteso che questi ultimi riguardano espressamente soltanto lo svolgimento di servizi "che non comportano entrate".
Si evidenzia altresì che né l'art. 2 in esame né altre clausole della convenzione prevedono le modalità o i meccanismi necessari ad assicurare l'acquisizione alla Regione dei proventi acquisiti dall'agenzia in relazione ala gestione del patrimonio regionale; tale specifica previsione appare dunque necessaria al fine di garantire il trasferimento delle predette somme nelle casse regionali.
Con riferimento all'art. 3 dello schema, perplessità suscita la previsione del rinnovo automatico della convenzione alla scadenza annuale posto che l'art. 15 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 autorizza la spesa relativa alla stipula della convenzione solo "per l'esercizio finanziario 2002",
A tale proposito si precisa altresì che, diversamente da quanto disposto dall'art. 40 della l.r. 10.12.2001, n. 21, la spesa complessiva prevista dal citato art. 15 l.r. n. 2/2002 non è autorizzata solo per la stipula della convenzione de qua, bensì anche "per promuovere l'impiego ottimale, la riconversione e la dismissione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione"; sotto tale profilo risultano dunque superate le perplessità manifestate da codesta Amministrazione in relazione alla circostanza che l'art. 40 della l.r. n. 21/2001 prevede "il tetto massimo dei compensi per l'intero anno 2002, mentre di converso, la convenzione per l'anno in corso avrà durata pari a tutto il periodo residuo del corrente anno, a decorrere dalla data in cui verrà sottoscritta".
In relazione all'art. 4 dello schema in esame nessun rilievo ritiene di dover formulare lo scrivente circa la possibilità per l'Amministrazione regionale di indicare all'Agenzia "le priorità" con riferimento ai servizi da svolgere, atteso che tale indicazione rientra certamente nel potere di direttiva riservato alla Regione.
Inoltre si osserva che al comma 4 il termine "precedere" andrebbe sostituito con "procedere".
L'art. 6 dello schema in esame pone dubbi, non tanto, come invece rileva codesto Dipartimento, in relazione alla percentuale ivi indicata da applicare per la determinazione del compenso aggiuntivo (posto che comunque tale percentuale resta rimessa all'autonomia contrattuale delle parti), quanto per la circostanza che il corrispettivo da erogare all'Agenzia, in particolare per ciò che concerne le prestazioni che non comportano entrate, è disciplinato rinviandone la determinazione ai preventivi di spesa inseriti nei piani di attività che dovranno essere presentati dall'Agenzia stessa; considerata la necessità di rispettare comunque il vincolo nascente dallo stanziamento di bilancio, sarebbe invece opportuno, ad avviso dello scrivente, che il costo del complesso dei servizi da svolgersi da parte dell'Agenzia venga invece previsto già in sede di stipula della convenzione; tale costo dovrà comunque tenere conto della valutazione economica dei servizi affidati all'Agenzia.
Si precisa altresì che lo stanziamento di bilancio previsto per la stipula della convenzione dall'art. 15 della l.r. n. 2/2002 costituisce ovviamente vincolo insuperabile per tutte le attività di gestione demandate all'Agenzia; pertanto anche con riferimento alla disciplina del corrispettivo per i servizi che comportano entrate appare necessaria la previsione del rispetto di tale limite finanziario.
In relazione poi alla previsione contenuta nel medesimo art. 6 dello schema in esame secondo cui i piani di attività presentati dall'Agenzia vengono "sottoposti al parere dell'organo tecnico regionale e successivamente approvati e registrati dall'organo di controllo regionale", si evidenzia che tali attività di riscontro - qualora il riferimento riguardi, in concreto, il visto di congruità di competenza dell'Ispettorato tecnico regionale nonché la registrazione di competenza della competente Ragioneria - costituiscono passaggi tipici del procedimento di formazione del contratto in sede amministrativa; pertanto, nell'ipotesi in cui codesto Dipartimento si determini nel senso di ricomprendere in un unico piano allegato alla convenzione tutte le attività gestionali demandate, le predette fasi del procedimento non necessitano di alcuna previsione contrattuale.
Si osserva ancora che al penultimo comma dell'art. 6 la previsione: "il committente corrisponderà all'Agenzia, alla scadenza della presente convenzione, l'intero importo dovuto entro i 90 giorni successivi al ricevimento della fattura emessa dall'agenzia", potrebbe far sorgere difficoltà interpretative ed applicative posto che sembrano individuati, per il medesimo adempimento, due diversi termini di scadenza; pertanto si suggerisce di prevedere la corresponsione, entro i 90 giorni successivi al ricevimento della fattura emessa dall'Agenzia, "dell'importo dovuto per il complesso delle attività relative all'anno 2002".
Si concorda poi con quanto osservato da codesto Dipartimento circa l'opportunità di subordinare - quantomeno parzialmente - la corresponsione del corrispettivo all'Agenzia alla verifica della corretta esecuzione dei servizi, poiché tale verifica consente, in esito alla gestione, un controllo sulla corretta applicazione delle direttive impartite dalla Regione.
Infine, in uno spirito di fattiva collaborazione, si evidenzia che eccessivo rilievo appare essere attribuito alla problematica afferente la riservatezza ed il trattamento dei dati, alla cui disciplina vengono riservati ben due articoli (su nove) dello schema di convenzione.
Si osserva, invero, da un canto, che le normative dettate in tema di tutela della riservatezza dei dati personali - ed in special modo di quelli sensibili, le relative modalità di trattamento, anche da parte di soggetti pubblici per finalità istituzionali, i limiti all'utilizzo ed i correlati divieti di comunicazione e di diffusione - sono direttamente vincolanti, e, dall'altro, che non appare chiaro se si intende disciplinare il trattamento dei dati delle sole parti stipulanti ovvero anche dei dati di terzi, la cui conoscenza è connessa all'attività gestionale riguardata.

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A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "Fons", ed alla conseguente diffusione.

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