Regione siciliana
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Informazioni generali sui Ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana
DIRETTIVA PRESIDENZIALE 19 giugno 2020
Ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana - Disciplina dell’istituto e aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali. Rispetto dei termini per l’istruzione.
Con la circolare presidenziale 22 maggio 1985, n. 4249/41.12.0, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 22 giugno 1985, n. 26, Parte I, integrata
con successiva circolare 30 novembre 1992, n. 14978/41.12, é stato elaborato un
compendio, ad uso delle amministrazioni e dei cittadini, della disciplina dell'istituto
dei ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, previsto dall'art. 23 dello
Statuto regionale, approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il cui quarto comma recita: “I ricorsi
amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali,
saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio
di Stato.”
La disciplina dell’istituto ricalca, fondamentalmente, le norme contenute nel Capo III
del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, concernente l'analogo rimedio del ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, con gli adattamenti all'ordinamento
costituzionale ed amministrativo della Regione, per cui, ad esempio,
nell’ordinamento siciliano, la competenza sull’istruttoria dei ricorsi straordinari é
stata affidata all’ Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione (in seguito ULL).
Nel corso di oltre un trentennio, l’istituto ha subito notevoli modificazioni, in
conseguenza delle novita intervenute sul piano legislativo e delle numerose pronunce
giurisprudenziali, che hanno sempre più valorizzato il carattere “giustiziale” dello
strumento di tutela in questione, giuridicamente non assimilabile all’omologo istituto
del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con cui pure condivide la
natura e talune affinita, soprattutto di carattere procedurale.
In sede di consultazione preventiva in vista dell’adozione della presente direttiva, il
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (nel prosieguo Cgars),
soffermandosi sulla natura dell'istituto, ha sostenuto che, nel panorama
ordinamentale, esso costituisce “la più alta espressione e il paradigma del
procedimento amministrativo contenzioso di tipo giustiziale” (parere n. 61/2020),
escludendone la natura giurisdizionale secondo l’insegnamento contenuto nelle
sentenze della Corte Costituzionale 2 aprile 2014, n. 73 e 9 febbraio 2018, n. 24, e nel
parere del Consiglio di Stato 5 dicembre 2019, n. 3071, reso in adunanza generale.
Il massimo organo di giustizia amministrativa siciliana ha evidenziato che la
peculiarità della funzione giustiziale risiede nella circostanza che essa condivide il
medesimo finalismo della giurisdizione(ossia, la risoluzione dei conflitti), della quale
presenta anche alcuni tratti strutturali (come il contraddittorio, l’attivazione a istanza
di parte, la più o meno accentuata indipendenza del decidente, ecc.), pur rimanendo
nell’ambito dell’ attività amministrativa.
Peraltro, il ricorso straordinario al Presidente della Regione é contemplato da una
disposizione di rango costituzionale, l’art. 23 dello Statuto regionale, che lo qualifica
espressamente come ricorso amministrativo, pur prevedendo come indefettibile il
parere obbligatorio della sezione regionale del Consiglio di Stato, il Cgars.
Ed ancora, nell’ambito del procedimento per ricorso straordinario al Presidente della
Regione Siciliana, il parere reso dal Cgars é obbligatorio, ma non vincolante, in
quanto, a differenza di quanto avvenuto nell’ ordinamento nazionale per effetto della
1. n. 69/2009, l’art. 9 del d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, recante «Norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana concernenti l'esercizio nella
regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato», dispone, nei commi 4 e 5, che:
«4, Sui ricorsi straordinari di cui all'articolo 23 dello Statuto il parere é obbligatorio
ed é reso dalla adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia
amministrativa. ...» e che «5. Qualora il Presidente della Regione non intenda
decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia
amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l'affare alla deliberazione della
Giunta regionale.».
Pertanto, la decisione del ricorso é sostanzialmente e formalmente del Presidente
della Regione, ossia di un’autorità che, pur esercitando anche una funzione
giustiziale, é comunque la principale autorità politico-amministrativa della Sicilia.
Il corretto inquadramento giuridico dell'istituto - “rimedio amministrativo giustiziale
a carattere impugnatorio e a struttura contenziosa” (v. parere n. 61/2020 cit.) -
consente di risolvere molte problematiche applicative dovute alla incompletezza del
dato positivo, in quanto, pur rimanendo nell'ambito del procedimento amministrativo,
eventuali lacune della disciplina possono essere colmate mutuando taluni tratti dei
giudizi, soprattutto sotto il profilo delle garanzie.
Se non puo escludersi, per il futuro, che la Regione Siciliana, nel dare attuazione al
quarto commadell’art. 23 Stat., nel rispetto di quanto previsto dell’art. 43 Stat.,
disciplini diversamente [l’istituto, con i soli limiti del rispetto della competenza
decisoria del Presidente della Regione e dell’ obbligatorietà del parere del Cgars, oggi,
con la presente direttiva - che verrà aggiornata con cadenza biennale — vengono
illustrati i tratti salienti del procedimento relativo all’istituto, alla luce degli
aggiornamenti legislativi e delle pronunce giurisprudenziali intervenuti e nelle more
della definizione del processo di digitalizzazione della giustizia amministrativa.
La direttiva nasce dalla esigenza di garantire al cittadino una tutela efficace nei
confronti dell’attivita della pubblica amministrazione, assicurando il rispetto dei
termini di legge ai fini dell'istruzione dei ricorsi straordinari, per la salvaguardia
dell'effettivita del rimedio giustiziale.
A) Proposizione del ricorso
1. Atti impugnabili
II ricorso straordinario previsto dall'art. 23, u.c. dello Statuto della Regione Siciliana,
ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, é
esperibile avverso gli atti amministrativi regionali, ritenuti lesivi tanto di interessi
legittimi quanto, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi,
salvo quelli sottoposti dalla legge a particolare regime di impugnazione.
Resta esclusa, pertanto, l’esperibilita del rimedio straordinario per le controversie -
qualora introdotte sotto forma di impugnativa di atti - riservate alla cognizione del
giudice ordinario (ad esempio, le controversie vertenti nella materia del pubblico
impiegoc.d. contrattualizzato), nonché,a titolo esemplificativo, della Corte dei conti,
del Tribunale superiore delle acque pubbliche, delle commissioni tributarie, della
sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
Per espressa previsione normativa, é esclusa la possibilita di proporre ricorso
straordinario nella materia degli appalti pubblici e nella materia elettorale (artt. 120 e
128 del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n.
104, in seguito c.p.a.)
Non sono impugnabili in sede straordinaria, inoltre, gli atti in materia di accesso (art.
116 c.p.a.), né, nell’ambito dei comportamenti amministrativamente rilevanti, il
silenzio inadempimento(art. 117 c.p.a.), per i quali é previsto un rito speciale.
Secondo un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato, per atti
amministrativi regionali si intendono non solo i provvedimenti degli organi
dell'Amministrazione diretta o indiretta della Regione, ma anche quelli promananti
dagli organi di altri enti pubblici (compresi gli enti pubblici economici) aventi la sede
centrale in Sicilia e sottoposti alla vigilanza della Regione nonché quelli di autorità
statali aventi sede nell'Isola, purché emessi in materie di competenza regionale,per le
quali siano state emanate le norme di attuazione dello Statuto (atti oggettivamente regionali).
Gli atti impugnati devonoessere definitivi, cioé non suscettibili di revisione in via
gerarchica.
Al riguardo, si evidenzia che, nell’ambito dell’amministrazione regionale siciliana,
gli atti dei dirigenti dei servizi non sonoatti definitivi (arg. ex art. 7, comma 1, lettera
m), della l.r. 15 maggio 2000, n. 10) e, quindi, contro di essi l’interessato, prima di
proporre un ricorso straordinario al Presidente della Regione, deve proporre ricorso
gerarchico al dirigente generale.
Una questione particolare si pone con riferimento agli atti dei dirigenti non generali
adottati in forza della “delega di firma” di un dirigente generale (dunque, “d’ ordine”
o “per”, ossia in rappresentanza del medesimo dirigente generale): in tale ipotesi si
esclude la proponibilita del ricorso gerarchico e si riconosce la definitività dei
provvedimenti delegati, considerando che attraverso la delega viene meno il potere di
riesame degli atti in questione, da qualificasi come apicali ad ogni effetto.
Resta fermo che, qualora nell’atto impugnato non sia riportata o sia errata la formula
recante l’indicazione del regime di impugnativa dell’atto, il ricorrente in via
straordinaria, attesa la scusabilità dell’errore, può essere rimesso in termini per
l’impugnativain via gerarchica.
Ciò posto, non sono impugnabili mediante ricorso straordinario al Presidente della
Regione le seguenti categorie di atti:
1) atti relativi a controversie estranee all’ambito della giurisdizione amministrativa;
2) atti relativi a controversie che, pur rientrando nell’alveo della cognizione della
giurisdizione amministrativa, non sono atti amministrativi regionali nei sensi sopra
illustrati;
3) atti relativi a controversie che, pur rientrando nell’alveo della cognizione della
giurisdizione amministrativa, attengono a materie per le quali, per espressa
disposizione di legge, non é ammesso il rimedio straordinario;
3) atti non definitivi, in quanto suscettibili di revisione in via gerarchica;
4) atti e comportamenti amministrativamente rilevanti, per i quali è previsto un rito
speciale di competenza esclusiva del plesso giurisdizionale Tar/Consiglio di Stato/Cgars.
2. Azioni esperibili
Il ricorso straordinario consente una tutela limitata, di tipo impugnatorio a carattere
demolitorio, essendo finalizzato all'annullamento dell'atto impugnato per motivi di
legittimità.
Dall'ambito del ricorso straordinario esulano le azioni di accertamento-dichiarative e
di condanna(anche in forma specifica) tra cui quelle risarcitorie.
Alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale, può ritenersi che il ricorso
straordinario consenta, oggi, forme di tutela più ampie rispetto al passato.
Tra le azioni di accertamento,si é ritenuta esperibile in sede straordinaria l’azione di
nullità di cui all’art. 31, comma 4, c.p.a., in quanto si presenta, da punto di vista
strutturale, assimilabile a un’azione di annullamento giacché sottoposta a un termine
perentorio (che sarà pero quello ordinario di 120 giorni).
E’ esperibile, mediante il ricorso straordinario, l’azione di “adempimento di natura
accessoria”, ma soltanto nei casi previsti dall’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., se
proposta congiuntamente a un’azione di annullamento di un atto e qualora ricorrano i
presupposti dell’art. 31, comma3, c.p.a. (v. Consiglio di Stato, sez. II, n. 1517 dell’11
giugno 2018).
Infine, non sono ammissibili in sede straordinaria azioni di ottemperanza, la cui
cognizione (in disparte l’esistenza di un rito speciale) é riservata funzionalmente alla
competenza del plesso giurisdizionale Tar/Consiglio di Stato/Cgars.
Si riepilogano le azioni esperibili in sede di ricorso straordinario:
1) azione di annullamento per vizi di legittimità;
2) azione di nullità di cui all’art. 31, comma4, c.p.a.;
3) azione di adempimento di natura accessoria, ricorrendo i presupposti sopra
precisati.
3. Alternatività
II ricorso straordinario é inammissibile se l'atto avverso cui é proposto sia stato gia
impugnato in via giurisdizionale dallo stesso interessato.
La facolta di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo
con il deposito del ricorso, che concreta la volontà dell'interessato di adire la via
straordinaria o giurisdizionale.
La priorita di un ricorso giurisdizionale rispetto a uno straordinario, e viceversa, é
determinata sulla base della priorita cronologica del deposito del ricorso stesso.
Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (il che
si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la
proponibilità del gravame straordinario, anche se l'interessato rinuncia al ricorso
giurisdizionale, salvo che il ricorso straordinario sia stato proposto successivamente
al perfezionamento della rinuncia al ricorso giurisdizionale e non sia ancora scaduto
il termine di proposizione del ricorso straordinario.
Il principio di alternatività opera non solo nell’ipotesi di impugnativa diretta, ma
anche nel caso in cui un atto presupposto, gia impugnato in sede giurisdizionale,
venga censurato in via amministrativa al fine di dimostrare l’illegittimità derivata
dell’atto direttamente impugnato.
Si é ritenuto che il principio di alternativita, per il suo carattere limitativo
dell’esercizio del diritto di azione, non fosse suscettibile di applicazione analogica e
presupponesse l’identità della domanda proposta con i due rimedi, onde esso non ha
trovato applicazione quando i provvedimenti impugnati in sede giurisdizionale ed in
sede straordinaria fossero distinti ancorché relativi ad un medesimo procedimento
amministrativo.
La giurisprudenza piu recente, invece, sembra orientata a ritenere che il principio di
alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, espresso dall'art. 8,
comma2, del d.P.R. n. 1199/1971, debba essere inteso nel senso ampio, secondo cui
l'alternatività opera anche per l'ipotesi di impugnativa di atti distinti, nell’ambito di
un medesimo procedimento o di procedimenti connessi, ma legati da un rapporto di
presupposizione in relazione a una medesima vicenda contenziosa (cfr. Consiglio di
Stato, sez. I, 23 ottobre 2019 n. 2861; Id., n. 866/2019; Id., n. 548/2019, e Cgars
parere n. 342 del 5 dicembre 2018).
Secondo tale orientamento, il cumulo tra rimedio giurisdizionale e rimedio
straordinario deve escludersi non soltanto quando vi sia identità formale tra i
provvedimenti impugnati, ma anche in presenza di atti formalmente distinti, quando
sussista un'obiettiva identità dell’oggetto del contendere, nel rispetto del principio di
contestualità della cognizione e della unitarietà del giudizio.
L’ampia latitudine del principio di alternatività non implica, tuttavia, la completa
erosione dell’ambito applicativo dell’art. 295 c.p.c., che disciplina l’istituto della
sospensione necessaria del processo, posto che il rapporto di presupposizione tra due
atti puo, in concreto, atteggiarsi in modo differente; tale rapporto pud essere, più o
meno intenso, e può anche riguardare provvedimenti conclusivi di procedimenti
differenti, seppur tra loro connessi.
4. Ricorso cumulativo e collettivo
Con un unico ricorso possono impugnarsi più provvedimenti quando fra essi sussista
un nesso di interdipendenza (atti di un unico procedimento, atti costituenti l'uno il
presupposto dell'altro) o di connessione anche funzionale (atti derivanti da un'unica
determinazione dell'ente pubblico), purché concorrenti nel determinare la (presunta)
lesione della stessa posizione giuridica del ricorrente.
Il ricorso di più soggetti proposto con unico atto é ammissibile avverso un unico
provvedimento avente una pluralità di destinatari ovvero avverso più atti connessi,
purché, in entrambi i casi, siano identici i motivi di impugnazione e non vi sia
conflitto di interesse tra i ricorrenti.
La giurisprudenza esclude l’ammissibilità del gravame collettivo nel caso in cui i
ricorrenti — pur perseguendo una identica finalità e pur avendo sollevato identiche
censure — siano portatori di interessi in concreto diversificati, avendo impugnato atti
soggettivamente plurimi e distinti, rispetto ai quali ciascuno rivesta una posizione
giuridica diversa. Ciò al fine di impedire possibili elusioni delle disposizioni fiscali
conseguenti al pagamento di un solo contributo unificato a fronte di diverse
impugnative e di evitare la confusione tra le medesime impugnative, con conseguente
aggravio dei tempi del procedimento istruttorio.
5. Sospensione dell'atto impugnato
Fermo restando che l’autorità emanante conserva il potere discrezionale di
sospendere il proprio provvedimento ove ricorrano i presupposti per l'esercizio
dell'autotutela, con il ricorso straordinario al Presidente della Regione può essere
richiesta la sospensione dell'atto medesimo, allegando danni gravi e irreparabili
derivanti dalla sua esecuzione.
La concessione della misura cautelare é subordinata alla sussistenza dei prescritti
requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Quando sia chiesta la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato,alla
luce dei principi costituzionali di giustizia sostanziale e processuale, l’Ufficio
legislativo e legale della Presidenza della Regione — che, come gia evidenziato, é
l’ufficio competente ad istruire i ricorsi straordinari - cura l'istruttoria del ricorso con
la massima tempestivita, trasmettendo all’organo consultivo la propria relazione e la
relativa documentazione istruttoria anche prima dello scadere dei termini previsti dal
d.P.R. n. 1199/1971.
Qualora si ravvisi la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità,
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, l’Ufficio legislativo e legale, ove sia
riscontrata la completezza dell’istruttoria e del contraddittorio, per esigenze di
economia procedimentale, riferisce anche nel merito, onde consentire la definizione
del gravame.
La pronunzia sulla domanda di sospensione dell'atto impugnato in via straordinaria
avviene con decreto presidenziale previo parere del Consiglio di giustizia
amministrativa.
Il parere del Cgars in sede cautelare é vincolante, stante quanto previsto dai commi 4
e 5 dell’art. 9 del d.lgs. n. 373/2003, che contemplano la possibilità di una pronuncia
in difformità soltanto con riferimento alla decisione definitiva.
La necessità di una pronta tutela, ancorché per sua natura provvisoria, delle esigenze
cautelari comporta che i pareri emessi dal Cgars sulle sulle sole istanze sospensive
debbano essere immediatamente comunicati ai ricorrenti, alle amministrazioni
resistenti e ai soggetti eventualmente contro interessati intervenuti nel procedimento,
senza attendere il decreto di recepimento del Presidente della Regione Siciliana.
6. Sinteticità degli atti e divieto dei motivi occulti
In sede di predisposizione del ricorso straordinario devono essere rispettate le regole
sulla forma del ricorso giurisdizionale, in quanto ogni ricorso straordinario al
Presidente della Regione Siciliana puo sfociare in un’azione giurisdizionale avanti al
Tar per la Sicilia, qualora sia proposta, nei termini, un’opposizione da parte dei
soggetti a ciò legittimati e sempre che intervenga tempestivamente la trasposizione.
Pertanto, le parti sono tenute ad osservare il dovere di motivazione e sinteticità degli
atti, di cui all’art. 3, comma2, del c.p.a.
Esse dovranno redigere il ricorso e gli altri atti difensivi in maniera chiara e sintetica,
secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative contenute nell’art. 13-ter
dell’Allegato 2 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nel rispetto dei criteri e dei limiti
dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre
2016, n. 167/2016 e s.m.i., con i necessari adattamenti al procedimento per ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
Il superamento degli standard dimensionali previsti dal suddetto decreto potrà essere
autorizzato dall’ULL, a domanda di parte o d’ufficio, fatto salvo il diverso avviso,
successivamente espresso dal Cgars.
Qualora il Cgars ritenga, caso per caso, non giustificabile il superamento dei limiti
dimensionali, si provvedera nei sensi indicati dal parere del Consiglio di Stato, sez. I,
n. 1326 del 30 aprile 2019, sospendendo l’adozione del parere ed invitando la parte
interessata a presentare una memoria riepilogativa.
Le considerazioni sopra esposte comportano anche l’inammissibilità dei cd. “motivi
occulti”, ossia proposti in violazione dell’ art. 40, comma1, c.p.a.
7. Termine
Il ricorso deve essere proposto nel termine di decadenza di 120 giorni dalla data di
notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, se si tratta di persone
«direttamente contemplate» (in senso sostanziale) nell'atto stesso, dalla pubblicazione
(se prevista), per gli altri interessati. E idonea a far decorrere il termine per
l'impugnazione anche la piena conoscenza degli elementi essenziali del
provvedimento impugnato (autorita emanante, data e oggetto) acquisita di fatto dal
ricorrente, ferma restando la possibilità del medesimo di presentare motivi aggiunti di
censura, una volta conosciuto integralmente il provvedimento stesso.
Secondo la giurisprudenza, la mancanza, nel provvedimento amministrativo, della
indicazione concernente il termine per l'impugnazione, nel caso di tardiva
proposizione del ricorso, non giustifica, di per sé, la concessione del beneficio della
rimessione in termini per errore scusabile, occorrendo, piuttosto, verificare, caso per
caso, se l'omissione abbia determinato una giustificata incertezza sugli strumenti di
tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto, giacché, in caso contrario, tale
inadempimento formale si risolverebbe in un'assoluzione indiscriminata dal termine
di decadenza.
Il termine per la proposizione del ricorso straordinario si computa con decorrenza dal
giorno successivo a quello della legale conoscenza e, se scade in giorno festivo, é
prorogato al primo giorno feriale successivo. La proroga (dei termini che scadono in
giorno festivo) si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.
8. Inapplicabilità della disciplina sulla sospensione feriale dei termini processuali
In ragione della natura amministrativa e non giurisdizionale dell’ istituto, consolidata
e pacifica giurisprudenza ritiene inapplicabile al procedimento del ricorso
straordinario la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui alla
legge 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modifiche.
9. Inapplicabilità della disciplina processuale sull’interruzione
Il procedimento del ricorso straordinario non si interrompe per morte del ricorrente,
alla luce del consolidato principio secondo cui non assume rilievo, ai fini della
prosecuzione dell’iter del ricorso straordinario, la circostanza dell’avvenuto decesso
del ricorrente.
10. Notificazioni
Il ricorso deve essere notificato, nei modi e con le forme prescritte per i ricorsi
giurisdizionali, ad almeno uno dei controinteressati.
L’attivita di notificazione puo essere svolta anche dall’avvocato, ai sensi della 1. 21
gennaio 1994, n. 53.
Nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato notificato ai controinteressati a mezzo PEC, ai
sensi della citata 1. n. 53/1994, le ricevute di consegna devono contenere anche la
copia completa del messaggio di PEC consegnato.
L'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 non richiede che il ricorso sia notificato all'autorità
che ha emesso l'atto impugnato (v. parere Consiglio di Stato, reso in adunanza
generale, n. 3071/2019,cit.).
Ad ogni modo, si rammenta che il ricorso straordinario proposto avverso gli atti
emessi dagli Assessorati regionali andrebbe eventualmente notificato a questi ultimi,
dal momento che la legittimazione procedimentale e processuale della Regione
Siciliana non é unitaria.
Pur non essendo previsto alcun onere di notificazione del ricorso all’autorità
emanante a pena di inammissibilità, qualora non risulti che essa ne abbia comunque
avuto pregressa formale conoscenza, l’ULL ha I’obbligo di comunicarle d’ufficio e
nel piu breve tempo possibile il ricorso, con gli atti e i documenti eventualmente
allegati, anche al fine di acquisirne le controdeduzioni.
L'ULL, là dove necessario, provvederà altresi — appena ricevuto il ricorso e nel più
breve tempo possibile — a richiedere, ai sensi dell’art. 9, ultimo comma, d.P.R. n.
1199/1971, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali altri
controinteressati, ai quali il ricorrente dovra notificare il ricorso, con gli atti e i
documenti eventualmente allegati, secondo le modalità stabilite dall’ Ufficio
istruttore.
Solo dal momento in cui l’autorità emanante e i contro interessati avranno preso piena
conoscenza del ricorso straordinario inizierà a decorrere il termine di cui all’art. 10
del d.P.R. n. 1199/71, per l’esercizio della facoltà di proporre opposizione al ricorso
straordinario(v. infra, paragrafo 13).
11. Deposito
Eseguite le notificazioni, il ricorso va depositato - sempre nel termine di 120 giorni
dalla data di notificazione o comunicazione o pubblicazione dell'atto impugnato - o
presso lo stesso organo che ha emanato l'atto (al quale in tale caso non va notificato)
ovvero presso l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.
La presentazione del ricorso redatto su supporto cartaceo, unitamente alla
documentazione comprovante le notificazioni eseguite con modalita non telematiche
(nel caso di notifica a mezzo posta, l’avviso di ricevimento di ciascuna raccomandata
postale che costituisce parte integrante del referto di notifica), può essere fatta
direttamente, mediante consegna brevi manu dell’originale del ricorso e della
documentazione allegata oppure a mezzo posta, inviando l’ originale del ricorso e la
relativa documentazione con raccomandata corredata di avviso di ricevimento. Nel
primo caso, il competente ufficio rilascia ricevuta; nell'ultima ipotesi la data di
spedizione della raccomandata postale con ricevuta di ritorno vale quale data di
presentazione.
Il ricorso redatto sotto forma di documento informatico e sottoscritto con firma
digitale ovvero con firma elettronica qualificata é depositato per via telematica con
posta elettronica certificata, nel rispetto, ove compatibili, delle regole tecniche-operative
di cui al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.
In tal caso, la documentazione allegata al ricorso potra essere prodotta anche in
formato di copia analogica di documento informatico, ai sensi dell’art. 23, comma2,
del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), oltre che in originale
informatico.
Inoltre, qualora non si proceda al deposito con modalità telematiche del ricorso
notificato a norma dell’art. 3-bis della citata legge n. 53/1994, l’avvocato, in analogia
a quanto previsto dall’art. 9, co. 1-bis, della 1. n. 53/1994, estrae copia su supporto
analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della
ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita ai
documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, provvedendo al deposito della
documentazione o presso lo stesso organo che ha emanato l'atto impugnato ovvero
presso l'Ufficio legislativo e legale, sempre nel termine di 120 giorni.
L’indirizzo pec dell’Ufficio legislativo e legale utilizzabile per il deposito degli atti di
cui al presente paragrafo é pubblicato nel sito istituzionale dell’ Ufficio.
Il ricorso deve essere corredato della quietanza di pagamento del contributo unificato,
in atto determinato in euro 650,00 (v., infra, paragrafo 12).
E' opportuno, per l'economia del procedimento, che si provveda, altresi, al deposito
dell'atto impugnato.
Nelle more della predisposizione di un sistema che consenta l’accesso al fascicolo
informatico del ricorso per le parti private e pubbliche abilitate tramite apposite
credenziali, è opportuno che siano prodotte, in carta libera, copie del ricorso e degli
atti ad esso allegati in numero almeno pari a quello delle parti (copie di scambio).
In futuro, si provvederà all’integrale digitalizzazione del ricorso straordinario al
Presidente della Regione Siciliana, in parallelo alla imminente digitalizzazione anche
del ricorso al Presidente della Repubblica, gia avviata.
12. Adempimentifiscali
L'art. 13, comma6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115 ha fissato in euro 650,00 la misura del contributo unificato (C.U.) dovuto per il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Al contributo unificato dovuto per la proposizione di un ricorso straordinario non si
applicano le esenzioni e le riduzioni previste per il ricorso giurisdizionale, con la
conseguenza che, in caso di trasposizione in sede giurisdizionale (v. infra, paragrafo
13), non é dovuto al ricorrente il rimborso delle eventuali differenze a fronte di un
minore importo del contributo unificato in sede giurisdizionale.
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2017, pubblicato
nella G.U.R.I. 19 luglio 2017, n. 167, ha stabilito che il contributo unificato dovuto
anche per la proposizione dei ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana
è versato con le modalità di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, esclusa la compensazione ivi prevista, presentando il modello F24
esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle
Entrate e dagli intermediari.
Per consentire il versamento del contributo unificato, tramite il modello “F24
Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), per i ricorsi straordinari al
Presidente della Regione Siciliana é stato istituito il codice tributo “GA05”.
Il “codice ufficio” da indicare per il pagamento del contributo unificato peri ricorsi
straordinari al Presidente della Regione Siciliana é “8R8”.
Effettuato il pagamento del contributo unificato, l'Agenzia delle Entrate o il proprio
intermediario (ad esempio la propria Banca, tramite il servizio di Home Banking)
rilasciano la quietanza di pagamento.
Ove la quietanza non sia allegata alla produzione del ricorrente, l'Ufficio legislativo e
legale provvede a richiedere il pagamento del contributo unificato.
Nel caso in cui il ricorrente non provveda al pagamento del C.U. ed alla produzione
della quietanza, ciò non preclude la trattazione del ricorso, che, una volta istruito,
verra comunque trasmesso all’ organo consultivo perla richiesta di parere.
L'accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi inerenti al contributo
unificato dovuto per la proposizione del ricorso straordinario sono curati dalla
Segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
In caso di accoglimento del ricorso straordinario, il ricorrente ha diritto al rimborso
del contributo unificato da porre a carico della parte soccombente.
Non é dovuto il rimborso del contributo unificato nel caso di rinuncia o di
declaratoria, da parte del ricorrente, del sopravvenuto difetto di interesse alla
coltivazione del ricorso straordinario.
Il contributo unificato deve essere, invece, rimborsato ogni qualvolta il ricorso sia
stato dichiarato improcedibile per una causa ascrivibile all’amministrazione resistente
e, dunque, ogni qualvolta sia riconoscibile un’ipotesi di soccombenza virtuale della
medesima, attraverso l’esperimento di un giudizio di tipo prognostico su quello che
sarebbe stato l’esito del procedimento, se esso fosse proseguito fino alla sua conclusione naturale.
13. Deduzioni, ricorso incidentale ed opposizione alla via straordinaria
I contro interessati, entro 60 giorni dalla data di notificazione del ricorso, possono
presentare all'Ufficio legislativo e legale della Regione le loro deduzioni ed
eventualmente proporre ricorso incidentale, cioé chiedere che l'atto venga annullato
per una parte o per motivi diversi da quelli per i quali ne é stato chiesto
l'annullamento con il ricorso principale. Anche per il ricorso incidentale é dovuto il
contributo unificato.
Nello stesso termine i contro interessati possono richiedere che il ricorso sia trasferito
in sede giurisdizionale, con atto di opposizione notificato al ricorrente ed all'autorità
emanante il provvedimento impugnato, la quale ne darà immediatamente notizia
all'Ufficio legislativo e legale della Regione. Il contro interessato opponente,tuttavia,
per non restare esposto al pericolo di prosecuzione del procedimento decisorio del
ricorso straordinario, dovra farsi parte diligente depositando presso il predetto Ufficio
copia autentica dell'atto di opposizione, munita del referto di notifica.
Si é ritenuto che la facolta di opporsi al ricorso straordinario, sempre nel termine di
60 giorni, spettasse pure all'ente pubblico diverso dalla Regione che abbia emanato
latto impugnato, a cui il ricorso sia stato notificato o comunque portato a
conoscenza.
Ciò a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/1982, che ha dichiarato
costituzionalmente illegittima la disposizione contenuta nell'art. 10 del d.PR. n.
1199/1971, che riservava ai soli controinteressati la facoltà di chiedere la
trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
I] giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario é oggi disciplinato
dall’art. 48 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che, al primo comma, prevede che
“Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi
degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale
amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l’atto di
costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti”.
L'estinzione del ricorso straordinario di cui sia stato ritualmente chiesto il
trasferimento in sede giurisdizionale avviene automaticamente, restando preclusa ope
legis, per effetto dell'opposizione del controinteressato o dell'autorità emanante, non
solo la pronunzia dell'autorità adita con il ricorso, ma anche l'istruzione del gravame.
La sola ipotesi in cui, nonostante l'opposizione della controparte e la costituzione in
giudizio del ricorrente davanti al T.A.R., si fà luogo a pronuncia in sede straordinaria
é quella, prevista dal secondo comma del citato art. 10, in cui il «collegio giudicante»
ritenga «che il ricorso é inammissibile in sede giurisdizionale, ma pud essere deciso
in sede straordinaria».
Il sopra citato art. 48 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, al comma3 stabilisce che
“Qualora l’opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale
dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede
straordinaria.”
Nel caso in cui sia stato richiesto il trasferimento del ricorso in sede giurisdizionale e
l’opposizione risulti tardiva o irrituale, ove il ricorrente non si sia costituito innanzi al
tribunale amministrativo regionale, l’ Ufficio legislativo e legale istruisce il ricorso e
riferisce nel merito al Cgars, che, accertata la irritualità della opposizione, si
pronuncia sul ricorso straordinario.
14. Motivi aggiunti
In analogia a quanto avviene per il ricorso giurisdizionale, è ammissibile la
proposizione di “motivi aggiunti” al ricorso straordinario.
Qualora con i “motivi aggiunti” il provvedimento gia gravato in sede straordinaria
venga impugnato per vizi diversi e, dunque, qualora i motivi aggiunti non abbiano
carattere illustrativo, ma integrativo dei mezzi di impugnazione contenuti nel ricorso
principale, essi devono essere prodotti nello stesso termine valevole per quest'ultimo,
a meno che non si fondino su elementi non conoscibili al momento della
presentazione del gravame.
E' possibile impugnare, con “motivi aggiunti”, anche atti diversi e successivi, purché
connessi, rispetto a quello gravato con il ricorso straordinario precedentemente
proposto.
Il conseguente sostanziale ampliamento del “thema decidendum” comporta la
necessità del versamento di un ulteriore contributo unificato.
Su istanza di parte o d’ufficio, può essere proposta al Cgars la riunione di ricorsi
connessi.
I motivi aggiunti, come il ricorso principale, devono essere notificati ai
controinteressati.
15. Questioni incidentali di legittimita costituzionale
Stante quanto previsto dall’art. 69, co. 1, della 1. 18 giugno 2009, n. 69, é ammessa,in
sede di ricorso straordinario, la possibilità di sollevare questioni di legittimità
costituzionale.
Con sentenza 13 novembre 2013, n. 265, la Corte costituzionale ha espressamente
riconosciuto anche la legittimazione del Cgars, in sede di procedimento per ricorso
straordinario, a sollevare questioni di legittimità costituzionale.
Pertanto, se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla
risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti
manifestamente infondata, il Cgars sospende l’espressione del parere e, riferendo i
termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l’immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
16. Questioni pregiudiziali da sottoporre alla Corte di Giustizia dell’ Unione Europea
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea,il Consiglio
di Stato, allorquando in sede consultiva emetta un parere nell’ambito di un ricorso
straordinario, costituisce una giurisdizione ai sensi dell’art. 177 del Trattato istitutivo
dell’Unione Europea (cosi Corte di Giustizia CE del 16 ottobre 1997, nei
procedimenti riuniti da C-69/96 a C-79/96), ora art. 267 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, come tale, pud rimettere, in via
pregiudiziale, all’esame della Corte medesima questioni relative all’interpretazione
del Trattato o alla validità ed all'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni,
dagli organi o dagli organismi dell'Unione, quando la definizione della questione ad
opera dell'organo di giustizia comunitario sia rilevante ai fini della decisione della
controversia in sede straordinaria.
Peraltro, “la funzione giustiziale del Consiglio di Stato, in sede consultiva, é stata
medio tempore resa omologa a quella giurisdizionale, per effetto sia
dell’allineamento dei limiti del proprio sindacato giustiziale alle materie rientranti
nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. art. 7, comma 8, del D. lgs 2
luglio 2010, n. 104), sia per effetto della novellazione degli artt. 13 e 14 del d.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 disposta dall’art. 69 della L. 18 giugno 2009, n. 69, in ordine
alla possibilità di sollevare innanzi alla Corte Costituzionale incidenti di
costituzionalita delle leggi e alla vincolativita dei propri pareri” (v. Consiglio di Stato,
sez.II, n. 3404/2014).
Ancorché le modifiche al d.P.R. n. 1199/1971, introdotte dal secondo comma dell’ art.
69 della 1. 18 giugno 2009, n. 69, relativamente alla necessità che la decisione del
ricorso straordinario sia conforme al parere dell’organo consultivo, non siano
applicabili nell’ordinamento siciliano, é da ritenersi che, anche in sede di ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana, il Consiglio di giustizia
amministrativa possa demandare alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, cui tale
funzione spetta in via esclusiva, l'esame pregiudiziale in ordine alla validità o
interpretazione di un atto dell'Unione, quando la definizione della questione sia
rilevante ai fini della decisione della controversia in sede straordinaria.
B) Procedimento
1. Istruttoria
L’istruttoria dei ricorsi straordinari compete all’Ufficio legislativo e legale della
Presidenza della Regione, che si avvale, se del caso, dei Dipartimenti regionali
competenti per materia.
Se il ricorso viene presentato secondo modalità non telematiche presso l'autorità
emanante, quest'ultima deve trasmetterlo immediatamente - in originale munito della
data di ricevimento e corredato del plico che lo contiene, nel caso di spedizione del
gravame a mezzo posta all'Ufficio predetto, con i relativi allegati e con tutti gli atti
necessari per la decisione, riferendo sui fatti che hanno dato luogo alla controversia,
indipendentemente da eventuali deduzioni formali, che potranno essere inviate in un
secondo tempo.
Se il ricorso viene presentato secondo modalita telematiche presso l’autorità
emanante, quest’ultima deve salvare il messaggio PEC ricevuto dal ricorrente ed
inviarlo immediatamente, sempre a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo
PEC dell'Ufficio legislativo e legale.
La documentazioneche l’autorita emanante riterrà, altresi, necessaria per la decisione
del ricorso é trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’Ufficio istruttore ed,
eventualmente, inviata anche in formato cartaceo, con attestazione di conformità
all’ originale.
Nelle more, come sopra riportato, della predisposizione di un sistema che consenta
accesso al fascicolo informatico del ricorso perle parti private e pubbliche abilitate
tramite apposite credenziali, è opportuno che l’autorità emanante trasmetta copie in
carta libera della documentazione inviata, in numero almeno pari a quello delle parti
(copie di scambio).
La raccolta dei dati di fatto e degli elementi di giudizio occorrenti per la decisione del
ricorso deve essere completata in tempo utile per consentire all'Ufficio di rispettare il
termine di centoventi giorni (dalla scadenza dei 60 giorni assegnati alle controparti
per le deduzioni), fissato dall'art. 11, comma1, d.P.R. n. 1199/1971, per la richiesta di
parere all'organo consultivo.
A tal fine, l’ Ufficio legislativo e legale, ove non abbia gia provveduto l’autorità
emanante a cui sia stato presentato il ricorso, richiede immediatamente la
trasmissione degli atti istruttori ed il rapporto informativo previsto dall’art. 9 del
d.P.R. n. 1199/71 all’autorità che ha emanato l'atto impugnato e ad eventuali altre
Amministrazioni interessate, estendendo la richiesta, per conoscenza, al ricorrente e
agli eventuali controinteressati intervenuti nel procedimento.
La nota istruttoria viene inviata a mezzo posta elettronica certificata alle pubbliche
Amministrazioni, all'avvocato che rappresenta e difende il ricorrente ed ai ricorrenti
che abbiano indicato, nell’atto introduttivo o di intervento nel procedimento, un
indirizzo di PEC; se il ricorrente é persona fisica priva di assistenza legale, nel caso
di mancata indicazione di un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata,
la nota viene inviata a mezzo posta.
Le suddette modalità vengono utilizzate per tutti gli atti istruttori del procedimento.
In sede di procedimento per ricorso straordinario, all’infuori della procedura di
presentazione diretta del ricorso straordinario ex art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971 (v.
infra “Atto di interpello”), non è consentito agli interessati il deposito diretto dei
documenti al Cgars, ai sensi dell’articolo 49, comma2, del R.D. n. 444/1942.
Inoltre, nel procedimento per ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana, tenuto conto della sua natura spiccatamente contenziosa e della riconosciuta
applicabilità ad esso anche dei principi generali del procedimento amministrativo, é
ammessa, analogamente a quanto previsto in sede di procedimento amministrativo
ordinario dall’art. 12, comma 1, lettera c), della lr. 21 maggio 2019, n. 7, la
possibilità di audizione delle parti avanti al Cgars, su richiesta degli interessati e
senza obbligo per il Cgars di disporla, rimanendo riservata allo stesso, sulla base del
principio inquisitorio, ogni valutazione sull’utilità dell’audizione e delle relative
forme.
In sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione, il Cgars può disporre
anche l’effettuazione di verificazioni, nei casi in cui tale accertamento sia ritenuto
strettamente indispensabile ai fini della espressione del parere. Qualora sia disposta
una verificazione, le relative spese saranno sempre a carico della amministrazione
resistente.
Infine, trova applicazione, in sede di procedimento per ricorso straordinario al
Presidente della Regione Siciliana, il principio di non contestazione di cuiall’art. 64,
comma2, c.p.a. ed, altresì, il principio secondo cui é possibile trarre argomenti di
prova dal comportamento procedimentale delle parti a norma dell’art. 64, comma4, c.p.a.
Ciò posto in ordine ai mezzi istruttori, appare opportuno evidenziare che, ai fini di
una maggiore celerità del procedimento di decisione dei ricorsi straordinari, con
particolare riguardo ai ricorsi in materia di abusivismo edilizio, l’ Ufficio legislativo e
legale, nel caso di assenza di riscontro da parte del ricorrente o dell’ amministrazione
resistente a una specifica richiesta istruttoria, può chiedere nuovamente l’invio degli
atti occorrenti per la decisione del gravame, avvertendo che dal comportamento
omissivo sarà possibile trarre argomenti di prova, ai sensi della norma procedurale
sopra richiamata.
Nel caso in cui l’inerzia perdurasse, l'ULL provvedera, comunque, a riferire al
Consiglio di giustizia amministrativa allo stato degli atti, trasmettendo la propria
relazione istruttoria, il ricorso e la documentazione ad esso relativa nel termine fissato
dall'art. 11, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Il Cgars potra, quindi, ritenere, secondo il suo prudente apprezzamento, comeprovati
i fatti e le circostanze oggetto della richiesta istruttoria non evasa, contro le tesi della
parte rimasta inadempiente.
Inoltre, analogamente a quanto previsto per i ricorsi straordinari con cui sia stata
chiesta la sospensione cautelare dell’ efficacia dell’atto impugnato, anche nel caso di
ricorsi di cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilita,
inammissibilita, improcedibilita o infondatezza, l’Ufficio legislativo e legale, ove sia
riscontrata la completezza dell’istruttoria e del contraddittorio (v. infra), trasmette
all’organo consultivo la propria relazione e la relativa documentazione anche prima
dello scadere dei termini previsti dal d.P.R. n. 1199/1971 e in deroga al criterio
generale dell’ordine cronologico.
Nelle more della predisposizione di un'apposita piattaforma telematica, che consenta
ai soggetti abilitati le operazioni di accesso al fascicolo informatico del ricorso,
secondo il più recente orientamento giurisprudenziale diretto ad ampliare la portata
applicativa del principio del contraddittorio ed a riconoscere ai protagonisti del
procedimento maggiori e più incisivi poteri di partecipazione, accompagnati dalle
correlate garanzie di difesa, l’Ufficio legislativo e legale dà comunicazione al
ricorrente ed agli eventuali controinteressati intervenuti dello stato del procedimento
e degli atti acquisiti per l'eventuale produzione di deduzioni, memorie e documenti.
La relazione per la richiesta di parere e gli atti elencati in calce alla stessa vengono
inviati al Cgars, sia in formato cartaceo che digitale, e la relazione viene estesa anche
alle parti, in vista di un sempre maggiore allineamento delle garanzie procedimentali
offerte dal ricorso straordinario a quelle proprie dei procedimenti giurisdizionali.
Atto di interpello
Il ricorrente pud conoscere se il ricorso é stato trasmesso al Cgars notificando
all'U.L.L. atto di interpello ai sensi dell’art. 11, comma2, del d.P.R. n. 1199/71.
In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, il ricorrente può
depositare direttamente copia del ricorso presso il Cgars.
Secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, in questo caso il Cgars, con
parere interlocutorio, sollecita l'Ufficio istruttore affinché trasmetta entro un breve
termine I'originale del ricorso e la relativa documentazione,riferendo sullo stesso.
2. Parere sul ricorso straordinario
Il Cgars rende il parere sul ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana
secondo quanto previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 1199/1971.
Trattasi di parere obbligatorio ma non vincolante, non essendo applicabili all’ istituto
del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana le modifiche al d.P.R.n.
1199/1971, introdotte dal secondo commadell’art. 69 della 1. 18 giugno 2009, n. 69,
relativamente alla necessita che la decisione del ricorso sia conforme al parere
dell’organo consultivo, stante la prevalenza delle norme di attuazione dello Statuto
siciliano (cfr. art. 9 del d.l.vo 24 dicembre 2003, n. 373).
Il parere sul ricorso straordinario é reso in una seduta non pubblica e non é ammessa
la discussione orale delle parti o dei loro difensori, ove nominati.
3. Decisione
Una volta ricevuto il parere definitivo del Consiglio di giustizia amministrativa,
l'Ufficio legislativo e legale predispone, nel più breve tempo possibile, il decreto
presidenziale di recepimento, ove non ritenga che si debba chiedere il riesame del
parere.
Invero, su richiesta dell’ULL, anche dietro sollecitazione di una delle parti, é
possibile il riesame di un parere precedentemente reso dal Cgars e non ancora
recepito in un decreto del Presidente della Regione Siciliana, limitatatamente “ai soli
casi in cui, in difetto di tale riesame, sarebbe aperta la via — per ambole parti del
giudizio — alla richiesta di revisione: ossia ai soli casi in cui si configuri la sussistenza
di alcuna delle ipotesi ex art. 395 c.p.c.” (v. parere Cgars sez. riun., 6 novembre 2012,
417).
La decisione del ricorso é adottata con decreto del Presidente della Regione Siciliana,
in maniera conforme al parere del Cgars.
Se il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in conformità deve
sottoporre l'affare alla deliberazione della Giunta regionale, con motivata richiesta.
A meri fini informativi, L'ULL é tenuto a comunicare con solerzia al Cgars le
eventuali ipotesi di decisione in difformità della Giunta regionale e le relative
motivazioni di supporto.
4. Notifica del decreto
Al fine di rendere più celere il procedimento, l’Ufficio legislativo e legale notifica al
ricorrente, all’autorità emanante e ad eventuali altre parti il decreto firmato dal
Presidente della Regione, di cui fà parte integrante il parere del Cgars, avvalendosi
della posta elettronica certificata o, nel caso in cui il ricorrente e le altre parti non
siano assistiti da un avvocato e non abbiano indicato alcun indirizzo di posta
elettronica certificata, mediante il servizio postale.
Il decreto di decisione del ricorso ed il parere del Cgars sono trasmessi, altresì, al
Dipartimento regionale competente nella materia cui hanno riguardo i provvedimenti
impugnati, ancorché non sia stato parte nel ricorso, per opportuna conoscenza quando
lo richieda l’importanza delle questioni trattate nel parere e nel caso di accoglimento
del ricorso, affinché il Dipartimento vigili sull'ottemperanza da parte
dell'Amministrazione soccombente.
Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di
atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere
data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla
emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.
5. Rimedi avverso il decreto di decisione
Il decreto di decisione del ricorso può essere impugnato per revocazione nei casi
tassativamente previsti dall'art. 395 cod. proc. civ.
Il ricorso per revocazione, soggetto agli stessi oneri fiscali prescritti per il ricorso
straordinario, deve essere notificato ai controinteressati e depositato presso l'Ufficio
legislativo e legale entro il termine di decadenzadi 60 giorni.
Tale termine decorre dalla notificazione del decreto impugnato nei casi di
revocazione previsti dai nn. 4 e 5 del citato art. 395 c.p.c.; negli altri casi decorre,
rispettivamente, dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità
oppure da quello di recupero dei documenti.
La decisione del ricorso per revocazione ha luogo con lo stesso procedimento e con le
stesse forme previste per quella del ricorso straordinario. Il relativo decreto non é
suscettibile di ulteriore ricorso per revocazione.
Il decreto presidenziale di decisione pud essere impugnato in via giurisdizionale
davanti al T.A.R. dalla parte soccombente solo per vizi di forma o di procedimento
successivi al parere dell'organo consultivo. L'impugnazione per qualsivoglia motivo
di illegittimità é consentita soltanto ai controinteressati a cui non sia stato notificato il
ricorso e che, dunque, non siano stati posti nelle condizioni di chiedere la
trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
6. Rimedi avverso l'inerzia dell'Amministrazione soccombente
La decisione sul ricorso straordinario é suscettibile di tutela mediante il giudizio
d’ ottemperanza.
In sede di consultazione preventiva in vista dell’adozione della presente direttiva, il
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso l’avviso
che la possibilità di dare attuazione a un decreto del Presidente della Regione
Siciliana, che recepisca un parere del Cgars, discende dalla stessa legge processuale
amministrativa, nella parte in cui il codice del processo amministrativo ha esteso
l'esperibilità dell’azione di ottemperanza anche nei confronti di provvedimenti
differenti dalle sentenze passate in giudicato, ancorché ad esse equiparati (art. 112,
comma2,lettera d), c.p.a.).
Và segnalato, tuttavia, che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza
28 gennaio 2011, n. 2065, hanno ricondotto il caso dei decreti presidenziali in parola
alla previsione della lettera b) dell’art. 112 cit., nella parte in cui la disposizione
richiama le «sentenze esecutive» e gli «altri provvedimenti esecutivi del giudice
amministrativo».
Secondo la Suprema Corte, “L’evoluzione del sistema normativo, specie a seguito
della nuova disciplina del giudizio d’ottemperanza prevista dal nuovo “Codice del
processo amministrativo”, contenuto nell’allegato 1) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
porta a configurare la decisione sul ricorso straordinario come un provvedimento che,
pur non essendo formalmente giurisdizionale, é tuttavia suscettibile di tutela mediante
il giudizio d’ottemperanza; tale principio é applicabile non solo alle decisioni del
Presidente della Repubblica, ma anche a quelle dei ricorsi straordinari al Presidente
della Regione Siciliana, la cui disciplina è modellata sulla disciplina dettata per il
ricorso straordinario al Capo dello Stato. Da ciò discende l’applicazione della regula
Juris secondo cui il giudizio di ottemperanza é ben ammissibile anche in relazione al
decreto del Presidente della Regione, che abbia accolto un ricorso straordinario”.
Anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 6 maggio 2013,
n. 9), ha sostenuto che il decreto presidenziale di decisione del ricorso straordinario é
assimilabile al giudicato amministrativo e, quindi, suscettibile di ottemperanza sulla
scorta dei lineamenti normativi enucleati dagli articoli 112 e seguenti del c.p.a.
Quanto alla questione di competenza,il decreto che definisce il ricorso straordinario é
stato collocato nel novero dei provvedimenti del giudice amministrativo di cui alla
lettera b) dell'art. 112, comma2, con la conseguenza che si é sostenuto che il ricorso
per l'ottemperanza dovesse essere proposto, ai sensi dell'art. 113, comma 1, dinanzi
allo stesso organo consultivo (Consiglio di Stato o, nel caso dell’ordinamento
siciliano, Cgars), nel quale si identifica "il giudice che ha emesso il provvedimento
della cui ottemperanzasi tratta".
La presente direttiva sostituisce le precedenti circolari recanti la disciplina
dell’istituto e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I
e nel sito internet istituzionale della Presidenza della Regione, dandone
comunicazione al Cgars per opportuna conoscenza.
La Segreteria generale ne terrà conto nella sua competenza in tema di direttive
generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa della Regione e di
coordinamento degli Uffici di questa Presidenza.
I Dipartimenti regionali ne cureranno la diffusione presso le Amministrazioni
funzionalmente collegate con gli stessi.
Nuove modalita' di versamento del contributo unificato sul ricorso straordinario al Presidente della
Regione siciliana.
(come previsto dall'art. 37 comma 6 della L.111/2011 di conversione del D.L. n° 98 del 6 Luglio 2011 da ultimo modificato dall'art.1, comma 25, lett. a) n.3 della legge 24-12-2012, n.228).
Per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, a far data dall'1 gennaio 2013 è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura fissa di € 650,00 (euro seicentocinquanta), come previsto dall'art. 37 comma 6 della L.111/2011 di conversione del D.L. n° 98 del 6 Luglio 2011 da ultimo modificato dall'art.1, comma 25, lett. a) n.3 della legge 24-12-2012, n.228.
In considerazione dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro cdell'economia e delle finanze 27 Giugno 2017 - recante "Modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana" - e della successiva Risoluzione 12 ottobre 2017 n.123/E dell'Agenzia delle Entrate ,che istituisce i relativi nuovi codici tributo , si rende notoche, a decorrere dal 1 Novembre 2017, il pagamento del contributo in argomento dovrà avvenire tramite modello " F24 Versamenti con elementi identificatici" (c.d.F24 ELIDE), da presentarsi esclusivamente con modalità telematiche, con indicazione del relativo campo del seguente codice tributo :GA05 , per le modalità di compilazione del citato modello si rinvia ai contenuti alla predetta risoluzione 123/E.
Scaricabile al seguente link dell'Agenzia delle Entrate
Risoluzione 123/E - Agenzia delle Entrate
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