Pos. 4   Prot. N. /131.02.11 



Oggetto: Indennità di funzione. Vice presidente del Consiglio comunale. Presidente e consiglieri circoscrizionali.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
degli enti locali
- Dipartimento regionale
enti locali
P A L E R M O




1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente sulle seguenti questioni:
1) se, per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, possa essere riconosciuta l'indennità di funzione a due vice presidenti del consiglio comunale;
2) se le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza rispettivamente del presidente e dei consiglieri delle circoscrizioni possano essere variate.
Circa il primo quesito codesto Dipartimento rappresenta che alcuni statuti comunali hanno previsto due vice presidenti del consiglio comunale con medesime funzioni vicarie e con conseguente indennità di funzione ad entrambi.
Codesto Dipartimento osserva altresì che, nonostante la normativa di riferimento indichi un solo soggetto con funzioni vicarie, la sostituzione del presidente potrebbe essere esercitata alternativamente con riconoscimento dell'indennità relativamente all'effettivo periodo temporale di sostituzione.
Circa il secondo quesito l'Amministrazione richiedente ritiene che la disciplina prevista dai commi 2 e 4 dell'art. 19 della l.r. 30/00 circa la misura delle indennità e dei gettoni di presenza per gli amministratori circoscrizionali non possa essere variata evidenziando, che ai sensi del comma 5, dello stesso art. 19 la competenza ad eventuali incrementi o diminuizioni spetti esclusivamente al consiglio comunale.

2. Sulle questioni poste si osserva quanto segue.
Il quadro normativo sotteso al primo quesito può essere così ricostruito: l'art. 19, commi 1 e 2 della l.r. 7/92, e successive modificazioni, disciplina l'elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale che assume la funzione vicaria in caso di assenza o impedimento del presidente, prevedendo, altresì, che ove si verifichi il caso di assenza o impedimento del vice presidente lo stesso venga sostituito dal consigliere presente più anziano per voti.
Il comma 8 del citato art. 19 dispone che nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti lo statuto può prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza composto da tre componenti compreso il presidente.
Infine, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 30/00 al vice presidente del consiglio comunale, per le funzioni svolte, è corrisposta un'indennità nella misura che è stata successivamente stabilita dall'art. 6 del D.P.Reg. 19/01.
Dalle disposizioni soprarichiamate discende:
- la precostituzione normativa dell'istituto della supplenza del presidente del consiglio e della relativa individuazione soggettiva;
- la possibilità, affidata alla disciplina statutaria, di prevedere, per i comuni demograficamente più rilevanti, la costituzione di un ufficio di presidenza e la relativa disciplina organizzativa e funzionale;
- la corresponsione di un'indennità al vice presidente del consiglio volta a ristorare, in modo differenziato rispetto agli altri consiglieri comunali ancorchè componenti degli uffici di presidenza ove costituiti, l'impegno scaturente dalla funzione vicaria demandata al soggetto eletto vice presidente.
Ora, la puntuale previsione del sistema di sostituzione dell'organo che istituzionalmente presiede il consiglio comunale non sembra dare adito a dubbi interpretativi. Infatti, sotto il profilo testuale la chiara formulazione dei commi 1 e 2 dell'art. 19 ("... elegge altresì un vice presidente ..." "... è sostituito dal vice presidente... " "... in caso di assenza o impedimento di questo ....") appare riferita in modo univoco ad un solo soggetto e non sembra lasciare spazi regolativi alla disciplina statutaria, alla quale sono, invece, da considerare rinviabili altri aspetti non disciplinati, quali, ad esempio, il metodo di votazione per l'elezione del vice presidente.
Né, può argomentarsi che la presenza di due vice presidenti possa trovare la sua ratio nella garanzia che lo statuto comunale deve apprestare alla partecipazione delle minoranze (art. 4 l. 142/90 come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 48/91 e modificato dall'art. 1, comma 2, l.r. 30/00).
La funzione del presidente del consiglio comunale, infatti, non è strumentale all'attuazione di un determinato indirizzo politico bensì al corretto funzionamento dell'istituzione in quanto tale; essa è quindi neutrale. Né il contenuto della funzione muta per il fatto che il presidente sia eletto dall'assemblea, dovendo egli (e, conseguentemente chi lo sostituisce) operare in un ambito estraneo alla politica di parte (Cfr. Cons. St., sez. V, 6 giugno 2002, n. 3187).
Si osserva inoltre che, come rappresentato da codesto Dipartimento taluni statuti comunali (ad esempio art. 18, Statuto del comune di Agrigento; art. 57, Statuto del comune di Palermo; art. 14, Statuto del comune di Catania) nel costituire l'ufficio di presidenza prevedono l'elezione di due vice presidenti.
Tali disposizioni, però, conformemente al dettato normativo, affidano le funzioni vicarie al vice presidente che abbia ottenuto nella votazione il maggior numero di voti.
Ne consegue che, nonostante la qualificazione di "vice presidente", colui il quale non esercita la funzione vicaria dovrà essere considerato quale componente dell'ufficio di presidenza con funzioni di collaborazione ma non anche di sostituzione; diversamente opinando si disattenderebbe la disposizione recata dall'art. 19, comma 2, l.r. 7/92 che regola la sostituzione del vice presidente per i casi di assenza o impedimento di questo.
E, d'altra parte, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, l'autoqualificazione oggettiva o soggettiva non può essere considerata determinante quando la stessa sia contraddetta dalla intrinseca natura giuridica dell'atto o del soggetto cui si riferisce (Cfr. ex plurimis C.Cost. n. 389/1989).
Orbene, alla luce di quanto sopraesposto nonché con riferimento alla disposizione contenente la tassativa indicazione dei soggetti titolari dell'indennità determinate dal regolamento ivi previsto, (art. 19, comma 2 l.r. 30/00) che non può essere letta disgiuntamente dalla disciplina relativa agli organi, alle competenze ed alle funzioni agli stessi demandati, sembra che possa riconoscersi l'indennità di funzione esclusivamente al soggetto che esercita stabilmente le funzioni vicarie. Né può condividersi l'ipotesi, ventilata dall'Amministrazione richiedente, di alternatività della funzione vicaria e della relativa indennità, in palese contrasto con quanto disposto dal più volte citato comma 2 dell'art. 19 l.r. 7/92.

Circa il secondo quesito, lo scrivente ritiene, sostanzialmente in linea con quanto espresso da codesto Dipartimento, che l'art. 19, commi 2 e 4 della l.r. 30/00, stabilisce la misura delle indennità dei presidenti e dei gettoni di presenza dei consiglieri delle circoscrizioni operando un rinvio dinamico volto a collegare ad un parametro mutevole nel tempo i detti compensi con la conseguenza che la modificazione della misura può avvenire, solo in modo automatico, al mutare delle indennità o dei gettoni di presenza spettanti agli assessori e ai componenti dei rispettivi consigli comunali (cfr. TAR Friuli-Venezia Giulia, 1.2.99, n. 39).
Ed invero, tale sistema appare coerente con la natura e il ruolo delle circoscrizioni che la legge definisce "organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base ..." (art. 13, l. 142/90, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c), l.r. 48/91 e succ. mod.). Questi ultimi rappresentativi delle esigenze della comunità della circoscrizione sono, comunque, articolazioni di decentramento privi di poteri amministrativi e di autonomia gestionale propri.
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A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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