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OGGETTO: Perequazione automatica delle pensioni. Art.36 l.r. 6/97.

   
   
                  Direzione regionale  Servizi di quiescenza,
                   previdenza ed assistenza  per il personale
                                       S E D E

   
   1.          Con la nota suindicata, di pari oggetto, codesta Direzione regionale consulta con urgenza lo Scrivente sull'applicabilità in ambito regionale della disposizione contenuta nell'art. 59, comma 4, (rectius: comma 13) della legge 27 dicembre 1997, n.449, che introduce in via temporanea nuovi e più restrittivi criteri di calcolo degli incrementi spettanti a titolo di perequazione sulle pensioni.
   
   2.          La Regione, con l'art.36 della legge 7 marzo 1997, n.6, ha disciplinato autonomamente l'istituto della perequazione automatica delle pensioni del personale dell'Amministrazione regionale al costo della vita adeguandosi all'art.11 d. lgs. 30 dicembre 1992, n.503, senza operare alcun rinvio alla normativa statale del settore.
               Conseguentemente il quesito avanzato da codesta Direzione rende necessario affrontare la delicata questione della operatività nell'ambito delle regioni a statuto speciale di disposizioni statali, attinenti ad una materia -come quella de qua- riservata alla competenza esclusiva  regionale, suscettibili di indifferenziata e diretta applicazione in tutto il territorio nazionale; disposizioni a cui si attaglia la nota definizione di "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica", di per sè non decisiva, i cui connotati sostanziali consistono: a) nella portata innovativa in rapporto ad un fenomeno di vaste proporzioni di primaria importanza nazionale; b) nell'incidenza su settori di importanza essenziale per la vita della comunità nel suo complesso; c) nell'elevazione delle norme a principi generali esigenti una applicazione uniforme in tutto il territorio dello Stato (tra le tante, sent. Corte Cost. n.135 del 1995).
               Una volta individuate in una disposizione legislativa statale le sopra cennate caratteristiche che valgano a qualificarla sostanzialmente, a prescindere dalla definizione formale, come norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, si tratta di vedere se la stessa determini l'abrogazione automatica delle disposizioni regionali con essa contrastanti ovvero la illegittimità costituzionale sopravvenuta di queste ultime, il che dipende dalla applicabilità immediata o meno dello jus statale superveniens in ambito regionale senza bisogno di adeguamento della legislazione regionale contrastante.
               Delineata come sopra la questione in termini generali, passando all'esame della disposizione di cui trattasi, non sembra potersi escludere la sua qualificabilità come norma fondamentale di riforma economico-sociale per certi aspetti, quali l'innovatività del contenuto normativo, permeato dall'obiettivo di un ulteriore contenimento delle spese correnti e l'esigenza di uniforme applicazione in tutto il territorio nazionale che la connota.
               E' da rilevare inoltre che la natura di norma di grande riforma, vincolante per le regioni a statuto speciale e per le province autonome non sarebbe incompatibile con il carattere eccezionale e di emergenza della norma transitoria in discorso, come si desume dalle sentenze della Corte costituzionale n.296 e n.496 del 1993, con cui è stato considerato vincolante, rispettivamente, per la regione Sardegna e per la provincia autonoma di Bolzano l'art.7, co. 1, del d.l. n.384 del 1992, relativo al temporaneo blocco degli accordi del pubblico impiego, proprio in virtù della connotazione dello stesso come "norma fondamentale di riforma economico-sociale" da applicarsi "con carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale"; anche se tale disposizione, a differenza di quella in esame, si ricollega ad una riforma in itinere.
               Ciò premesso sulla natura dell'art.59, co.13, della legge 449 del 1997, passando all'aspetto dell'applicabilità immediata della stessa nell'ambito della Regione siciliana in deroga all'art.36 della l.r. n.6/1997, si osserva che il personale dipendente dalle regioni a statuto speciale è contemplato espressamente al comma 3, concernente l'estensione dei requisiti e della decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza anche alle forme pensionistiche che assicurino prestazioni complementari rispetto al trattamento base o di fine rapporto. Mentre, ai sensi del comma 57, le disposizioni dell'art.59 "si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione", espressione che sembra più consona all'obbligo di adeguamento della legislazione regionale o provinciale a quella statale, che non alla portata abrogativa di quest'ultima.
               Tale discorso sembra valere tuttavia per le disposizioni non estrapolabili sic et simpliciter dal sistema pensionistico statale, come le ulteriori modifiche ai requisiti di età anagrafica ed anzianità contributiva per i lavoratori dipendenti pubblici di cui al comma 6 del più volte citato art. 59 ed alla tabella D allegata alla legge 449/1997 (a cui dovrà essere adeguato il d.d.l. 592 all'esame dell'A.R.S.), non per una norma come quella contenuta nel comma 13, applicabile indipendentemente dalle restanti disposizioni dell'art. 59.
               Le considerazioni sopra svolte inducono lo Scrivente a propendere per l'applicabilità nell'ambito della Regione del citato art. 59, co. 13, della l. 449/1997 avuto riguardo anche all'esigenza di uniforme applicazione della norma in tutto il territorio dello Stato, scaturente, secondo la richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale del principio di eguaglianza.
               Comunque, poichè tale soluzione probabilmente darebbe luogo all'instaurarsi di un contenzioso davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana (la quale per la verità in passato, con le decisioni 13 gennaio 1989, n.2 e 2 maggio 1989, n.64, aveva escluso l'applicabilità nei confronti dei dipendenti regionali di analoghe misure statali volte al contenimento del costo del lavoro, quali quelle recate dall'art.10 d.l. 29 gennaio 1983, n.17, convertito dalla l. 25 marzo 1983, n.79), si suggerisce di consultare sull'argomento anche l'Avvocatura distrettuale dello Stato, deputata per legge a difendere l'Amministrazione regionale.

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