OGGETTO: Sanzioni amministrative - Accertamento e contestazione - Mancata presentazione di rendiconti - Prescrizione.
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Direzione del personale
e dei servizi generali
e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Direzione bilancio e tesoro
P A L E R M O
1. Con la lettera in riferimento codesta Direzione regionale pone all'Ufficio il quesito se il termine di prescrizione per l'applicazione della pena pecuniaria disposta dall'art. 337 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, a carico dei funzionari delegati in caso di mancata presentazione dei rendiconti, sia o meno quello previsto in via generale per le sanzioni amministrative dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Al riguardo codesta Amministrazione si esprime in senso affermativo.
2. Tale orientamento, secondo lo scrivente, va pienamente condiviso. Ed invero basta all'uopo evidenziare che la pena pecuniaria di cui trattasi rientra nel genus delle sanzioni amministrative in quanto applicata dall'autorità amministrativa per la realizzazione di un interesse alla stessa connesso.
Conseguentemente a nulla rileva la mancata esplicita previsione, nel citato art. 337 R.D. n. 827/1924, di un termine di prescrizione per la riscossione della predetta pena atteso che la qualificazione della stessa quale sanzione amministrativa comporta, comunque, l'applicazione della disciplina contenuta nel Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale detta una serie di principi di carattere generale "per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro" (art. 12 l. 689/81).
Pertanto sul punto si è dell'avviso che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui all'art. 337 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, così come prescritto dall'art. 28 della legge n. 689/1981, disposizione quest'ultima appunto contenuta nel Capo I della medesima legge e come tale applicabile, in considerazione di quanto sopra detto, anche alla sanzione de qua.
3. A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si comunica che si procederà all'inserimento nel presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.