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Gruppo     II                      /274/99.11

OGGETTO: ISMIG - Nomina Collegio sindacale.

   
   
   
                                                           SEGRETERIA GENERALE
                                                                         S E D E
   
                 1. Con la suindicata lettera presidenziale di pari oggetto, premesso che il collegio sindacale dell'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG) -in atto sotto gestione commissariale- č scaduto il 18 giugno 1999 e che il Commissario straordinario dell'istituto "ha recentemente richiesto la nomina dell'organo", si esprimono perplessitā sull'avvio della procedura per la ricostituzione del collegio.
                 Il dilemma che l'Ufficio viene chiamato a sciogliere, nasce "da quanto disposto dall'intervenuto art. 24 comma 2 della l. . 27/4/99 n. 10, che stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge gli Assessori competenti attivano la procedura necessaria per il riordino, anche mediante soppressione e/o fusione, di taluni enti ed istituti tra cui l'ISMIG"; per cui codesto generale Ufficio si chiede se "non possa procedere al rinnovo dell'organo scaduto, in attesa del riordino, da cui potrebbe derivarne un assetto dell'Ente completamente differente, con una diversa composizione degli organi, se non addirittura la soppressione" oppure se, in mancanza di un termine finale per le procedure di riordino, "debba comunque provvedere alla ricostituzione del Collegio dei Sindaci nella composizione prevista dallo Statuto tuttora vigente, anche al fine di evitare che l'Ente di cui trattasi, proprio in questa fase di transizione, possa rimanere privo di un organo di controllo interno pienamente legittimato nella propria attivitā".
   
                 2. I dubbi espressi nella richiesta di parere sopra sintetizzata non hanno ragion d'essere.
                 L'art. 24, co. 1, dello statuto dell'ISMIG ("approvato nel 1953 ed ancora in vigore", come si legge nella lettera in riferimento) testualmente dispone: "I sindaci esercitano la loro funzione secondo le norme di legge relative alle societā per azioni, in quanto applicabili".
                 L'art. 2451 del codice civile, riguardante organi delle societā per azioni in liquidazione, prevede che le disposizioni sulle assemblee (2363 SS.) e sul collegio sindacale (2397SS.) si applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con questa.
                 Tale norma trova la sua ratio nella persistenza, finchč non sia conclusa la fase liquidatoria, della societā come soggetto di diritto, che mantiene la propria struttura con la sola sostituzione dei liquidatori agli amministratori, coerentemente con il nuovo oggetto e scopo della persona giuridica, ormai consistente nel compimento degli atti necessari alla sua liquidazione. Ed č proprio sull'opera dei liquidatori che si esercita il controllo del collegio sindacale.
                 A maggior ragione č da ritenersi che il predetto organo collegiale di controllo interno conservi la sua funzione durante le procedure di "riordino" previste dal citato art. 24 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10 -il cui termine iniziale, peraltro, non č ancora scaduto- in quanto, fino all'eventuale soppressione, l'ISMIG, sia pure sotto gestione commissariale, conserva la propria personalitā giuridica.
                 E' da ritenersi, pertanto che questa Presidenza debba ricostituire l'organo in parola, la cui funzione consiste per l'appunto nel controllare l'operato del commissario straordinario.
   
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             Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformitā alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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