REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 LUGLIO 2002 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 24 luglio 2002.
Accordo di programma finalizzato all'approvazione del progetto per la realizzazione delle opere di collegamento ferroviario con l'aeroporto di Punta Raisi e sistemazione del nodo di Palermo - raddoppio elettrificato della sede del binario Palermo Centrale/Brancaccio - Palermo Notarbartolo - Isola delle Femmine - Capaci - Carini  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 5 luglio 2002.
Nuovo schema di catastino dei soci delle cantine sociali e disposizioni per le cooperative cantine sociali.  pag.

Assessorato degli enti locali

DECRETO 24 giugno 2002.
Integrazione del decreto 6 dicembre 2001, concernente elenchi dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi nella Regione  pag. 17 

Assessorato dell'industria

DECRETO 27 giugno 2002.
Approvazione della circolare relativa all'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Sottomisura 4.02A - Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI.  pag. 17 

Assessorato della sanità

DECRETO 22 aprile 2002.
Autorizzazione al servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Villa Sofia di Palermo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT  pag. 20 


DECRETO 6 maggio 2002.
Autorizzazione al servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Maria Paternò Arezzo di Ragusa per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT  pag. 21 

DECRETO 21 giugno 2002.
Approvazione del Piano operativo inerente i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle unità di raccolta di sangue umano ed emocomponenti nell'ambito della Regione siciliana  pag. 23 


DECRETO 18 luglio 2002.
Modifica parziale del decreto 27 giugno 2002, concernente disposizioni per la partecipazione al costo delle prestazioni farmaceutiche  pag. 26 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 23 aprile 2002.
Autorizzazione del progetto della Tim Telecom Italia Mobile S.p.A., per la realizzazione di opere in territorio del comune di Agrigento  pag. 27 


DECRETO 24 aprile 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Monreale  pag. 28 


DECRETO 26 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Comitini, relativamente alle aree ricadenti all'interno del centro abitato e nelle immediate prossimità  pag. 30 


DECRETO 30 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Brolo  pag. 34 


DECRETO 3 maggio 2002.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Calamonaci.   pag. 52 


DECRETO 3 maggio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Sortino  pag. 56 

DECRETO 14 maggio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Scaletta Zanclea  pag. 67 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 6 giugno 2002.
Individuazione di tipologie di imprese turistiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2  pag. 80 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
ORDINANZA 5-14 giugno 2002, n. 240  pag. 81 

Presidenza:
Avviso per l'individuazione di impianti e di strutture esistenti per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, prodotti dai comuni siciliani, al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica nonché di favorire i processi di recupero e riutilizzo degli stessi.   pag. 84 
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nel l'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 84 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nel comune di Bivona per i lavori di completamento del 1° lotto dell'adduttore alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio Castello 1° tronco - diramazione Tavernola  pag. 90 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
Avviso relativo al programma degli interventi a regia regionale riguardanti le Azioni A, B, C e D della Misura 2.01 "Recupero e fruizione del patrimonio culturale e ambientale" del P.O.R. Sicilia 2000-2006, D della Misura 2.0.2. "Sistemazione e divulgazione delle conoscenze" e all'Azione unica della sottomisura 6.02.c "Internazionalizzazione della cultura"  pag. 90 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Nomina di commissari straordinari delle commissioni provinciali per l'artigianato della Sicilia  pag. 90 
Estensione delle competenze attribuite al commissario ad acta presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione  pag. 90 
Nomina di commissari straordinari delle commissioni provinciali per l'artigianato di Catania e Ragusa.  pag. 91 
Nomina di un componente della Commissione regionale per l'artigianato  pag. 91 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
Avviso relativo alla graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 3.09 "Sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." Asse III Risorse umane.   pag. 91 

Assessorato della sanità:
Revoca del decreto 24 giugno 1992, autorizzativo del dispensario farmaceutico nella frazione di Casuzze e Punta Secca del comune di Santa Croce Camerina  pag. 91 
Revoca del riconoscimento attribuito alla ditta Pino Santi & Figli s.a.s. di Pino Antonino & C., con sede e stabilimento nel comune di Merì  pag. 91 
Autorizzazione alla ditta Ragusacarni s.r.l., con sede in Ragusa, all'attività di macellazione di animali di specie bovina, equina, ovi-caprina e suina  pag. 91 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività al mercato ittico all'ingrosso di Porto Empedocle.  pag. 91 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento di prodotti ittici della ditta Brunelli Antonino, con sede in Mazara del Vallo  pag. 91 
Cambio della ragione sociale della ditta Pescagel Fin s.r.l.  pag. 92 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Varianti al programma di fabbricazione del comune di Gallodoro  pag. 92 
Giudizio di compatibilità ambientale del progetto di un impianto eolico nel territorio del comune di Caltavuturo.   pag. 92 
Variante al programma di fabbricazione del comune di Forza D'Agrò  pag. 92 
Giudizio di compatibilità ambientale del progetto per la captazione e adduzione delle sorgenti negli ex feudi del comune da effettuarsi nel territorio comunale di Gangi.   pag. 92 
Istituzione di un gruppo di lavoro incaricato della valutazione e selezione dei progetti da inserire nel programma - stralcio di finanziamento per la provincia di Caltanissetta, in attuazione della Misura 1.07 del POR Sicilia 2000-2006 - protezione e consolidamento versanti, centri abitati ed infrastrutture  pag. 92 
Nomina di un componente del comitato tecnico scientifico dell'Ente parco dei Nebrodi  pag. 92 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Approvazione del piano regionale di propaganda turistica 2002  pag. 92 
Iscrizione all'albo regionale dell'associazione turistica proloco di Ciminna  pag. 92 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 5 luglio 2002, n. 14.
Legge regionale 9 agosto 1988, n. 15 - Interventi nel settore dell'edilizia scolastica, art. 19 - Abbattimento barriere architettoniche  pag. 93 


CIRCOLARE 8 luglio 2002, n. 15.
Articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 15 - Premio Nicholas Green. Anno scolastico 2002/2003.   pag. 93 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato degli enti locali

DECRETO 6 dicembre 2001.
Elenchi dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi nella Regione  pag. 94 

ERRATA-CORRIGE
Assessorato degli enti locali

Indice alfabetico generale degli iscritti negli elenchi dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi nella Regione  pag. 96 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 4 luglio 2002.
Progetti ammessi a finanziamento - Misura 1.06 "Formazione e sensibilizzazione nel settore idrico" dell'Asse I "Risorse naturali".

DECRETO 4 luglio 2002.
Progetti ammessi a finanziamento - Misura 1.08 "Diffusione competenze per gestione e salvaguardia territorio" dell'Asse I "Risorse naturali".

DECRETO 4 luglio 2002.
Progetti ammessi a finanziamento - Misura 2.04 "Formazione mirata e strumenti per la cooperazione" dell'Asse II "Risorse culturali".

DECRETO 4 luglio 2002.
Progetti ammessi a finanziamento - Misura 3.02 "Orientamento, informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro nella logica dell'approccio preventivo" dell'Asse III "Risorse umane".

DECRETO 4 luglio 2002.
Progetti ammessi a finanziamento - Misura 3.05 "Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione" dell'Asse III "Risorse umane". .

DECRETO 4 luglio 2002.
Progetti ammessi a finanziamento - Misura 3.10 "Diffusione di competenze funzionali allo sviluppo nel settore pubblico" dell'Asse I "Risorse umane"..
DECRETO 4 luglio 2002.
Progetti ammessi a finanziamento - Misura 3.11 "Sostegno al lavoro regolare e all'emersione delle attività non regolari" dell'Asse III "Risorse umane"..

DECRETO 4 luglio 2002.
Progetti ammessi a finanziamento - Misura 3.12 "Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro" dell'Asse III "Risorse umane".

DECRETO 4 luglio 2002.
Progetti ammessi a finanziamento - Misura 3.13 "Formazione per la ricerca" dell'Asse III "Risorse umane".

DECRETO 4 luglio 2002.
Progetti ammessi a finanziamento - Misura 5.03 "Promozione dell'integrazione sociale" dell'Asse V "Città".

DECRETO 4 luglio 2002.
Progetti ammessi a finanziamento - Misura 6.07 "Internazionalizzazione dell'economia siciliana" dell'Asse VI "Reti e nodi di servizio".

DECRETO 4 luglio 2002.
Progetti ammessi a finanziamento - Misura 6.08 "Iniziative per legalità e sicurezza" dell'Asse VI "Reti e nodi di servizio".
DISPOSIZIONI E COMUNICATI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

POR Sicilia 2000/2006. Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo.
POR Sicilia 2000/2006. Bando delle misure aventi come scadenza settembre 2002.
CIRCOLARI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 2 luglio 2002, n. 2.
Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001-2006.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 24 luglio 2002.
Accordo di programma finalizzato all'approvazione del progetto per la realizzazione delle opere di collegamento ferroviario con l'aeroporto di Punta Raisi e sistemazione del nodo di Palermo - raddoppio elettrificato della sede del binario Palermo Centrale/Brancaccio - Palermo Notarbartolo - Isola delle Femmine - Capaci - Carini.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, ed, in particolare, l'art. 27, così come recepito e modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che disciplina l'istituto dell'accordo di programma;
Visto il piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con D.P.R. 14 marzo 2001 ed il relativo strumento operativo per il Mezzogiorno che prevede la realizzazione di sistemi integrati di trasporti nelle maggiori aree metropolitane, tra cui quella di Palermo;
Visto l'accordo di programma quadro per le infrastrutture ferroviarie, sottoscritto in data 5 ottobre 2001, che prevede la realizzazione degli interventi da realizzare per il progetto in epigrafe e definisce l'impegno delle parti contraenti ad individuare le condizioni utili anche sotto il profilo finanziario per garantire la realizzazione;
Considerato che la FS S.p.A., committente delle opere, ha chiesto al Presidente della Regione siciliana, a norma della circolare presidenziale n. 894/DRP del 6 novembre 2000, la convocazione di un'apposita conferenza di servizi relativa alla realizzazione del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Punta Raisi e sistemazione del nodo di Palermo - raddoppio elettrificato della sede del binario Palermo Centrale / Brancaccio - Palermo Notarbartolo - Isola delle Femmine - Capaci - Carini;
Considerato che a tal fine è stata convocata dal Presidente della Regione siciliana, con nota del 12 gennaio 2001, prot. n. 28/F, la prima riunione di Conferenza per il 22 gennaio 2001 presso la Presidenza della Regione siciliana - direzione programmazione, piazza Sturzo, Palermo;
Considerato che, nella riunione di Conferenza tenutasi in data 29 ottobre 2001, i rappresentanti di tutte le amministrazioni ed enti competenti ad approvare il progetto in epigrafe, all'uopo muniti degli atti, dei documenti e dei titoli abilitativi necessari per il perfezionamento della procedura di conferenza in conformità ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, hanno verificato la possibilità di attuare gli interventi previsti in detto progetto ed hanno, perciò, concordato di addivenire alla stipula di cui all'accordo di programma per l'approvazione dello stesso;
Visto che nella riunione conclusiva della conferenza dei servizi del 29 ottobre 2001 sono stati acquisiti i seguenti atti:
-  Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione: atto di assenso in data 29 ottobre 2001 e nota congiunta prot. n. 12181/I del 29 ottobre 2001 delle sezioni: "Beni paesaggistici naturali naturalistici e urbanistici", "Beni architettonici" e "Archeologica" della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali;
-  Assessorato regionale dell'industria - Consorzio area sviluppo industriale di Palermo: atto di assenso del 29 ottobre 2001;
-  Assessorato regionale dei lavori pubblici - ufficio del Genio civile: atto di assenso in data 29 ottobre 2001, con allegato parere nota n. 51664 del 20 dicembre 2000 e n. 13976 del 22 giugno 2001;
-  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento regionale urbanistica: atto di assenso in data 29 ottobre 2001 con riserva di esprimere parere definitivo successivamente alla ratifica dell'accordo da parte dei comuni interessati così come previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 18/91;
-  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento regionale ambiente: decreto del dirigente generale di compatibilità ambientale in data 26 ottobre 2001, prot. n. 764/IX;
-  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti: atto di assenso in data 29 ottobre 2001;
-  Ministero della difesa - Comando militare autonomo della Sicilia: atto di assenso in data 29 ottobre 2001;
-  Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ispettorato ripartimentale delle foreste: comunicazione di non esistenza di vincoli forestali per scopi idrogeologici, telefax n. 1693 del 17 ottobre 2001;
- Provincia regionale di Palermo: atto di assenso in data 29 ottobre 2001;
-  comune di Palermo: atto di assenso in data 29 ottobre 2001;
-  comune di Isola delle Femmine: atto di assenso in data 29 ottobre 2001;
-  comune di Capaci: atto di assenso in data 29 ottobre 2001;
-  comune di Carini: atto di assenso in data 29 ottobre 2001;
-  ANAS Ente nazionale per le strade - compartimento della viabilità in Sicilia: atto di assenso in data 29 ottobre 2001;
--  ANAS Ente nazionale per le strade - ufficio speciale grande viabilità: atto di assenso in data 29 ottobre 2001;
-  ENEL Distribuzione S.p.A. - direzione distribuzione Sicilia: atto di assenso in data 29 ottobre 2001.
Ed inoltre nella qualità di ente interferito ed al solo fine di prendere atto delle soluzioni progettuali delle interferenze:
-  Telecom Italia S.p.A.: nota del 29 ottobre 2001;
Viste le delibere di approvazione delle varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione delle opere dei consigli comunali di:
-  Palermo, delibera n. 98 del 24 maggio 2002;
-  Isola delle Femmine, delibera n. 22 del 12 aprile 2001;
-  Capaci, delibera n. 28 dell'11 aprile 2002;
-  Carini, delibera n. 25 del 26 febbraio 2002;
Visto il provvedimento n. 44387 del 19 luglio 2002, con il quale il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica ha notificato il voto n. 659 dell'adunanza del 18 luglio 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e del l'ambiente che ha espresso parere favorevole, per le parti che comportano variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Palermo, Isola delle Femmine, Capaci e Carini, interessati al progetto definitivo del "Nodo di Palermo - Progetto delle opere di collegamento ferroviario con l'aeroporto di Punta Raisi e sistemazione del nodo di Palermo - Raddoppio elettrificato della sede del binario Palermo Centrale / Brancaccio - Palermo Notarbartolo - Isola delle Femmine - Carini", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), punto 3), della legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991, oggetto di approvazione in sede di sottoscrizione dell'accordo di programma del 29 ottobre 2001;
Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 29 ottobre 2001 tra il Presidente della Regione siciliana e tutti i soggetti interessati, avente per oggetto l'approvazione del progetto "Progetto definitivo delle opere di collegamento ferroviario con l'aeroporto di Punta Raisi e sistemazione del nodo di Palermo - raddoppio elettrificato della sede del binario Palermo Centrale / Brancaccio - Palermo Notarbartolo - Isola delle Femmine - Capaci - Carini;
Ritenuto di dover approvare il superiore accordo di programma;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato l'accordo di programma, sottoscritto in data 29 ottobre 2001, tra il Presidente della Regione siciliana e i soggetti interessati citati in premessa, finalizzato all'approvazione del progetto per la realizzazione delle opere di collegamento ferroviario con l'aeroporto di Punta Raisi e sistemazione del nodo di Palermo - raddoppio elettrificato della sede del binario Palermo Centrale / Brancaccio - Palermo Notarbartolo - Isola delle Femmine - Capaci - Carini.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 24 luglio 2002.
  CUFFARO 

(2002.30.1835)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 5 luglio 2002.
Nuovo schema di catastino dei soci delle cantine sociali e disposizioni per le cooperative cantine sociali.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Vista la legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, relativa alla "Disciplina degli interventi e delle agevolazioni riguardanti le attività e le iniziative delle cantine sociali e loro consorzi";
Vista la legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, relativa alle "Nuove norme sulle anticipazioni per il conferimento di uva alle cooperative cantine sociali ed altri interventi nel settore del credito agrario";
Visto il Reg. (CE) n. 1294/96 della Commissione del 4 luglio 1996 e successive modifiche, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti nel settore vitivinicolo;
Visto il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 16 concernente l'istituzione dell'inventario viticolo;
Visto il Reg. (CE) n. 1227/00 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/99, e, in particolare, l'art. 19 concernente l'inventario viticolo;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001, concernente modalità per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;
Vista la necessità prospettata dal Servizio regionale repressione frodi vinicole di modificare ed integrare alcuni elementi, contenuti nello schema del catastino dei soci delle cantine sociali di cui al decreto 7 aprile 1989 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con quelli contenuti nel mod. B1, predisposto dall'AGEA in applicazione dei Regg. (CE) n. 1294/96, n. 1493/99 e n. 1227/00;
Vista la nota n. 3700 del 5 luglio 2002, con cui il dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio, artigianato dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, concorda sull'adozione del nuovo schema di catastino e sugli elementi in esso contenuti;
Ritenuta la necessità di adeguare lo schema di catastino delle cantine sociali, attesa la recente emanazione di norme nazionali e comunitarie nel settore vitivinicolo, alle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, è approvato il nuovo schema di catastino dei soci delle cantine sociali, facente parte integrante del presente decreto (allegato mod. A, B e C), con l'allegato records e relative tabelle di codifica" degli elementi che dovranno essere contenuti nello stesso.

Art. 2

Le cooperative cantine sociali, secondo le modalità di cui all'art. 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, entro il 31 luglio di ogni anno, dovranno trasmettere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, servizio V produzione vegetale; impianti agro-industriali - unità operativa n. 29 - repressione frodi vinicole, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed all'I.R.C.A.C., il catastino dei soci redatto secondo lo schema allegato mod. A, contenente gli elementi di cui al presente decreto, e/o su supporto magnetico; elaborato e sottoscritto da un tecnico agricolo munito di laurea in scienze agrarie o di diploma in materie agrarie, iscritto al rispettivo albo o collegio professionale; corredato da apposita delibera di approvazione dello stesso ad opera del consiglio di amministrazione della cooperativa e deve riportare gli estremi della medesima.

Art.3

Le cooperative cantine sociali, secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, entro sessanta giorni successivi alla chiusura delle operazioni di conferimento delle uve e comunque non oltre la data prevista per la presentazione della dichiarazione di produzione vitivinicola, dovranno trasmettere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, servizio V produzione vegetale; impianti agro-industriali - unità operativa n. 29 - repressione frodi vinicole, il catastino consuntivo dei conferimenti di uva dei soci, e/o su supporto magnetico, redatto secondo lo schema allegato mod. B contenente gli elementi di cui al presente decreto, nonché i dati riassuntivi delle operazioni di vendemmia, redatto secondo lo schema allegato mod. C con la delibera del consiglio di amministrazione, corredata dalla dichiarazione controfirmata dall'enologo della cantina, con la specifica delle quantità e tipi di uva ricevuti in conferimento, con le relative gradazioni medie zuccherine e i quantitativi di prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve medesime, rispondenti a quelli indicati nel registro di carico e scarico vidimato dal competente Ispettorato centrale repressione frodi.

Art. 4

L'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto e quelli previsti dall'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, sostituito dall'art. 5 e 6 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, può considerarsi ottemperato solamente con il rilascio di un attestato dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - servizio V produzione vegetale; impianti agro-industriali - unità operativa n. 29 - repressione frodi vinicole, che certifichi l'avvenuta presentazione del catastino redatto in conformità alle disposizioni vigenti.
Il mancato adempimento di cui sopra non consentirà di usufruire delle agevolazioni previste dalla vigente legislazione.
Il decreto 7 aprile 1989 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, che approva lo schema del catastino delle cooperative cantine sociali, è abrogato.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 luglio 2002.
  CROSTA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste il 9 luglio 2002 al n. 1094.

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(2002.28.1742)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 24 giugno 2002.
Integrazione del decreto 6 dicembre 2001, concernente elenchi dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi nella Regione.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;
Visto il decreto n. 1145 del 25 luglio 2000, con il quale sono stati approvati gli elenchi di cui all'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;
Visto il decreto n. 813 del 6 dicembre 2001 di correzione ed integrazione dei suddetti elenchi;
Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che il dr. Randazzo Fabio, nato ad Alcamo il 7 gennaio 1962, non è stato iscritto per mero errore materiale nell'area tipologica B5L nell'elenco degli esperti di cui ai decreti sopra citati, benché in possesso del titolo di studio richiesto, ovvero il diploma di laurea in economia e commercio;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla iscrizione del suddetto nell'area tipologica B5L;

Decreta:


Art. 1

Il dott. Randazzo Fabio, nato ad Alcamo il 7 gennaio 1962 ed ivi residente in via Gaetano Martino n. 11, è iscritto, per le motivazioni in premessa riportate, nell'elenco degli esperti regionali e di tutte le provincie della Sicilia, relativamente all'area tipologica B5L, in calce ai soggetti già iscritti.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 giugno 2002.
  D'AQUINO 

(2002.28.1739)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 27 giugno 2002.
Approvazione della circolare relativa all'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Sottomisura 4.02A - Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1;
Vista la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;
Visti i Regolamenti C.E. nn. 1260/99, 1159/2000 e 1685/2000;
Visto il decreto presidenziale 20 novembre 2000, con il quale è stata emanata la deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 18 ottobre 2000 relativa al documento finale del P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Vista la scheda tecnica della Misura 4.02 - Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI - Misura intesa a migliorare la dotazione e la funzionalità delle infrastrutture per la localizzazione e la logistica delle imprese, con la previsione che si proceda prioritariamente al completamento e alla qualificazione delle aree di insediamento produttivo;
Vista, in particolare, la sottomisura 4.02A che si rivolge ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e della quale è responsabile il dirigente generale del dipartimento regionale industria;
Visto il decreto del dirigente generale n. 446 del 21 giugno 2002, con il quale questo dipartimento ha proceduto ad approvare n. 2 elenchi degli 11 Consorzi ASI della Sicilia classificati secondo il grado di dinamismo riscontrato;
Considerato che, al fine di fornire criteri e modalità di attuazione della citata sottomisura, occorre procedere all'emanazione di una circolare attuativa, come previsto al punto II.1 del Complemento di programmazione;
Sentito, in data 28 maggio 2002, il tavolo tecnico del dipartimento della programmazione sia sulle procedure di individuazione del grado di dinamismo registrato, sia sulla circolare attuativa;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Decreta:


Art. 1

E' approvata e forma parte integrante del presente decreto la circolare relativa all'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Sottomisura 4.02A - Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI.

Art. 2

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria centrale industria, per gli adempimenti di competenza.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 giugno 2002.
SARRICA


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'industria il 10 luglio 2002 al n. 136/282.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.28.1748)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 22 aprile 2002.
Autorizzazione al servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Villa Sofia di Palermo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vita la legge n. 107 del 4 maggio 1990;
Vista la circolare assessoriale n. 680 dell'1 febbraio 1993;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Vista la normativa UNI 10529 dell'aprile 1996;
Visto il decreto ministeriale 1 marzo 2000, recante l'adozione del progetto relativo al piano nazionale sangue e plasma 1999/2001;
Visto il D.P.R.S. dell'11 maggio 2000 di approvazione del piano sanitario regionale 2000/2002;
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1999, recante l'introduzione della ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite C mediante la tecnica di amplificazione genica nei pool di plasma umano utilizzati per la produzione di plasmaderivati;
Vista la circolare ministeriale del 30 ottobre 2000, n. 17, recante l'adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV, ove viene stabilito che la ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite C, secondo la tecnica di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1999 per la produzione di emoderivati, deve essere progressivamente estesa anche al sangue ed agli emocomponenti destinati alla trasfusione;
Visto il D.M.S. del 25 gennaio 2001, recante caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emocomponenti;
Visto il D.M.S. del 26 gennaio 2001, recante protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti;
Vista la circolare ministeriale 19 dicembre 2001, n. 14, recante indicazioni integrative alla citata circolare ministeriale 30 ottobre 2000, n. 17;
Visto il decreto n. 74 del 28 gennaio 2002, con il quale l'Assessore regionale per la sanità ha approvato il piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT che estende lo screening oltre che per l'HCV - RNA anche per l'HIV 1, ricorrendo all'utilizzo di tecniche di biologia molecolare ed individua, quali centri di riferimento NAT, per la Regione siciliana, i servizi trasfusionali delle Aziende sanitarie ospedaliere Villa Sofia di Palermo, Ospedali civili riuniti diSciacca, Vittorio Emanuele di Catania e Civile M. Paternò Arezzo di Ragusa;
Vista la propria nota dipartimentale prot. n. DIRS/2/308 del 7 febbraio 2002, con la quale è stato raccomandato ai direttori generali della Aziende sanitarie unità sanitarie locali, ospedaliere e Policlinici universitari della Regione siciliana, di facilitare, tra l'altro, l'individuazione dei servizi di medicina trasfusionale ed immunoematologia, delle singole sacche di sangue e della campionatura di merito per la validazione biologica per HCV ed HIV, da effettuarsi a cura dei centri di riferimento di cui sopra, ricorrendo all'etichettatura con codici a barre secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (codice UNI);
Vista la propria nota dipartimentale prot. n. DIRS/2/0575 del 4 marzo 2002, con la quale è stata predisposta la visita ispettiva presso il servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Villa Sofia di Palermo, per la verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT approvato con decreto n. 74 del 28 gennaio 2002;
Visto l'esito del sopralluogo ispettivo, giusta verbale del 6 marzo 2002 ed i relativi allegati;
Considerato che il servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Villa Sofia di Palermo intende procedere alla validazione delle unità di sangue con tecniche NAT, per l'effettuazione dello screening HCV - RNA e HIV 1, ricorrendo all'utilizzo dei kit autorizzati dall'Istituto superiore di sanità e dal Ministero della salute, i quali, includendo nella loro formulazione oltre ai campioni di controllo, positivi e negativi, anche il controllo interno che garantisce la validità della singola determinazione per ogni unità di componente, non comportano la necessità dell'utilizzo di standard o di pannelli di riferimento;
Visto l'esito della riunione tecnico-amministrativa effettuata, in data 22 marzo 2002, dal responsabile del servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Villa Sofia di Palermo con i responsabili dei servizi trasfusionali delle Aziende sanitarie afferenti quali le ospedaliere V. Cervello, ARNAS, Policlinico universitario P. Giaccone e l'Unità sanitaria locale n. 6, di Palermo, in ordine alle modalità operative della validazione delle unità di sangue con metodica NAT;
Viste le dichiarazioni rese dai medesimi responsabili dei servizi trasfusionali delle citate Aziende sanitarie afferenti quali le ospedaliere V. Cervello (prot. n. 81/02/med. trasf. del 27 marzo 2002), ARNAS - Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli (prot. n. 100/02 del 28 marzo 2002), Policlinico universitario P. Giaccone (prot. del 28 marzo 2002) e l'Unità sanitaria locale n. 6 (prot. 37 del 26 marzo 2002), di Palermo comunicate dal servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Villa Sofia di Palermo, giusta nota prot. n. 230 del 29 marzo 2002, in ordine all'assolvimento delle direttive ispettoriali di cui alla sopra citata nota dipartimentale IRS n. DIRS/2/308 del 7 febbraio 2002;
Preso atto che il servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Villa Sofia di Palermo risulta essere in possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT approvato con decreto n. 74 del 28 gennaio 2002;
Ritenuto opportuno autorizzare il servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Villa Sofia di Palermo, quale centro di riferimento NAT, a procedere, sotto la responsabilità del suo direttore, alla validazione di tutte le unità di sangue, comprese quelle di cui al servizi di medicina trasfusionale e immunoematologia delle Aziende sanitarie afferenti, quali le ospedaliere V. Cervello,ARNAS - Civico e Benfratelli, G. DiCristina e M. Ascoli, Policlinico universitario P. Giaccone e l'Unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, con tecniche NAT, ricorrendo all'utilizzo di metodiche di biologia molecolare per l'effettuazione dello screening HCV - RNA e HIV 1;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Villa Sofia di Palermo è autorizzato, quale centro di riferimento NAT, a procedere alla validazione di tutte le unità di sangue, comprese quelle di cui ai servizi di medicina trasfusionale ed immunoematologia delle Aziende sanitarie afferenti, quali le ospedaliere V. Cervello, ARNAS - Civico e Benfratelli, G. DiCristina e M. Ascoli, Policlinico universitario P. Giaccone e l'Unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, con tecniche NAT per l'effettuazione dello screening HCV - RNA e HIV 1.

Art. 2

La responsabilità del centro di riferimento è affidata al direttore, pro-tempore, del servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Villa Sofia di Palermo.
E' fatto carico, congiuntamente, al direttore generale, al direttore sanitario ed al direttore del centro di riferimento NAT dell'Azienda sanitaria ospedaliera Villa Sofia di Palermo, di comunicare, a questo dipartimento IRS, servizio 2, unità operativa 2 - ufficio regionale trasfusionale, sangue ed emoderivati - ed al Centro regionale di coordinamento e compensazione, l'inizio dell'attività di validazione che dovrà avvenire, come termine ultimo, entro il giorno 28 giugno 2002.

Art. 3

L'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto ha validità biennale ed è rinnovabile sulla base delle risultanze del preventivo sopralluogo ispettivo di questo dipartimento IRS.
La stessa autorizzazione è subordinata all'utilizzo dei kit, autorizzati dall'Istituto superiore di sanità e dal Ministero della salute, i quali includendo nella loro formulazione oltre ai campioni di controllo, positivi e negativi, anche il controllo interno che garantisce la validità della singola determinazione per ogni unità di componente, non comportano la necessità dell'utilizzo di standard o di pannelli di riferimento; è, altresì, subordinata alle procedure di trasporto e di consegna dei referti di validazione stabilite in fase ispettiva e con i servizi di medicina trasfusionale ed immunoematologia collegati.

Art. 4

E' fatto, altresì, carico, congiuntamente, al direttore generale, al direttore sanitario ed al direttore del centro di riferimento NAT dell'Azienda sanitaria ospedaliera Villa Sofia di Palermo, di relazionare, a questo dipartimento IRS, servizio 2, unità operativa 2 - ufficio regionale trasfusionale, sangue ed emoderivati - ed al Centro regionale di coordinamento e compensazione, sull'attività svolta con cadenza trimestrale.
Qualunque variazione o modifica inerente l'attuale possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, dovrà essere preventivamente autorizzata da questo dipartimento IRS, sulla base delle risultanze del relativo, preliminare, sopralluogo ispettivo.
Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, al Ministero della salute ed all'Istituto superiore di sanità e notificato ai direttori generali delle Aziende sanitarie quali l'ospedaliera Villa Sofia di Palermo, centro di riferimento NAT e le ospedaliere V. Cervello, ARNAS - Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli, Policlinico universitario P. Giaccone e l'Unità sanitaria locale n. 6, di Palermo, al responsabile del centro regionale di coordinamento e compensazione della Regione siciliana ed al delegato regionale della società italiana di medicina trasfusionale ed immunoematologia, per quanto di loro competenza.
Palermo, 22 aprile 2002.
  AMARI 

(2002.21.1211)
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DECRETO 6 maggio 2002.
Autorizzazione al servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Maria Paternò Arezzo di Ragusa per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vita la legge n. 107 del 4 maggio 1990;
Vista la circolare assessoriale n. 680 dell'1 febbraio 1993;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Vista la normativa UNI 10529 dell'aprile 1996;
Visto il decreto ministeriale 1 marzo 2000, recante l'adozione del progetto relativo al piano nazionale sangue e plasma 1999/2001;
Visto il D.P.R.S. dell'11 maggio 2000 di approvazione del piano sanitario regionale 2000/2002;
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1999, recante l'introduzione della ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite C mediante la tecnica di amplificazione genica nei pool di plasma umano utilizzati per la produzione di plasmaderivati;
Vista la circolare ministeriale del 30 ottobre 2000, n. 17, recante l'adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV, ove viene stabilito che la ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite C, secondo la tecnica di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1999 per la produzione di emoderivati, deve essere progressivamente estesa anche al sangue ed agli emocomponenti destinati alla trasfusione;
Visto il D.M.S. del 25 gennaio 2001, recante caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emocomponenti;
Visto il D.M.S. del 26 gennaio 2001, recante protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti;
Vista la circolare ministeriale 19 dicembre 2001, n. 14, recante indicazioni integrative alla citata circolare ministeriale 30 ottobre 2000, n. 17;
Visto il decreto n. 74 del 28 gennaio 2002, con il quale l'Assessore regionale per la sanità ha approvato il piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT che estende lo screening oltre che per l'HCV - RNA anche per l'HIV 1, ricorrendo all'utilizzo di tecniche di biologia molecolare ed individua, quali centri di riferimento NAT, per la Regione siciliana, i servizi trasfusionali delle Aziende sanitarie ospedaliere Villa Sofia di Palermo, Ospedali civili riuniti diSciacca, Vittorio Emanuele di Catania e Civile Maria Paternò Arezzo di Ragusa;
Vista la propria nota dipartimentale prot. n. DIRS/2/308 del 7 febbraio 2002, con la quale è stato raccomandato ai direttori generali della Aziende sanitarie unità sanitarie locali, ospedaliere e Policlinici universitari della Regione siciliana, di facilitare, tra l'altro, l'individuazione dei servizi di medicina trasfusionale ed immunoematologia, delle singole sacche di sangue e della campionatura di merito per la validazione biologica per HCV ed HIV, da effettuarsi a cura dei centri di riferimento di cui sopra, ricorrendo all'etichettatura con codici a barre secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (codice UNI);
Vista la propria nota dipartimentale prot. n. DIRS/2/0667 del 12 marzo 2002, con la quale è stata predisposta la visita ispettiva presso il servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Maria PaternòArezzo di Ragusa, per la verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT approvato con decreto n. 74 del 28 gennaio 2002;
Visto l'esito del sopralluogo ispettivo, giusta verbale del 14 marzo 2002 ed i relativi allegati;
Considerato che il servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Maria Paternò Arezzo di Ragusa intende procedere alla validazione delle unità di sangue con tecniche NAT, per l'effettuazione dello screening HCV - RNA e HIV 1, ricorrendo all'utilizzo dei kit autorizzati dall'Istituto superiore di sanità e dal Ministero della salute, i quali, includendo nella loro formulazione oltre ai campioni di controllo, positivi e negativi, anche il controllo interno che garantisce la validità della singola determinazione per ogni unità di componente, non comportano la necessità dell'utilizzo di standard o di pannelli di riferimento;
Visto l'esito della riunione tecnico-amministrativa effettuata, in data 18 marzo 2002, dal responsabile del servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Maria Paternò Arezzo di Ragusa con i responsabili dei servizi trasfusionali delle Aziende sanitarie afferenti quali le ospedaliere B. Gravina di Caltagirone (CT) , Vittorio Emanuele di Gela (CL), Umberto I di Siracusa e le Unità sanitarie locali nn. 7 di Ragusa e 8 diSiracusa, quest'utima limitatamente al presidio ospedaliero di G.Di Maria di Avola, in ordine alle modalità operative della validazione delle unità di sangue con metodica NAT;
Viste le dichiarazioni rese dai responsabili dei servizi trasfusionali delle citate Aziende sanitarie afferenti quali l'ospedaliera Umberto I di Siracusa e l'Unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa (presidi ospedalieri di Modica e di Vittoria, comunicate dal servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Maria Paternò Arezzo di Ragusa, giusta l'esito della riunione tecnico-amministrativa di cui al citato verbale del 18 marzo 2002, in ordine all'assolvimento delle direttive ispettorali di cui alla sopra citata nota dipartimentale IRS n. DIRS/2/308 del 7 febbraio 2002;
Viste le ulteriori dichiarazioni rese dai responsabili dei servizi di medicina trasfusionale ed immunoematologia delle citate Aziende sanitarie afferenti quali le ospedaliere B. Gravina di Caltagirone, Catania (prot. n. 127/CT del 18 aprile 2002), Vittorio Emanuele di Gela, Caltanissetta (nota del 17 aprile 2002) e l'Unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, limitatamente al presidio ospedaliero G. Di Maria di Avola (nota del 18 aprile 2002), comunicate dal servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Maria Paternò Arezzo di Ragusa, giusta nota prot. n. SIMT 69 del 18 aprile 2002, in ordine all'assolvimento delle direttive ispettorali di cui alla sopra citata nota dipartimentale IRS n. DIRS/2/308 del 7 febbraio 2002;
Preso atto che il servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Maria Paternò Arezzo di Ragusa risulta essere in possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT approvato con decreto n. 74 del 28 gennaio 2002;
Ritenuto opportuno autorizzare il servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Maria Paternò Arezzo di Ragusa, quale centro di riferimento NAT, a procedere, sotto la responsabilità del suo direttore, alla validazione di tutte le unità di sangue, comprese quelle di cui ai servizi di medicina trasfusionale e immunoematologia delle Aziende sanitarie afferenti, quali le ospedaliere B. Gravina di Caltagirone (CT), Vittorio Emanuele di Gela (CL), Umberto I di Siracusa e le Unità sanitarie locali n. 7 di Ragusa e n. 8 di Siracusa, quest'ultima limitatamente al presidio ospedaliero G. Di Maria di Avola, con tecniche NAT, ricorrendo all'utilizzo di metodiche di biologia molecolare per l'effettuazione dello screening HCV - RNA e HIV 1;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Maria Paternò Arezzo di Ragusa, è autorizzato, quale centro di riferimento NAT, a procedere alla validazione di tutte le unità di sangue, comprese quelle di cui ai servizi di medicina trasfusionale ed immunoematologia delle Aziende sanitarie afferenti, quali le ospedaliere B. Gravina di Caltagirone (CT), Vittorio Emanuele di Gela (CL), Umberto I di Siracusa e le Unità sanitarie locali n. 7 di Ragusa e n. 8 di Siracusa, quest'ultima limitatamente al presidio ospedaliero G. Di Maria di Avola, con tecniche NAT per l'effettuazione dello screening HCV - RNA e HIV 1.

Art. 2

La responsabilità del centro di riferimento è affidata al direttore pro-tempore del servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Maria Paternò Arezzo di Ragusa.
E' fatto carico, congiuntamente, al direttore generale, al direttore sanitario ed al direttore del centro di riferimento NAT, dell'Azienda sanitaria ospedaliera Maria Paternò Arezzo di Ragusa, di comunicare, a questo dipartimento IRS, servizio 2, unità operativa 2 - ufficio regionale trasfusionale, sangue ed emoderivati - ed al Centro regionale di coordinamento e compensazione, l'inizio dell'attività di validazione che dovrà avvenire, come termine ultimo, entro il giorno 28 giugno 2002.

Art. 3

L'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto ha validità biennale ed è rinnovabile sulla base delle risultanze del preventivo sopralluogo ispettivo di questo dipartimento IRS.
La stessa autorizzazione è subordinata all'utilizzo del kit, autorizzati dall'Istituto superiore di sanità e dal Ministero della salute, i quali includendo nella loro formulazione oltre ai campioni di controllo, positivi e negativi, anche il controllo interno che garantisce la validità della singola determinazione per ogni unità di componente, non comportano la necessità dell'utilizzo di standard o di pannelli di riferimento; è, altresì, subordinata alle procedure di trasporto e di consegna dei referti di validazione stabilite in fase ispettiva e con i servizi di medicina trasfusionale ed immunoematologia collegati.

Art. 4

E' fatto, altresì, carico, congiuntamente, al direttore generale, al direttore sanitario ed al direttore del centro di riferimento NAT dell'Azienda sanitaria ospedaliera Maria Paternò Arezzo di Ragusa, di relazionare, a questo dipartimento IRS, servizio 2, unità operativa 2 - ufficio regionale trasfusionale, sangue ed emoderivati - ed al Centro regionale di coordinamento e compensazione, sull'attività svolta con cadenza trimestrale.
Qualunque variazione o modifica inerente l'attuale possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, dovrà essere preventivamente autorizzata da questo dipartimento IRS, sulla base delle risultanze del relativo, preliminare, sopralluogo ispettivo.
Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, al Ministero della salute ed all'Istituto superiore di sanità e notificato ai direttori generali delle Aziende sanitarie quali l'ospedaliera Maria Paternò Arezzo di Ragusa, centro di riferimento NAT e le ospedaliere B. Gravina di Caltagirone (CT), Vittorio Emanuele di Gela (CL), Umberto I di Siracusa e le Unità sanitarie locali n. 7 di Ragusa e n. 8 di Siracusa, quest'ultima limitatamente al presidio ospedaliero G. Di Maria di Avola, al responsabile del centro regionale di coordinamento e compensazione della Regione siciliana ed al delegato regionale della società italiana di medicina trasfusionale ed immunoematologia, per quanto di loro competenza.
Palermo, 6 maggio 2002.
  AMARI 

(2002.21.1211)
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DECRETO 21 giugno 2002.
Approvazione del Piano operativo inerente i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle unità di raccolta di sangue umano ed emocomponenti nell'ambito della Regione siciliana.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge n. 107 del 4 maggio 1990;
Viste le circolari assessoriali nn. 600 del 28 giugno 1991 e 680 dell'1 febbraio 1993;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Vista la normativa UNI 10529 dell'aprile 1996;
Visto il decreto ministeriale 1 marzo 2000, recante l'adozione del progetto relativo al Piano nazionale sangue e plasma 1999-2001;
Visto il D.P.R.S. dell'11 maggio 2000 di approvazione del Piano sanitario regionale 2000-2002;
Visto il D.M.S. del 25 gennaio 2001, recante caratteristiche e modalità per la donazione del sangue umano ed emocomponenti;
Visto il D.M.S. del 26 gennaio 2001, recante protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti;
Ravvisata la necessità di dover celermente definire le problematiche connesse alla materia emotrasfusionale in ragione delle disposizioni normative di cui ai citati decreti del Ministro della sanità del 25 e 26 gennaio 2001;
Considerata urgente la verifica della corrispondenza dei requisiti delle unità di raccolta di sangue umano ed emocomponenti, operanti nell'ambito della Regione siciliana, alle sopra richiamate nuove disposizioni normative;
Vista la nota prot. n. DIRS/DIR/734 del 6 marzo 2002, con la quale è stato costituito il tavolo tecnico per le analisi tecnico-amministrative connesse alla materia emotrasfusionale;
Visti gli esiti delle riunioni effettuate dal tavolo tecnico nelle date del 25 marzo 2002, del 15 aprile 2002, del 13 maggio 2002 e 10 giugno 2002 ed il relativo elaborato proposto, allegato al verbale dell'ultima seduta, inerente l'individuazione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle unità di raccolta di sangue umano ed emocomponenti;
Preso atto che tale proposta operativa contribuisce in maniera significativa al conseguimento degli obiettivi preposti dai piani sanitari, tesi alla ottimizzazione della medicina trasfusionale e quindi alla realizzazione di una migliore sanità;
Considerato preminente determinare, alla luce della vigente normativa di settore, un piano operativo inerente i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle unità di raccolta di sangue umano ed emocomponenti, nell'ambito della Regione siciliana, individuando, al riguardo, i medesimi requisiti minimi di cui all'elaborato proposto dal tavolo tecnico, allegato al verbale del 10 giugno 2002;
Ritenuto opportuno procedere alla revoca della circolare assessoriale n. 600 del 28 giugno 1991, perché non più rispondente ai decreti del Ministro della sanità vigenti del 25 e 26 gennaio 2001;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le ragioni di cui in premessa, è approvato l'allegato Piano operativo inerente i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle unità di raccolta di sangue umano ed emocomponenti nell'ambito della Regione siciliana.

Art. 2

La circolare assessoriale n. 600 del 28 giugno 1991 è revocata.

Art. 3

Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione e viene, altresì, inviato al Ministero della salute ed all'Istituto superiore di sanità.
Palermo, 21 giugno 2002.
  AMARI 

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(2002.26.1580)
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DECRETO 18 luglio 2002.
Modifica parziale del decreto 27 giugno 2002, concernente disposizioni per la partecipazione al costo delle prestazioni farmaceutiche.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il decreto n. 1064 del 27 giugno 2002;
Considerato che per mero refuso, all'art. 9 del decreto n. 1064 del 27 giugno 2002 sono stati inclusi tra gli esenti totalmente dalla partecipazione al costo del farmaco di fascia C:
-  gli invalidi civili al 100%;
-  i grandi invalidi per servizio;
-  i grandi invalidi del lavoro
mentre gli unici soggetti totalmente esenti sono i pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie ossia gli invalidi, militari e civili, che hanno subito, per fatti di guerra, menomazioni permanenti dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie (dalla 1ª all'8ª) di cui alla tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni;
Ravvisata la necessità di rettificare il punto 3 dell'art. 9;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni descritte in premessa e a parziale modifica del decreto n. 01064 del 27 giugno 2002, sono esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni di fascia C solo i pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie ossia gli invalidi, militari e civili, che hanno subito, per fatti di guerra, menomazioni permanenti dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie (dalla 1ª all'8ª) di cui alla tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 luglio 2002.
  CITTADINI 

(2002.29.1782)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 aprile 2002.
Autorizzazione del progetto della Tim Telecom Italia Mobile S.p.A., per la realizzazione di opere in territorio del comune di Agrigento.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio prot. n. 04109 del 17 aprile 2000 - Rif. R/RT S2 RI, assunto al protocollo di questo Assessorato in data 5 giugno 2000 al n. 17671, con il quale la Tim Telecom Italia Mobile S.p.A., ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base (SRB) della rete cellulare di telefonia mobile in contrada Fegotto-Belvedere nel comune di Agrigento;
Vista la nota, prot. n. 3597 del 26 giugno 2000, con la quale questo Assessorato ha richiesto al comune di Agrigento l'avviso sul progetto presentato dalla Tim espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, a mezzo delibera consiliare;
Visto il decreto n. 420/D.R.U. del 21 novembre 2000, con il quale, attesa l'assenza da parte del comune di Agrigento delle determinazioni richieste con la sopracitata assessoriale, è stato nominato un commissario ad acta per la convocazione del consiglio comunale, così come indicato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la nota del comune di Agrigento, prot. n. 83/i del 16 febbraio 2000, con la quale il commissario, nominato per gli adempimenti indicati nel sopracitato de creto, ha rappresentato che nel termine previsto dal l'art. 6 della legge regionale n. 15/91 il consiglio comunale non ha espresso il previsto avviso;
Vista la successiva corrispondenza con cui sono stati forniti gli atti utili all'esame di questo Assessorato;
Vista la nota prot. n. 1779/99 del 31 marzo 1999, con la quale l'ufficio tecnico del Genio civile di Agrigento, ha reso parere favorevole, ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, per l'esecuzione dei lavori summenzionati;
Vista la nota prot n. 72 del 27 gennaio 2000, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, alle condizioni nella stessa nota indicate, ha reso parere favorevole in merito ai lavori di che trattasi;
Vista la nota n. 259/s del 21 dicembre 2001 con la quale l'unità operativa 3.1 del dipartimento regionale del l'urbanistica, in relazione a quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95, ha trasmesso al consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 42 del 21 dicembre 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato:
-  che il comune di Agrigento è gravato da vincolo sismico di 2ª categoria, ex legge n. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni;
-  che la Tim Telecom Italia Mobile S.p.A. non ha prodotto il nullaosta dell'ufficio tecnico del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, per la compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio;
-  che ai sensi e per gli effetti della direttiva D.R.U., prot. n. 34/XXII del 27 gennaio 1997, nel caso in cui i comuni contestino i progetti in variante, si prescinde dall'acquisizione del parere del Genio civile, ai sensi del l'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;
-  che l'ufficio tecnico del Genio civile di Agrigento, con nota prot n. 1779/99 del 31 marzo 1999, ha reso parere favorevole, ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
-  che l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, con nota prot. n. 72 del 27 gennaio 2000, ha reso parere favorevole in merito ai lavori di che trattasi, a condizione che, durante l'attività dell'impianto, non vengano superati i valori fissati dal decreto interministeriale n. 381 del 10 settembre 1998;
-  che al fine di consentire una migliore riuscita del progetto, appaiono condivisibili i consigli di ordine geologico, geomorfologico e tecnico, forniti dal geologo incaricato nella relazione specifica;
-  che la presente proposta di parere riguarda unicamente gli aspetti di natura urbanistica di competenza di questo gruppo di lavoro.
Si propone, alla luce delle superiori considerazioni, di autorizzare il progetto di realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare in contrada Fegotto-Belvedere del comune di Agrigento, ad opera della Tim Telecom Italia Mobile S.p.A.; in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995.";
Visto il voto n. 572 del 4 aprile 2002, con cui il consiglio regionale dell'urbanistica ha condiviso integralmen te le considerazioni esposte nella proposta di parere n. 42 del 21 dicembre 2001 dell'unità operativa 3;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica che richiama integralmente la proposta dell'unità operativa 3.1/D.R.U. n. 42 del 21 dicembre 2001;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 572 del 4 aprile 2002, nonché alle condizioni contenute nelle note degli organi sopracitati, è autorizzato il progetto di cui alla richiesta della Tim Telecom Italia Mobile per la realizzazione di una stazione radio base (SRB) della rete cellulare di telefonia mobile in contrada Fegotto-Belvedere nel comune di Agrigento, in variante alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente nel predetto comune.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere unità operativa 3.1. D.R.U. n. 42 del 21 di cembre 2001;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 572 del 4 aprile 2002;
3)  relazione geologica-tecnica;
4)  studio geologico;
5)  elaborato progettuale comprendente:
-  relazione tecnica;
-  planimetria, scala 1:25.000;
-  planimetria, scala 1:10.000;
-  planimetria, scala 1:2.000;
-  stralcio del piano regolatore generale con legenda, scala 1:10.000;
-  copia del foglio di mappa del sito, scala 1:2.000;
-  planimetria stato ante-operam, scala 1:500;
-  planimetria stato post-operam, scala 1:200;
-  pianta sito S.R.B., scala 1:100;
-  prospetto sito S.R.B., sez. A-A, scala 1:100;
-  prospetto sito S.R.B., sez. B-B, scala 1:100;
-  prospetto sito S.R.B., sez. C-C, scala 1:100;
-  caratteristiche geometriche e tecnologiche dell'an tenne;
-  caratteristiche geometriche del supporto per an tenne;
-  dati radioelettrici della stazione.

Art. 3

La Tim Telecom Italia Mobile S.p.A., resta onerata, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

La Tim ed il comune di Agrigento sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione de gli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 aprile 2002.
  SCIMEMI 

(2002.18.1051)
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DECRETO 24 aprile 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Monreale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare il 5º comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visti i fogli prot. n. 26117 del 31 ottobre 2001 e prot. n. 3427 del 7 febbraio 2002, assunti, rispettivamente, al protocollo di questo Assessorato ai nn. 62117 del 31 ottobre 2001 e n. 7780 dell'8 febbraio 2002, con i quali il comune di Monreale ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi al progetto esecutivo per i lavori di completamento, sistemazione a verde spazi pubblici e costruzione della via Napoli nella frazione di Grisì, in variante al piano regolatore generale di Monreale;
Vista la delibera n. 65 del 28 maggio 2001, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 44/91, giusta attestazione in calce alla stessa a firma del segretario generale, con la quale il consiglio comunale di Monreale, con riferimento alla circolare di questo Assessorato n. 2/90 dell'1 giugno 1990 recante direttive in ordine all'applicazione dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, ha approvato, il progetto relativo ai lavori di completamento, sistemazione a verde spazi pubblici e costruzione della via Napoli nella frazione di Grisì, in variante al piano regolatore generale;
Visti gli atti di pubblicazione, relativi alla variante in argomento;
Vista la certificazione del segretario generale, datata 28 settembre 2001, in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni nei termini di legge;
Visto il foglio del 30 ottobre 2001 del dirigente del settore urbanistica del comune, con il quale si attesta che sull'area su cui insiste la via Napoli nella frazione di Grisì non è sottoposta a vincoli di cui alla legge n. 1497/39 e regio decreto legislativo n. 3267/23;
Visto il parere, prot. 13677 del 21 maggio 1994 reso dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, in ordine al piano di recupero del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito del quale le opere in argomento sono comprese;
Vista la nota prot. n. 92 del 21 febbraio 2002, con cui il servizio 3/D.R.U., unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio generale dell'urbanistica la proposta n. 92 del 21 febbraio 2002 formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il progetto prevede la realizzazione di una strada, su un tracciato esistente spontaneo, che, sia per traffico intenso, anche pesante, sia per cattivo sotto fondo realizzato in materiale arido o scarsamente costipato, fa si che lo stesso risulta piuttosto pericoloso anche a causa dell'accumularsi dell'acqua nei solchi presenti. Nasce pertanto la necessità di ovviare a tale pericolo con la costruzione della strada, conferendole le pecularietà di strada interna al centro abitato.
L'area oggetto di intervento è ubicata nelle immediate vicinanze del centro urbano di Grisì, in periferia e collega la via Isabella Catalano alla via Cesare Gaglio.
La larghezza dell'asse stradale è di 267,00 ml. e lungo i bordi sono previsti marciapiedi di 1.00 m., oltre ad un muro di contenimento realizzato a gradoni e rivestito in pietra calcarea che si sviluppa parallelamente al l'asse stradale; sono previsti altresì l'impianto di illuminazione stradale e particolare cura viene adottata per la realizzazione della condotta per il convogliamento delle acque bianche.
Per la realizzazione del progetto in esame è stata prevista l'espropriazione di terreni privati che fanno capo ad un piano particellare di esproprio nel quale viene previsto, fra l'altro, il valore di indennizzo pari a L. 60.000 al mq.
La relazione geologica è provvista del parere del Ge nio civile n. 13677 datato 5 marzo 1997, ma è riferita ad un piano di recupero che comprende anche la "zonizzazione in classi di suscettività dell'area di piano della frazione di Grisì".
Ulteriore progetto in variante approvato con la medesima delibera n. 89/IE del 16 luglio 2001 è relativo al completamento sistemazione a verde di uno spazio pubblico che risulta dalla confluenza della via Vittorio Emanuele con la via Isabella Catalano poste a quote altimetriche di verse.
L'area di intervento è uno spazio a forma triangolare allungato ed è delimitata da un lato da un muro di contenimento della strada a quota superiore; nella parte più larga si trova il monumento ai caduti di guerra.
Il progetto prevede la ridefinizione dell'area attorno al monumento attraverso un sistema di spazi destinati a verde, l'inserimento di elementi di arredo urbano e luoghi di sosta; sono previsti altresì l'inserimento di un marciapiede che sovrasta il muro di sostegno per la cui superficie se ne prevede il rifacimento, di un sedile in calcestruzzo, di una ringhiera in elementi metallici tubolari, di una fontana a muro, di un'aiuola e di una cordonata che consente di superare il notevole salto di quota esistente tra le due strade; nel progetto è previsto anche il rifacimento del manto stradale delle due strade e l'illuminazione pubblica sia delle strade che della piazzetta.
Come per il progetto della strada, la relazione geologica ed il parere del Genio civile della variante in argomento, sono riferiti al piano di recupero che comprende, tra gli altri, anche la zonizzazione in classi di suscettività della frazione di Grisì dove risultano incluse la strada e l'area oggetto di sistemazione a verde.
Considerato che le due varianti di cui sopra non costituiscono un peso urbanistico rilevante in quanto, nel caso della strada, trattasi di opera che ricalca un tracciato esistente, e nel caso della piazzetta trattasi di sistemazione a verde con l'inserimento di elementi di arredo urbano di un'area che comunque era destinata a luogo di incontro per la presenza del monumento ai caduti e anzi nel caso specifico vengono ulteriormente migliorate le condizioni di stabilità proprio per la prevista piantumazione di essenze arboree.
Alla luce di quanto sopra descritto quest'ufficio ritiene il progetto della strada e la sistemazione a verde di uno spazio pubblico, entrambe in variante allo strumento urbanistico vigente, siano meritevoli di approvazione ...omissis...";
Visto il voto n. 573 del 4 aprile 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la proposta del servizio 3 sopracitata, ha espresso parere favorevole al progetto in argomento in variante allo strumento urbanistico vigente;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica che fa proprio quanto reso dal servizio 3 del di partimento regionale urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 573 del 4 aprile 2002 soprariportato nonché alle condizioni dettate dall'ufficio del Genio civile, qualora relative alle aree del progetto in argomento, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Monreale, adottata con delibera consiliare n. 65 del 28 maggio 2001, finalizzata alla realizzazione dei lavori di completamento, sistemazione a verde spazi pubblici e costruzione della via Napoli nella frazione di Grisì.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 92 del 21 febbraio 2002, art. 9 della legge n. 40/95 reso dal servizio 3/D.R.U.;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 573 del 4 aprile 2002;
3)  delibera di consiglio comunale n. 65 del 28 maggio 2001;
4)  tav. R1  -  relazione; 
5)  tav. R7  -  dichiarazione ex art. 6; 
6)  tav. 0  -  planimetria piano regolatore generale e planimetria generale con individuazione delle aree di intervento; 

Via Napoli
7)  tav. A1  -  planimetria di rilievo; 
8)  tav. A2  -  planimetria con individuazione delle sezioni; 
9)  tav. A3  -  planimetria generale di progetto; 
10)  tav. A4  -  planimetria condotta acque bianche; 
11)  tav. A5  -  planimetria illuminazione esterna; 
12)  tav. A6  -  profilo stradale; 
13)  tav. A7  -  profilo condotta acque bianche; 
14)  tav. A8  -  sezioni stradali; 
15)  tav. A13  -  piano particellare di esproprio; 
16)  tav. A14  -  elenco ditte e stima; 

Completamento e sistemazione a verde spazi pubblici
17)  tav. B1  -  stato di fatto con profili, sezioni e indicazione dell'area di intervento; 
18)  tav. B2  -  stato di fatto:planimetria, sezioni, profili; 
19)  tav. B3  -  planimetria generale, sezioni, profili; 
20)  tav. B6  -  impianto elettrico e di illuminazione, planimetria e particolari; 

21)  relazione geologico tecnica, stralcio di completamento;
22)  relazione geologico-tecnica;
23)  allegato A2 - studio geologico comprensorio partinicese;
24)  allegato 1D - studio geologico frazione di Grisì;
25)  allegato 2D - studio geologico frazione di Grisì.

Art. 3

Il comune di Monreale dovrà richiedere, prima del l'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Monreale resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 aprile 2002.
  SCIMEMI 

(2002.18.1052)
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DECRETO 26 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Comitini, relativamente alle aree ricadenti all'interno del centro abitato e nelle immediate prossimità.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998 n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000 con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 104 dell'8 gennaio 2002, con la quale il sindaco del comune di Comitini (prov. di Agrigento), chiede la revisione della perimetrazione delle aree a rischio del piano straordinario, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41, trasmettendo all'ufficio del Genio civile di Agrigento lo studio geologico a supporto del nuovo piano regolatore generale in fase di elaborazione, redatto dai geologi G. Lombardo, A. Bruccoleri e E. Vecchio;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, trasmessa con nota prot. n. 240 del 25 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla base dello studio geologico trasmesso dal comune ed in seguito al sopralluogo effettuato con il tecnico comunale, ritiene che l'aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico proposto dall'amministrazione comunale, relativamente alle aree ricadenti all'interno del centro abitato e nelle immediate prossimità, sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Comitini, in provincia di Agrigento, relativamente alle aree ricadenti all'interno del centro abitato e nelle immediate prossimità, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000 delle aree a rischio di frana.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 2002.
  PERGOLIZZI 

Allegati
RELAZIONE DI ISTRUTTORIA

Il comune di Comitini ricade nel bacino del fiume "Platani". Il territorio comunale è compreso nel foglio 629 "Aragona" in scala 1:50.000 nella carta d'Italia dell'IGM e nelle tavolette IGM in scala 1:25.000 denominate: "Aragona" foglio 267 III S-E e "Torre del Salto" foglio 267 III N-E.
Nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n. 298/41 risulta che nel territorio comunale di Comitini è presente un'unica area di tipo franoso a rischio molto elevato che riguarda l'intero versante su cui sorge il centro abitato.
Il comune, con nota prot. 104 dell'8 gennaio 2002 (prot. Genio civile n. 240 del 14 gennaio 2002), ha richiesto la modifica dell'individuazione delle aree del territorio comunale soggette a rischio frana molto elevato di cui al piano straordinario di bacino per l'assetto idrologico, decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
L'amministrazione comunale, con la suddetta richiesta, ha trasmesso una relazione firmata dai geologi dott. Giuseppe Lombardo, dott. Antonio Bruccoleri e dott. Eugenio Vecchio, redattori dello studio geologico a supporto del nuovo piano regolatore generale in fase di elaborazione.
Nella suddetta relazione, è rilevato che il versante individuato come a rischio geologico molto elevato non presenta in realtà condizioni di dissesto se non localizzati fenomeni di instabilità ben definiti e rilevabili, che comunque non costituiscono particolare minaccia per le strutture antropiche del centro abitato.
Il territorio di Comitini presenta una morfologia prevalentemente collinare, caratterizzata da forme più dolci in corrispondenza di affioramenti argillosi e da forme più aspre laddove si hanno affioramenti lapidei. Da sottolineare l'importante antropizzazione dei luoghi legata all'intensa attività mineraria dello zolfo, che hanno favorito l'accumulo di ingenti quantità di materiali di scarto ("ginisi").
Dal punto di vista idrografico la porzione di territorio descritta è caratterizzata da una linea di spartiacque che distingue il territorio in due settori ricadenti in due bacini imbriferi differenti: il settore Sud, appartenente al bacino idrografico del Fiume San Leone ed il settore Nord, appartenente al bacino idrografico del Fiume Platani.
L'idrografia principale dell'area è caratterizzata da una linea di spartiacque che distingue il territorio in due settori ricadenti in due bacini imbriferi differenti: il settore sud, appartenente al bacino idrografico del Fiume San Leone ed il settore nord, appartenente al bacino idrografico del fiume Platani.
I litotipi presenti su tutto il territorio sono:
-  le argille olistostromiche tortoniane, tettonizzati, inglobanti blocchi di quarzareniti, basalti vacuolari, calcari e calcareniti;
-  le argille della formazione "Cozzo di Terravecchia" (Tortoniano) a componente sabbiosa a luoghi più o meno abbondante;
-  le diatomiti e marne di colore bianco candido del tripoli (Messiniano), sottilmente stratificate, molto porose, leggere e friabili;
-  il calcare evaporitico (calcare di base - Messiniano superiore) solitamente massivo e di colore grigiastro, soltanto a luoghi vacuolare, polverulento o addirittura a struttura brecciata;
-  i gessi, presenti sia in facies detritica (gessareniti ed argille gessose) sia micro e macro-cristallini (Messiniano superiore);
-  le sabbie di colore giallastro, a luoghi ben cementate, caratterizzate dall'abbondante presenza di frammenti di minerali micacei (arenazzolo - Messiniano superiore);
-  i calcari marnosi e marne a Globigerine di colore biancastro, ben stratificati e spesso fratturati, che costituiscono anche il sub-strato su cui sorge il centro abitato (Trubi - Pliocene inferiore);
-  le argille plioceniche a struttura brecciata intercalate e sovrastanti i calcari marnosi (Pliocene medio inferiore).
Su tali litotipi sono presenti coperture di materiali incoerenti prodotte dagli agenti naturali e dall'azione antropica vale a dire:
-  i depositi alluvionali di fondovalle, costituiti da una matrice limo-sabbiosa, irregolarmente misti a frammenti detritici di varie dimensioni;
-  i detriti di falda a matrice limosa con frammenti lapidei;
-  i rosticci di miniera consistenti in accumuli di materiali eterogenei di colore prevalentemente rossastro, derivanti dalla notevole attività estrattiva dello zolfo ed accumulati a discarica.
Ciò premesso, i sottoscritti funzionari dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, accompagnati dal tecnico comunale, si sono recati sui luoghi per una ricognizione e per verificare le deduzioni presentate dall'Amministrazione comunale di Comitini al citato decreto.
In particolare, si è fatto riferimento alle aree vincolate ricadenti all'interno del centro urbano o nelle immediate prossimità:
-  villa comunale - Nell'area dove sorge la villa comunale e precisamente nella zona di valle sono stati rilevati fenomeni di soliflusso superficiali, caratterizzanti il terreno vegetale, di modestissima entità che non pregiudicano la stabilità del versante;
-  versante a monte di via Apollo XI - Il versante posto a monte della via Apollo XI è costituito da materiali gessosi, fratturati e fessurati con assetto stratigrafico a fanapoggio. In passato si sono verificati dei crolli di blocchi di materiale lapideo di diverse dimensioni favoriti anche dalla giacitura stratigrafica. Parte della via Apollo XI nel 1993 è stata interessata, in occasione di un evento piovoso eccezionale, da un accumulo di detriti e fango provenienti dal versante in oggetto. Per ovviare tali inconvenienti, l'amministrazione comunale, ha già appaltato dei lavori per la realizzazione di un canale di gronda già in fase avanzata di realizzazione.
-  area limitrofa al cimitero comunale - Il cimitero comunale è posto a nord rispetto al centro abitato. Esso si trova su un versante che con pendenze accentuate degrada verso valle sino a raggiungere la S.S. 189 AG-PA. Geologicamente tutta l'area è costituita da marne calcaree ricoperte in alcune zone di forti accumuli di detrito marnoso. La zona, a causa della forte acclività, è soggetta, durante eventi piovosi eccezionali, a ruscellamento diffuso con trasporto di materiali detritici ed accumulo nel fondo valle. Tutto ciò è facilitato dalla presenza di una formazione marnosa fessurata nella sua parte superiore e quindi facilmente attaccabile dagli agenti esogeni. All'interno del cimitero e nel muro perimetrale di valle, in passato si sono verificati dei cedimenti alle vetuste strutture murarie. Di recente (1995-96) la zona è stata consolidata con la realizzazione di un muro in c.a. fondato su pali che delimita a valle il cimitero stesso.
Per quanto sin qui descritto, viene di seguito formulata, sulla scorta delle indicazioni delle linee guida per la revisione del piano straordinario per l'assetto del vincolo idrogeologico nei centri abitati, la valutazione del rischio idrogeologico nella sola area interessata frana (da crollo).
Versante a monte di via Apollo XI
Trattasi di crolli.
Superficie interessata 37.250 m2.
Classificazione della frana e individuazione delle classi di rischio:
-  tipologia T3 (frana da crollo quiescente);
-  magnitudo M4;
-  pericolosità P2;
-  elementi di rischio E1;
-  elementi di rischio.
Dalla combinazione tra la pericolosità P2 e gli elementi di rischio E1 si perviene alla classe di rischio:
P2 x E1 = R2  Rischio medio

Alla luce delle superiori considerazioni, è stata aggiornata la carta del rischio idrogeologico del centro abitato di Comitini.
Nelle carte 1:10.000, allegate alla presente, vengono riportati i contorni delle aree dei dissesti.
Con la presente relazione non viene revisionato il vincolo di rischio esondazione che riguarda le aree attigue ai torrenti Aragona, Cantarella e Coda di Volpe in prossimità della S.S. 189, ricadenti nei territori dei comuni di Aragona, Grotte e Comitini, che verrà esaminato con apposito allegato.
Si precisa che il responsabile dell'ufficio tecnico comunale del comune di Comitini condivide le considerazioni su esposte.

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(2002.18.1049)
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DECRETO 30 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Brolo.

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(2002.19.1096)
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DECRETO 3 maggio 2002.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Calamonaci.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 6724 del 20 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Calamonaci (prov. di Agrigento), chiede la revisione al piano straordinario, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, allegando uno studio geologico redatto dal geologo E. Siragusa;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, trasmessa con nota prot. n. 10967 del 28 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Calamonaci e dei sopralluoghi effettuati, ritiene che l'aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico proposto dall'amministrazione comunale sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Calamonaci, in provincia di Agrigento, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico in scala 1:10.000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio, in scala 1.10.000, e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 maggio 2002.
  PERGOLIZZI 

Allegati
RELAZIONE DI ISTRUTTORIA

L'area in esame rientra nella tavoletta "Caltabellotta", R = 1:25.000, foglio n. 628, I, S.O., della carta d'Italia edita dall'I.G.M.I.
Per la revisione del piano è stato utilizzato uno stralcio della carta tecnica regionale 1:10.000, denominata Ribera, sez. 628080.
Nel piano straordinario di bacino per l'assetto idrogeologico, adottato con D.A. n. 298/41, sono indicate sulla carta del dissesto "frane ed aree interessate da dissesti diffusi" in corrispondenza di due zone che si estendono in corrispondenza dei versanti del vallone Tamburello, raggiungendo la periferia nord dell'abitato.
Il comune di Calamonaci con nota n. 6724 del 20 dicembre 2001, acquisita al protocollo di quest'ufficio al n. 10967/01, richiedeva la revisione dei vincoli imposti dal citato decreto, trasmettendo due copie della relazione geologica redatta appositamente dal geol. Emanuele Siragusa.
Ai fini della revisione si è operato secondo la circolare A.T.A. del 22 novembre 2000 prot. n. 57596, in funzione di quanto emerso dallo studio geologico del dott. E. Siragusa, e da sopralluoghi eseguiti da funzionari di questo ufficio.
Dalle risultanze dello studio, la situazione appare diversa da quella rappresentata nel piano straordinario di bacino, dove, sulla "carta del rischio idrogeologico" è evidenziata una vasta area interessata da rischio di frana "molto elevato", che ingloba grosso modo le due zone indicate sulla carta del dissesto.
In realtà solo il versante in sinistra idrografica del vallone è caratterizzato effettivamente da fenomeni franosi, con stato di attività da attivo a quiescente, che comunque presentano una superficie di gran lunga inferiore.
Geologicamente la zona è stata interessata da numerose fasi tettoniche a partire dal Pliocene inferiore, sia compressive, con associati fenomeni di colamento e di traslazione, che distensive, con coinvolgimento dei litotipi plio-pleistocenici e dei termini sottostanti.
In particolare l'abitato ricade su una monoclinale conglomeratico-calcarenitica, con leggera pendenza verso S.S.O, da cui la morfologia subpianeggiante, delimitata a nord dall'acclive versante in sinistra idrografica del vallone Tamburello, tributario del F.me Verdura.
Proprio la forte azione erosiva dell'emissario ha determinato l'incisione dei litotipi rigidi, ponendo in affioramento le sottostanti argille grigio azzurre, del pliocene medio-superiore, e le marne calcaree con intercalazioni di brecce argillose, del Pliocene inferiore.
La plaga arenacea si raccorda all'acclive versante argillo-marnoso tramite un salto morfologico, a luoghi verticale.
A cavallo di detta scarpata affiora una fascia di detriti di falda limo argillosi con sabbie ed elementi arenacei eterometrici, mentre a monte il terrazzo è ricoperto da depositi colluviali pleistocenici, costituiti da argille-sabbiose, o marne, con ciottoli arenacei o conglomeratici, che costituiscono i substrati del centro abitato.
Le caratteristiche topografiche di pianoro e gli elevati valori dei parametri meccanici dei substrati garantiscono le condizioni di stabilità geomorfologiche anche nei riguardi di processi erosivi in corrispondenza dell'area urbanizzata.
La scarpata calcarenitica ed il versante argilloso a valle, sono invece interessati da movimenti franosi e fenomeni erosivi concentrati, questi ultimi in corrispondenza degli impluvi e dell'asta principale del Tamburello.
Si rilevano crolli e distacchi di massi dal bordo della scarpata, con stato d'attività quiescente, considerata la vegetazione arborea che ingloba le zone di accumulo ed i blocchi isolati.
Sul versante a valle si hanno invece due frane attive, che interessano la copertura detritica limo argillosa, o la porzione alterata ed umifera delle marne calcaree con intercalazioni argillose.
La frana di maggiori dimensioni è ubicata in contrada Canali ed Orti Giardini, dove si trovano le storiche sorgenti di contatto che determinano la continua saturazione della massa caratterizzata da deformazioni viscose, la seconda, del tipo complesso e di ridotta estensione, è localizzata a valle del Belvedere e coinvolge un tratto della SS 386, la cui sede mostra cedimenti e fratture beanti.
Il movimento di contrada Orti-Giardini, a dinamica lenta, determina diffuse lesioni, con locali ribaltamenti, delle modeste opere di sostegno ai margini delle stradelle di penetrazione agricola, interessando anche qualche fabbricato rurale, sicuramente con caratteristiche di fondazione non adeguate allo stato dei luoghi.
Al riguardo, si evidenzia che una porzione del dissesto a valle del Belvedere, in corrispondenza di una costruenda strada rurale, è stata efficacemente consolidata da muri di sottoscarpa in cemento armato con fondazioni adeguate, non rilevandosi alcun segno riconducibile alla instabilità del complesso rinterro - muro - substrato di fondazione.
Le pratiche agricole di tipo intensivo ed estensivo contrastano l'erosione diffusa, che è relegata in corrispondenza della cresta "Serrone" ed ai versanti argillosi a nord di contrada Mancusi, dove per l'elevata acclività ed energia cinetica, le acque dilavanti determinano processi di denudazione con rapido trasporto solido.
Sulla carta del dissesto R = 1:10.000 si riportano le frane esistenti a nord dell'abitato e le zone caratterizzate da erosione diffusa e concentrata, queste ultime lungo gli alvei ed impluvi.
Sulla scorta delle indicazioni contenute nelle linee guida per la revisione del piano straordinario di bacino per l'assetto idrogeologico, si procede di seguito alla valutazione del rischio idrogeologico per i dissesti prima descritti:
Frana attiva di contrada Orti Giardini
Si tratta di un creep a dinamica lenta, che interessa la copertura di detriti di falda limo argillosi con sabbie e elementi litoidi eterometrici, oltre che la porzione alterata delle marne con intercalazioni di brecce argillose.
La massa di terreno in movimento è saturata dalla presenza di alcune sorgenti di contatto ubicate a monte, che alimentano alcune fontanelle, il movimento determina diffuse lesioni nei muretti di sostegno, localmente ribaltati, ai margini delle stradelle di penetrazione agricola, ed in alcuni dei pochi edifici esistenti.
Chiaramente le tipologie di fondazione di dette opere non risultano adeguate allo stato dei luoghi, che impone la scelta di strutture indirette, su pali trivellati, associate a trincee drenanti in grado di smaltire le pressioni neutre esistenti.
Superficie circa 250.000 mq.
Classificazione della frana ed individuazione delle classi di rischio:
-  tipologia T1;
-  magnitudo M2;
-  pericolosità P2;
-  elementi a rischio: case sparse ed insediamenti agricoli E1;
Dalla combinazione tra pericolosità P2 e gli elementi a rischio E1 si perviene alla classe di rischio:
P2*E1=R2 rischio medio.

Poiché lo stesso dissesto interessa anche un tratto della SS 386, la pericolosità P2 viene confrontata con la relativa classe di elementi a rischio E3, che risulta essere più vulnerabile, ed in particolare:
P2*E3=R3rischio elevato.

Frana attiva a valle del belvedere lungo la SS 386
Si tratta di una frana complessa di modeste dimensioni, attiva, che interessa il rilevato stradale e quindi i substrati detritici limo-argillosi con elementi litoidi.
Nella relazione geologica fornita dal comune viene descritta come creep, ma i segni rilevati fanno pensare che la rottura nel terreno sia già avvenuta, considerati anche gli elevati spostamenti subiti, per detto motivo viene considerata in questa sede come frana complessa.
La frana ha determinato infatti cedimenti della sede stradale nell'ordine di alcuni decimetri, con fratture beanti sulla pavimentazione, che si manifestano sul lato di valle dove maggiore è il sovraccarico dovuto al rilevato.
Il dissesto, attualmente molto lento e quindi riconducibili ai creep, può evolvere in scorrimento rotazionale, con spostamenti più rapidi, in occasione di eventi meteorici intensi, che facilmente possono saturare il rilevato data la presenza di dette di sconnessioni sull'asfalto.
Appare necessario, ai fini di un consolidamento, realizzare dei muri di sottoscarpa con fondazioni immorsate al substrato calcarenitico, del tipo diretto od indiretto, in funzione dello spessore dei detriti instabili, come nel tratto di incrocio con la strada in costruzione.
Superficie circa 3.000 mq.
Classificazione della frana ed individuazione delle classi di rischio:
-  tipologia T2
-  magnitudo M2
-  pericolosità P2
-  elementi a rischio: strada statale E3
Dalla combinazione tra pericolosità P2 e gli elementi a rischio E3 si perviene alla classe di rischio:
P2*E3=R3 rischio elevato.

Frane di crollo dalla scarpata calcarenitica
Si tratta di crolli e ribaltamenti di blocchi arenaci da pareti sub-verticali fratturate, con stato di attività quiescente, trattandosi di fenomeni non esauriti riconosciuti da evidenze geomorfologiche, consistenti in zone di accumulo che attualmente risultano avvolte da una rigogliosa vegetazione arborea.
Superficie circa 50.000 mq.
Classificazione della frana ed individuazione delle classi di rischio:
-  tipologia T3
-  magnitudo M4
-  pericolosità P2
-  elementi a rischio: insediamenti agricoli, case sparse E1.
Dalla combinazione tra pericolosità P2 e gli elementi a rischio E1 si perviene alla classe di rischio:
P2*E1=R2 rischio medio.

Anche se il rischio risulta essere medio, quindi non soggetto alle misure di salvaguardia previste nel decreto n. 298/41, si concorda con il dott. E. Siragusa sulla inidoneità dell'area ad accogliere interventi di piano, al fine di non aumentare il valore degli elementi a rischio.
Sulla carta del rischio si evidenziano le zone a rischio elevato, che interessano la SS 386, come a valle del belvedere e nella contrada Orti Giardini, mentre la porzione di quest'ultima a rischio medio, che coinvolge gli insediamenti agricoli non viene riportata.
Si allegano copia della carta del dissesto e del rischio, R=1:50.000, pubblicate con il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, e carte R=1.10.000 proposte da questo ufficio ai fini della revisione del piano straordinario di bacino.
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(2002.19.1105)
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DECRETO 3 maggio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Sortino.

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(2002.21.1176)
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DECRETO 14 maggio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Scaletta Zanclea.

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(2002.21.1197)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 6 giugno 2002.
Individuazione di tipologie di imprese turistiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Considerato che il IV comma dell'art. 7 della legge n. 135/2001 prevede espressamente, che, fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estese le agevolazioni di qualsiasi genere previste dalle norme vigenti per il settore industriale;
Considerato che l'art. 9 della stessa legge n. 135/2001 ha previsto che l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio e che il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni autorizzati, nonché all'esercizio delle altre attività indicate nella stessa normativa;
Considerato che, con l'art. 42 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, sono state recepite le disposizioni contenute nell'art. 7, comma IV, e nell'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo;
Considerato, altresì, che la predetta normativa ha previsto l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche per le quali si applicano le disposizioni recepite;
Ritenuto di individuare le tipologie di imprese turistiche con riferimento alla molteplicità dei segmenti di cui si compone l'offerta turistica siciliana;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono individuate le seguenti tipologie di imprese turistiche con riferimento alle attività svolte:
A) attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi i servizi turistici ed attività complementari (alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, aziende turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, alloggi di turismo rurale);
B) attività finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, alla promozione ed alla comunicazione turistica tra le quali anche quelle che gestiscono parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche;
C) attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e con il turismo nautico, quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia ed altre forme di benessere della persona nonché le attività di gestione di strutture per la nautica da diporto e di noleggio e locazione di unità da diporto (charter nautico);
D)  attività di tour operator e di agenzie di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing;
E)  attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali ivi compreso il termalismo e le specialità artistiche ed artigianali del territorio.
Fra tali attività sono comprese quelle di indirizzo sportivo ricreativo ad alta valenza turistica quali ad esempio campi da golfi e turistico escursionistico quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici;
F)  attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riferimento alla eno-gastronomia tipica siciliana;
G)  attività consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificatamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo giovanile, il turismo sociale.

Art.  2

Alle imprese turistiche rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1 del presente decreto sono estese le agevolazioni di cui al IV comma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recepito con l'art. 42 della legge regionale n. 2/2002.

Art.  3

In virtù del recepimento di cui al cennato art. 42 della legge regionale n.2/2002, l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/96, dell'art. 11 della legge regionale n. 38/96, dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, nonché dell'art. 30 della legge regionale n. 21 del 10 dicembre 2001, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 27/96, il provvedimento di classificazione da parte dell'A.A.P.I.T. competente per territorio è condizione per il rilascio della licenza d'esercizio da parte del sindaco nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 giugno 2002.
  CASCIO 

(2002.24.1495)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 5-14 giugno 2002, n. 240.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  dott. Massimo Vari, presidente;
-  Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9 (Modifica dell'art. 1 e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici), promosso con ordinanza emessa il 1° aprile 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Giuseppe Oddo ed altri contro la Presidenza della Regione siciliana ed altri, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione di Giuseppe Oddo ed altri nonché l'atto di intervento della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l'avvocato Girolamo Rubino per Giuseppe Oddo ed altri e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, nel corso di un giudizio promosso da numerosi titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato presso comuni siciliani contro la Regione siciliana e nei confronti dei comuni di Acicatena, Catania, Giarre e Gravina di Catania, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inquadramento nei ruoli organici della Regione siciliana e per la condanna di quest'ultima al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per il personale tecnico assunto ai sensi della legge della Regione siciliana 15 maggio 1986, n. 26 (Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive"), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9 (Modifica dell'art. 1 e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici), in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;
che il rimettente - premesso che tutti i ricorrenti nel giudizio amministrativo hanno stipulato, con i comuni citati, contratti di lavoro a tempo determinato, a norma degli artt. 30 e 31 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), successivamente modificati dagli artt. 14 e 15 della legge della Regione siciliana n. 26 del 1986 - ricorda che le disposizioni regionali richiamate consentivano ai comuni e agli uffici regionali del Genio civile di avvalersi, mediante la stipula di contratti a tempo determinato, di personale tecnico da destinare all'esame delle pratiche di sanatoria edilizia e che i tecnici in servizio presso il Genio civile godevano del trattamento economico riservato ai "dirigenti" (se in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in architettura) o agli "assistenti" tecnici (se in possesso del diploma di geometra) della Regione siciliana, mentre i tecnici in servizio presso i comuni godevano del trattamento del personale degli enti locali di corrispondente livello;
che, successivamente, con la legge della Regione siciliana 6 luglio 1990, n. 11 (Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli artt. 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21), ai comuni è stato consentito di prorogare di anno in anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in base agli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 37 del 1985, mentre per chi prestava servizio presso gli uffici del Genio civile la stessa legge ha disposto la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato;
che la legge regionale censurata e il relativo regolamento di esecuzione - rileva il rimettente - hanno infine consentito ai comuni di trasformare il rapporto di lavoro dei "contrattisti" in rapporto a tempo indeterminato, con oneri a carico del bilancio della Regione, disponendo invece "l'inquadramento effettivo nei ruoli organici" della Regione del personale assunto presso gli uffici regionali del Genio civile;
che i ricorrenti, nel richiedere dinanzi al TAR per la Sicilia l'immissione nei ruoli regionali e la corresponsione del relativo trattamento economico, hanno prospettato il contrasto degli artt. 1, 3 e 4 della legge della Regione siciliana n. 9 del 1993 con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non dispongono l'immissione nei ruoli della Regione anche per i soggetti assunti dai comuni in base all'art. 30 della legge regionale n. 37 del 1985;
che il collegio rimettente ritiene rilevante la questione sollevata poiché solo una pronuncia di illegittimità costituzionale delle suddette norme consentirebbe ai ricorrenti di ottenere la soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio;
che, nel merito, il TAR per la Sicilia, premesso che le disposizioni originarie degli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 37 del 1985 rispondevano all'esigenza di alleviare il rilevante carico di lavoro riversatosi sia sugli uffici del Genio civile che sui comuni per l'applicazione della legge di sanatoria edilizia e che alla stessa necessità si collegava la possibilità, prevista dal legislatore regionale, di procedere alla stipula di contratti a tempo determinato, sostiene che i ricorrenti, assunti dai comuni, si trovano nelle stesse condizioni di fatto dei titolari di un rapporto di lavoro con la Regione: le disposizioni censurate violerebbero perciò l'art. 3 della Costituzione, creando una "palese disparità di trattamento" tra soggetti compresi nella medesima disciplina della legge regionale n. 37 del 1985, a svantaggio dei soggetti assunti presso i comuni, benché essi svolgano funzioni "identiche" rispetto a quelle dei soggetti assunti presso gli uffici regionali e benché i provvedimenti che regolano il loro rapporto di lavoro siano disciplinati da atti dell'Amministrazione regionale;
che, aggiunge il TAR, l'identità di posizione tra le due categorie è ulteriormente desumibile sia dalla circostanza che gli oneri finanziari connessi alla retribuzione di entrambe sono posti a carico della Regione, sia dalla attribuzione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della facoltà di autorizzare la costituzione del rapporto di lavoro e la formulazione dei criteri per la sua stabilizzazione;
che, pur riconoscendosi un ambito di discrezionalità del legislatore nell'esercizio del potere di organizzazione della pubblica amministrazione, quanto all'attribuzione di un trattamento economico differenziato a categorie di dipendenti pubblici, nel caso in esame - secondo il rimettente - non sono ravvisabili differenze di funzioni alle quali possano conseguire differenze di inquadramento giuridico e di trattamento retributivo;
che le norme impugnate sarebbero inoltre lesive dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione) che impongono il rispetto di criteri di logica e coerenza nell'organizzazione amministrativa, dai quali dovrebbe ricavarsi la necessità di attribuire al personale la "legittima posizione giuridico-retributiva";
che sarebbe, infine, violato il diritto del lavoratore, garantito dall'art. 36 della Costituzione, ad una retribuzione proporzionata alla qualifica rivestita e alle mansioni svolte;
che nel giudizio così promosso si sono costituiti i privati ricorrenti nel processo a quo, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR per la Sicilia;
che la difesa delle parti costituite osserva che gli oneri finanziari per la retribuzione di entrambe le categorie di dipendenti in questione - quelli inquadrati nei ruoli della Regione siciliana e quelli che prestano servizio presso i comuni - sono integralmente a carico del bilancio dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale è competente anche ad individuare i criteri per la costituzione e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, mentre la disciplina dettata in via generale per il rapporto di lavoro dei dipendenti dei comuni siciliani dal decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana), attribuirebbe le funzioni di vigilanza, tutela e coordinamento in materia all'Assessorato degli enti locali, dovendosi da tali considerazioni dedurre che il legislatore regionale, con l'operazione di "accollo" ai comuni del personale in questione, avrebbe inteso eludere le "ben più complesse" procedure di ampliamento della pianta organica dei dipendenti regionali;
che, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, le parti, nell'affermare che la loro retribuzione è "diversa e deteriore", a parità di funzioni e di mansioni svolte, rispetto a quella percepita dai loro colleghi in servizio presso la Regione, individuano i termini di raffronto - alla stregua dei quali dovrebbe essere valutata la discriminazione lamentata - in alcune norme legislative regionali che costituirebbero un sistema volto a garantire l'assimilazione del trattamento giuridico ed economico del personale in servizio presso enti diversi dall'Amministrazione regionale a quello dei dipendenti regionali, allorché le funzioni svolte dai primi siano riconducibili all'Amministrazione regionale o siano a carico di questa i relativi oneri, richiamando in tal senso: a) l'art. 19 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 (Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio), ove è disposta l'applicazione [in via transitoria] ai dipendenti delle camere di commercio delle disposizioni che regolano lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti della Regione, e b) l'art. 31, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione), che, nel disporre l'equiparazione del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale e le cui spese sono a carico del bilancio regionale, a quello dei dipendenti regionali, mantiene a favore dei primi, "quale assegno ad personam", l'eventuale differenza retributiva;
che la difesa di parte afferma in conclusione che è "incomprensibile" e costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore regionale, da un lato di disporre l'equiparazione per le ulteriori categorie di dipendenti sopra menzionate e dall'altro di escluderla per soggetti, quali i ricorrenti nel giudizio a quo, di cui sarebbe certa "l'appartenenza diretta" all'Amministrazione regionale, ove si considerino le modalità di assunzione, le funzioni svolte e l'attribuzione alla Regione degli oneri finanziari;
che è intervenuto il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
che la difesa della Regione deduce l'inammissibilità della questione, perché in nessuna delle disposizioni censurate sarebbe rinvenibile una norma cui far risalire l'asserita disparità di trattamento, non risultando specificata la disposizione dalla quale deriverebbe - per i soggetti direttamente assunti presso la Regione - una posizione più favorevole rispetto a quella riservata ai tecnici in servizio presso i comuni;
che, nel merito, la questione sarebbe infondata sotto tutti i profili invocati dal rimettente, in quanto:
a)  con riferimento all'art. 3 della legge regionale n. 9 del 1993, già la disciplina dettata originariamente dagli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 37 del 1985 avrebbe differenziato "la posizione e le aspettative" dei tecnici assunti dai comuni rispetto a quelle dei professionisti assunti dalla Regione, considerato che il numero dei primi era indeterminato (dipendendo dal numero delle domande di autorizzazione e concessione edilizia in sanatoria proposte), mentre il numero dei secondi era definito, in base ad una ricognizione delle necessità di personale, da un apposito provvedimento dell'Assessore regionale competente, previsione questa che dimostrerebbe come le assunzioni presso i comuni sono state sin dall'inizio caratterizzate dalla "contingenza" legata al numero di procedimenti di sanatoria pendenti;
b) la diversificazione originaria tra la posizione dei "contrattisti" assunti dalla Regione e quelli in servizio presso i comuni risulterebbe inoltre dalla circostanza che già con la prima modifica della legge n. 37 del 1985 (legge regionale n. 26 del 1986) fu disposto, solo per i primi, lo "sganciamento" dei compiti ad essi assegnati dalle incombenze correlate alle domande di concessione edilizia in sanatoria;
c) la censura basata sull'art. 97 della Costituzione non avrebbe fondamento e anzi, secondo l'interveniente, il parametro richiamato sarebbe violato dalla "generalizzata ed indiscriminata ammissione di tutti gli assunti nei ruoli della Regione" richiesta dai ricorrenti nel giudizio a quo e destinata, se accolta, a creare un "affollamento dei pubblici uffici" da parte di personale eccedente rispetto alle effettive necessità, con ripercussioni negative sull'efficienza dell'Amministrazione regionale;
d) neppure potrebbe dirsi violato l'art. 36 della Costituzione perché il presupposto di tale censura - l'identità delle mansioni svolte dalle due categorie si risolverebbe in una mera asserzione, contrastante con la diversità dei soggetti titolari dei rapporti posti a confronto, dei compiti svolti e delle competenze tecniche richieste per l'espletamento delle funzioni assegnate nei diversi apparati amministrativi di appartenenza.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, solleva, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9 (Modifica dell'art. 1 e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici), assumendo che tali disposizioni determinano una ingiustificata disparità di trattamento che si ripercuote negativamente sull'andamento degli uffici e che viola altresì il diritto a una retribuzione proporzionata al lavoro svolto, tra soggetti - i tecnici assunti presso i comuni e quelli assunti presso gli uffici regionali del Genio civile in base, rispettivamente, agli artt. 30 e 31 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo della attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive) - che si trovano nelle medesime condizioni di fatto, essendo stati originariamente assunti in base alla medesima disciplina legislativa e per lo svolgimento di mansioni identiche;
che, in via del tutto preliminare, occorre rilevare che l'art. 4 della legge della Regione siciliana n. 9 del 1993 disciplina le modalità di applicazione, nell'ambito della Regione, delle disposizioni derogatorie in materia previdenziale di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e f), del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
che il rimettente non motiva in alcun modo circa l'applicabilità di tale disposizione - che appare del tutto estranea sia al quadro normativo nel quale si collocano le altre disposizioni censurate, sia all'insieme delle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione - nel giudizio a quo, risultando quindi la questione di legittimità costituzionale ad essa relativa del tutto inconferente rispetto alle censure sollevate;
che la questione sollevata sull'art. 4 della legge regionale n. 9 del 1993 deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanze n. 446, n. 417 e n. 407 del 2001);
che le restanti argomentazioni del TAR mirano ad ottenere l'equiparazione del trattamento giuridico ed economico dei tecnici in servizio presso i comuni - dapprima incaricati con apposita convenzione, in base all'art. 30 della legge regionale n. 37 del 1985; poi assunti a tempo determinato con le modifiche introdotte dall'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, (Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive"), con contratti successivamente prorogati o rinnovati secondo quanto dispone l'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11 (Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli artt. 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21); infine assunti a tempo indeterminato, in base all'art. 1 della legge regionale n. 9 del 1993 - rispetto al trattamento riservato ai tecnici assunti - in applicazione dell'art. 31 della legge regionale n. 37 del 1985 e successive modifiche - presso la Regione siciliana;
che la richiesta equiparazione si fonda sull'assunto della unità di disciplina giuridica e di trattamento economico, sin dall'origine, tra le due categorie di tecnici, derivante a sua volta dalla postulata omogeneità tra le mansioni da essi svolte rispettivamente presso i comuni e presso la Regione;
che, contrariamente a quanto afferma il rimettente, i compiti a cui sono state destinate le due categorie sono stati differenziati dal legislatore regionale, sin dall'origine, poiché l'art. 30 della più volte citata legge regionale n. 37 del 1985 ha previsto che i comuni si avvalessero di tecnici convenzionati "per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria" e "per provvedere alle operazioni di ricognizione e verifica", mentre i tecnici titolari di convenzione presso gli uffici del Genio civile sono stati incaricati degli accertamenti di competenza di tali uffici;
che tale diversità di mansioni è stata mantenuta anche nelle successive modifiche e in particolare dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1990, che ha consentito di impiegare il personale in servizio presso i comuni "anche per compiti di istituto", mentre l'art. 3, comma 3, della stessa legge ha permesso di utilizzare i tecnici assunti presso gli uffici regionali del Genio civile altresì "presso tutte le amministrazioni regionali, per le esigenze degli uffici centrali e periferici delle stesse amministrazioni, degli enti non economici controllati dalla Regione esclusi comuni e province, nonché per le esigenze di interesse regionale degli uffici di cui le stesse amministrazioni possono avvalersi";
che le considerazioni esposte inducono a ritenere non arbitraria, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, la scelta del legislatore regionale di riservare ai tecnici assunti sulla base delle più volte citate leggi regionali trattamenti giuridici correlati a quelli riservati ai dipendenti degli enti di rispettiva appartenenza;
che il medesimo rilievo della differenziazione tra le categorie poste a raffronto porta altresì a escludere la dedotta violazione dell'art. 36 della Costituzione, anch'essa basata sul presupposto dell'identità di funzioni;
che, quanto all'invocato art. 97 della Costituzione, il TAR rimettente, nel richiedere a questa Corte una pronuncia tale da consentire l'immissione del personale in questione nei ruoli regionali, omette di considerare in via prioritaria le esigenze di efficienza e razionale organizzazione che devono presiedere alle valutazioni del legislatore quanto alla determinazione e all'ampliamento delle piante organiche, poiché, come più volte affermato da questa Corte, l'interesse al sostegno dell'occupazione, pur potendo aggiungersi, nelle valutazioni del legislatore, agli interessi della pubblica amministrazione, non può rendersi indipendente dalla preventiva e condizionante valutazione dell'oggettiva necessità di personale per l'esercizio di pubbliche funzioni (sentenze n. 141 del 1999, n. 217, n. 153 e n. 59 del 1997);
che, per quanto detto, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione siciliana n. 9 del 1993.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9 (Modifica dell'art. 1 e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione siciliana (n. 9 del 1993, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.
  Il presidente: VARI Il redattore: ZAGREBELSKY Il cancelliere: DI PAOLA 

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2002.26.1577)
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PRESIDENZA

Avviso per l'individuazione di impianti e di strutture esistenti per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, prodotti dai comuni siciliani, al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica nonché di favorire i processi di recupero e riutilizzo degli stessi.

Con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia n. 638 del 22 luglio 2002 è stato approvato il seguente avviso:
"Il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica, disponendo il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, al netto della raccolta differenziata, prodotti dai comuni siciliani negli impianti e nelle strutture esistenti, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni, invita i titolari degli impianti esistenti alla data del 22 marzo 2002, realizzati con contributi finanziari comunitari, statali e/o regionali, anche nell'ambito degli strumenti previsti dalla contrattazione negoziata, che intendono stipulare apposite convenzioni per favorire i processi di recupero e riutilizzo dei rifiuti solidi urbani, alle condizioni ed incentivi di cui al comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni, a rappresentare tale interesse, mediante comunicazione scritta, al seguente indirizzo: Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, via Catania n. 2 - 90141 Palermo, tel. 091/6759110, fax 091/342871, e-mail: ucomrifiuti@katamail.com.
La comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, allegando apposita relazione, specificante: l'ubicazione e la destinazione urbanistica del sito dove insistono gli impianti, la capacità produttiva, le autorizzazioni, i visti, i pareri, i permessi all'uopo acquisiti, gli accordi e i protocolli stipulati, il ciclo di lavorazione, la destinazione finale dei rifiuti trattati e dei sovvalli, la stima dei tempi per l'attivazione del servizio nelle varie fasi di trattamento, recupero e riutilizzo, le abilitazioni ed iscrizioni ad albi ed elenchi".
(2002.30.1795)
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Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nel l'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).

La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, che nell'anno 2001 sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dalle seguenti Amministrazioni o enti:
-  Assessorato regionale dell'industria;
-  Consorzio ripopolamento ittico - Golfo di Patti.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)


(2002.21.1173)

(2002.19.1090)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nel comune di Bivona per i lavori di completamento del 1° lotto dell'adduttore alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio Castello 1° tronco - diramazione Tavernola.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale interventi infrastrutturali n. 707 del 28 dicembre 2001, è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Bivona di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
Allegato
Comune di Bivona
1) ditta D'Angelo Calogero, nato a Lucca Sicula il 30 agosto 1968, codice fiscale DNG CGR 68M30 E714P, proprietario per 2/9; D'Angelo Giuseppina, nata a Ribera il 5 marzo 1963, codice fiscale DNG GPP 63C45 H269I proprietaria per 2/9; D'Angelo Modesta, nata a Lucca Sicula il 21 ottobre 1956, codice fiscale DNG MST 56R61 E714M proprietaria per 2/9; Pagano Vita, nata a Palermo il 9 marzo 1935, codice fiscale PGN VTI 35C49 G273J proprietaria per 3/9: partita 6017, foglio 46, particella 6, superficie Ha. 0.94.00, coltura effettiva pescheto, superficie da asservire mq. 95, prezzo per asservimento L./mq.895, indennità di asservimento L.85.025, indennità per occupazione temporanea e danni L.35.410, totale indennità L.120.435;
2) ditta D'Angelo Rosa, nata a Lucca Sicula il 17 settembre 1928, codice fiscale DNG RSN 28P57 E714Q; D'Angelo Concetta, nata a Lucca Sicula il 21 luglio 1926, codice fiscale DNG CCT 26L61 E714J: partita 951, foglio 46, particella 11, superficie Ha. 1.63.20, coltura effettiva mandorleto, superficie da asservire mq. 176, prezzo per asservimento L./mq.340, indennità di asservimento L.59.840, indennità per occupazione temporanea e danni L.24.355, totale indennità L.84.195;
3)  ditta Comune di Alessandria della Rocca, codice fiscale 80002650846: partita 728, foglio 73, particella 4, superficie Ha. 0.33.40, coltura effettiva seminativo, superficie da asservire mq. 10, prezzo per asservimento L./mq.220, indennità di asservimento L.2.200, indennità per occupazione temporanea e danni L.915; partita 782, foglio 73, particella 2, superficie Ha. 24.05.20, coltura effettiva frutteto, superficie da asservire mq. 608, prezzo per asservimento L./mq.895, indennità di asservimento L.544.160, indennità per occupazione temporanea e danni L.226.640; partita 782, foglio 73, particella 2, superficie Ha. 24.05.20, coltura effettiva seminativo, superficie da asservire mq. 1.920, prezzo per asservimento L./mq.220, indennità di asservimento L.422.400, indennità per occupazione temporanea e danni L.175.930; partita 782, foglio 73, particella 23, superficie Ha. 0.55.10, coltura effettiva frutteto, superficie da asservire mq. 404, prezzo per asservimento L./mq.895, indennità di asservimento L.361.580, indennità per occupazione temporanea e danni L.150.600; partita 782, foglio 73, particella 3, superficie Ha. 0.32.90, coltura effettiva seminativo, superficie da asservire mq. 470, prezzo per asservimento L./mq.220, indennità di asservimento L.103.400, indennità per occupazione temporanea e danni L.43.065, totale indennità L.2.030.890;
4) ditta Aprile Stefano, nato a Ribera l'8 febbraio 1920, codice fiscale PRL SFN 20B08 H269B ora Aprile Giuseppe: partita 3565, foglio 62, particella 67, superficie Ha. 0.76.30, coltura effettiva agrumeto, superficie da asservire mq. 480, prezzo per asservimento L./mq.1.000, indennità di asservimento L.480.000, indennità per occupazione temporanea e danni L.199.920, totale indennità L.679.920.
(2002.19.1089)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo al programma degli interventi a regia regionale riguardanti le Azioni A, B, C e D della Misura 2.01 "Recupero e fruizione del patrimonio culturale e ambientale" del P.O.R. Sicilia 2000-2006, D della Misura 2.0.2. "Sistemazione e divulgazione delle conoscenze" e all'Azione unica della sottomisura 6.02.c "Internazionalizzazione della cultura".

Si dà avviso che sul sito: www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/ è disponibile l'elenco degli ammessi e dei non ammessi ai finanziamenti a valere sulle azioni A, B, C, e D, della Misura 2.0.1. "Recupero e fruizione del patrimonio culturale e ambientale" del P.O.R. Sicilia 2000-2006, D della Misura 2.0.2. "Sistemazione e divulgazione delle conoscenze" e all'Azione unica della sottomisura 6.2.2.c "Internazionalizzazione della cultura".
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso, sono ammesse osservazioni.
Si fa presente che l'accesso agli atti sarà consentito solo agli aventi titolo eventualmente muniti di delega.
(2002.30.1794)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Nomina di commissari straordinari delle commissioni provinciali per l'artigianato della Sicilia.

Con decreto n. 366/7S del 12 aprile 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sono stati nominati commissari straordinari delle commissioni provinciali per l'artigianato della Sicilia i signori:
-  Ciotta Luigi, funzionario tecnico, dipendente dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici in servizio presso l'ufficio del Genio civile di Agrigento è nominato commissario straordinario della commissione provinciale per l'artigianato di Agrigento;
-  Galizia Giovanni, funzionario direttivo dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è nominato commissario straordinano della commissione provinciale per l'artigianato di Caltanissetta;
-  Salamone Pietro, funzionario direttivo dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è nominato commissario straordinario della commissione provinciale per l'artigianato di Catania;
-  dott. Pipitone Leonardo, dirigente dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è nominato commissario straordinario della commissione provinciale per l'artigianato di Enna;
-  dott. Falcetta Girolamo, dirigente dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è nominato commissario straordinario della commissione provinciale per l'artigianato di Messina;
-  Roccella Leonardo, funzionario direttivo dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è nominato commissario straordinario della commissione provinciale per l'artigianato di Palermo;
-  Vinci Luigi, funzionario direttivo dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è nominato commissario straordinario della commissione provinciale per l'artigianato di Ragusa;
-  Morrione Michele, funzionario direttivo dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è nominato commissario straordinario della commissione provinciale per l'artigianato di Siracusa;
-  Siragusa Antonino, funzionario direttivo dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è nominato commissario straordinario della commissione provinciale per l'artigianato di Trapani.
(2002.25.1527)
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Estensione delle competenze attribuite al commissario ad acta presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione.

Con decreto n. 429/2S del 29 aprile 2002 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il dr. Dario Tornabene, commissario ad acta presso l'I.R.C.A.C. per l'espletamento dei compiti indicati nei decreti n. 26/2S dell'gennaio 2002, n. 95/2S del 29 gennaio 2002 e n. 290/2S del 20 marzo 2002, è stato incaricato, altresì, a stipulare, previa adozione degli atti propedeutici, le convenzioni di cui all'art. 115 della legge regionale n. 6/2001 relativi agli artt. 32, 41 e 45 della legge regionale n. 32/2000 con l'Assessorato regionale dell'industria.
(2002.19.1079)
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Nomina di commissari straordinari delle commissioni provinciali per l'artigianato di Catania e Ragusa.

Con decreto n. 431/7S del 29 aprile 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sono stati nominati commissari straordinari delle commissioni provinciali per l'artigianato per le sedi di Catania e Ragusa i signori:
-  Costanzo Vincenzo, funzionario direttivo dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è nominato commissario straordinario della commissione provinciale per l'artigianato di Catania, in sostituzione del sig. Salamone Pietro;
-  dott. Arezzo Giuseppe, dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ragusa è nominato commissario straordinario della commissione provinciale per l'artigianato di Ragusa, in sostituzione del sig. Vinci Luigi.
La qualifica del sig. Siragusa Antonino, nominato commissario straordinario della commissione provinciale per l'artigianato di Trapani con decreto n. 366/7S del 12 aprile 2002, è quella di funzionario direttivo.
(2002.25.1527)
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Nomina di un componente della Commissione regionale per l'artigianato.

Con decreto n. 727/7S del 19 giugno 2002 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca , è stato nominato componente della Commissione regionale per l'artigianato, ai sensi della lettera f) dell'art. 17 della legge regionale n. 3/86, il sig. Laterra Salvatore, nato a Chiaramonte Gulfi il 2 aprile 1950, esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori denominate con le sigle C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.
(2002.26.1588)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Avviso relativo alla graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 3.09 "Sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." Asse III Risorse umane.

Si comunica che, con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale n. 169 del 17 luglio 2002, è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 3.09 "Sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." Asse III Risorse umane.
La graduatoria è disponibile sul sito ufficiale del P.O.R. Sicilia 2000/2006: www.euroinfosicilia.it.
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso, sono ammesse osservazioni.
(2002.30.1802)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Revoca del decreto 24 giugno 1992, autorizzativo del dispensario farmaceutico nella frazione di Casuzze e Punta Secca del comune di Santa Croce Camerina.

Con decreto n. 355 del 25 marzo 2002, l'Assessore regionale per la sanità ha revocato sia il decreto n. 185 del 24 giugno 1992, autorizzativo del dispensario farmaceutico, nella frazione di Casuzze e Punta Secca del comune di Santa Croce di Camerina (RG) nonché l'art. 2 del decreto n. 25757 del 12 giugno 1998 limitatamente al mantenimento del dispensario farmaceutico. Inoltre fa obbligo al farmacista dr. Camazzo Maurizio di cessare l'attività del predetto dispensario farmaceutico dalla data di notifica del predetto provvedimento.
(2002.19.1099)
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Revoca del riconoscimento attribuito alla ditta Pino Santi & Figli s.a.s. di Pino Antonino & C., con sede e stabilimento nel comune di Merì.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 646 del 3 maggio 2002, è stata disposta la revoca del numero di riconoscimento provvisorio 0887/S attribuito con provvedimento ministeriale n. 600.8/24475/49.24/148 del 19 gennaio 2000 alla ditta Pino Santi & Figli s.a.s. di Pino Antonino & C., con sede e stabilimento nel comune di Merì (ME) nella via Tommaso Maimone n. 8, per l'attività di sezionamento di carni fresche di volatili da cortile, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495. La ditta viene cancellata dallo speciale registro previsto dall'articolo 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495.
(2002.19.1110)
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Autorizzazione alla ditta Ragusacarni s.r.l., con sede in Ragusa, all'attività di macellazione di animali di specie bovina, equina, ovi-caprina e suina.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 647 del 3 maggio 2002, è stato autorizzato il subentro, nella titolarità dell'autorizzazione di cui al decreto n. 00540 del 16 aprile 2002, della ditta Ragusacarni s.r.l., con sede legale in Ragusa nella via delle Americhe n. 240, all'attività di macellazione di animali della specie bovina, equina, ovi-caprina e suina per la quale era stato autorizzato in via definitiva il sindaco pro-tempore del comune di Ragusa.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento veterinario 2169/M e con tale numero resta iscritto nello speciale registro previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
(2002.19.1111)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività al mercato ittico all'ingrosso di Porto Empedocle.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 659 del 6 maggio 2002, il mercato ittico all'ingrosso di Porto Empedocle (AG), sito nel secondo braccio del molo F. Crispi, è riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
Lo stabilimento viene iscritto con numero di identificazione 2394 nello speciale registro previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.19.1109)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento di prodotti ittici della ditta Brunelli Antonino, con sede in Mazara del Vallo.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 660 del 6 maggio 2002, lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Brunelli Antonino, con sede in Mazara del Vallo (TP) presso la via Lungomazzo Pammilo n. 21, è riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di deposito e commercializzazione di prodotti ittici freschi e congelati di cui alla tipologia 3 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993 ed ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
Lo stabilimento viene iscritto con numero di identificazione 2393 nello speciale registro previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.19.1108)
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Cambio della ragione sociale della ditta Pescagel Fin s.r.l..

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 671 dell'8 maggio 2002, è modificato il decreto della direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministero della sanità n. 600.9/24481/AG50/1005 dell'11 maggio 2000, nel senso che la ragione sociale in esso indicata è variata da ditta "Pescagel Fin s.r.l." a ditta "Pescagel Group S.p.A." con stabilimento in Gela nella zona industriale 2ª strada.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento veterinario 1890 e con tale numerazione resta iscritto nello speciale registro previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.19.1112)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Varianti al programma di fabbricazione del comune di Gallodoro.

Con decreto n. 186/DRU del 26 aprile 2002, dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, sono state approvate le varianti al programma di fabbricazione del comune di Gallodoro relative: 1) destinazione a zona A2 e verde attrezzato del borgo S. Nicola e area antistante; 2) viabilità di accesso al complesso di edilizia economica e popolare a monte della via Europa; adottate con delibera consiliare n. 47 del 29 settembre 2000.
(2002.19.1094)
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Giudizio di compatibilità ambientale del progetto di un impianto eolico nel territorio del comune di Caltavuturo.

Il dirigente del servizio valutazione impatto ambientale del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 222 del 26 aprile 2002, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto dell'impianto eolico "Contrada Corvo" da 30 MW, ricadente nel territorio del comune di Caltavuturo (PA) contrada Gangitani, con prescrizioni.
(2002.19.1100)
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Variante al programma di fabbricazione del comune di Forza D'Agrò.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica n. 189/DRU del 29 aprile 2002, è stata approvata, in variante al programma di fabbricazione del comune di Forza d'Agrò, la variante al programma di fabbricazione relativa alla realizzazione di una strada panoramica di collegamento tra la via G. Caliri e la S.P. n. 12 in frazione Scifi.
(2002.19.1095)
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Giudizio di compatibilità ambientale del progetto per la captazione e adduzione delle sorgenti negli ex feudi del comune da effettuarsi nel territorio comunale di Gangi.

Con decreto n. 240 del 6 maggio 2002, il dirigente responsabile del servizio 6 - protezione patrimonio naturale - dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento territorio e ambiente, ha espresso giudizio positivo, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, circa la compatibilità ambientale del progetto per la captazione e adduzione delle sorgenti negli ex feudi del comune, da effettuarsi nel territorio comunale di Gangi (PA), in contrade Magazzeno, Zimmara, Zappaiello, S. Andrea e Giumenta, in area individuata quale sito di importanza comunitaria Monte Zimmara - n. ITA 020040.
(2002.19.1118)
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Istituzione di un gruppo di lavoro incaricato della valutazione e selezione dei progetti da inserire nel programma - stralcio di finanziamento per la provincia di Caltanissetta, in attuazione della Misura 1.07 del POR Sicilia 2000-2006 - protezione e consolidamento versanti, centri abitati ed infrastrutture.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 242 del 7 maggio 2002, è stato istituito, presso il dipartimento regionale territorio e ambiente, il gruppo di lavoro incaricato della valutazione e della selezione dei progetti presentati ai sensi del bando emanato con circolare n. 10616 del 22 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 dell'8 marzo 2002, e relativi alla Misura 1.07 del POR Sicilia 2000-2006 - protezione e consolidamento versanti, centri abitati ed infrastrutture.
Per le attività del gruppo di lavoro non è previsto alcun compenso, le spese di viaggio e soggiorno dei componenti il gruppo di lavoro rimarranno a carico dei singoli componenti o delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
(2002.19.1106)
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Nomina di un componente del comitato tecnico scientifico dell'Ente parco dei Nebrodi.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 250 dell'8 maggio 2002 il prof. Federico Martino è stato nominato componente del comitato tecnico scientifico dell'Ente parco dei Nebrodi, in sostituzione del prof. Giuseppe Sobrio dimissionario.
(2002.19.1119)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Approvazione del piano regionale di propaganda turistica 2002.

Con decreto n. 111/GAB del 5 febbraio 2002, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha approvato e reso esecutivo, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, il piano regionale di propaganda turistica 2002.
Il programma degli interventi potrà essere integralmente consultato presso il sito internet dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti "www.regione.sicilia.It/turismo" - pagina servizi.
(2002.19.1080)
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Iscrizione all'albo regionale dell'associazione turistica proloco di Ciminna.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo n. 248/S2/Tur. del 23 aprile 2002, è stata iscritta all'albo regionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto n. 573/1965 e successive modifiche, l'associazione turistica pro loco di Ciminna, a far data dall'anno 2002.
(2002.19.1075)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 5 luglio 2002, n. 14.
Legge regionale 9 agosto 1988, n. 15 - Interventi nel settore dell'edilizia scolastica, art. 19 - Abbattimento barriere architettoniche.

La legge regionale 9 agosto 1988, n. 15 prevede provvidenze a favore dell'edilizia scolastica ed universitaria.
L'art. 19 della predetta legge autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare progetti finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Per le finalità di cui sopra, con la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002, è stata preventivata la somma di e 1.551.000,00.
Gli enti obbligati hanno facoltà di presentare a questo dipartimento pubblica istruzione, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, apposita domanda.
La domanda dovrà contenere: l'ubicazione del plesso, la denominazione dell'istituzione scolastica che lo utilizza, la consistenza del plesso espressa in aule normali, l'articolazione dello stesso su uno o più livelli nonché la descrizione dei lavori che si intendono realizzare.
L'importo richiesto non deve superare e 103.291,00 e comunque sarà titolo preferenziale, per il finanziamento, il rapporto fra costo dell'intervento richiesto e il numero delle aule normali.
La domanda potrà essere accompagnata, ove disponibile, da una copia del progetto esecutivo unitamente alla delibera di approvazione dello stesso.
Il progetto esecutivo dovrà prevedere le sole categorie di lavoro diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche, e dovrà essere corredato dai visti e pareri previsti dalla legge regionale n. 21/85 e successive modificazioni ed integrazioni, compresa la dichiarazione di conformità delle previsioni alle prescrizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 15/88 resa dall'organo tecnico competente a rendere parere sul progetto.
L'Assessorato si riserva, per gli enti beneficiari, di procedere alla promessa di finanziamento in relazione alle disponibilità di bilancio e, a gara espletata, al finanziamento definitivo della somma prevista.
  L'Assessore: GRANATA 

(2002.28.1718)
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CIRCOLARE 8 luglio 2002, n. 15.
Articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 15 - Premio Nicholas Green. Anno scolastico 2002/2003.

Ai dirigenti dei Centri servizi amministrativi della Sicilia
L'art. 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 15 istituisce 9 premi annuali intitolati a Nicholas Green da assegnare, per ogni provincia siciliana, ad altrettanti studenti delle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori per lo svolgimento di temi attinenti la solidarietà umana ed in particolare la donazione di organi per fini di trapianto.
In particolare, i premi saranno 3 da e 516,46 ciascuno per gli studenti della scuola elementare, 3 da e 1.032,01 ciascuno per gli studenti della scuola media di primo grado e 3 da e 1.549,37 per gli studenti della scuola media di secondo grado.
Le SS.LL. vorranno, in concomitanza con la "Giornata dei donatori di organi" che, ai sensi dell'art. 1 della legge, cade quest'anno domenica 6 ottobre, pubblicizzare in tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio di propria competenza il presente concorso mediante affissione di appositi bandi che dovranno riportare la data di effettuazione della prova.
Copia dei predetti bandi dovrà essere tempestivamente inviata a questo Assessorato che provvederà conseguentemente ad accreditare a ciascuna delle SS.LL. l'importo di e 9.296,22.
La partecipazione al concorso è libera; gli studenti interessati dovranno, però, inoltrare apposita domanda al capo dell'istituto.
Alle SS.LL. è affidato, inoltre, il compito di nominare una commissione provinciale per l'esame degli elaborati la quale, al termine dei propri lavori, redigerà tre distinte graduatorie che verranno successivamente trasmesse a questo Assessorato unitamente a copia dei temi prescelti.
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di cerimonie conclusive per le quali quest'ufficio si riserva la facoltà di nominare 9 rappresentanti regionali.
Le SS.LL. vorranno, pertanto, comunicare a questo Assessorato la data e la sede di dette cerimonie con congruo anticipo.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: GRANATA 

(2002.28.1719)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
AVVISO DI RETTIFICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 6 dicembre 2001.
Elenchi dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi nella Regione.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 dell'11 gennaio 2002, vanno apportate le seguenti rettifiche:
Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)


(2002.23.1422)
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ERRATA CORRIGE

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Indice alfabetico generale degli iscritti negli elenchi dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi nella Regione.

Si ripubblica integralmente l'indice alfabetico di cui in epigrafe, già pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 dell'11 gennaio 2002 a pag. 275 e seguenti, per una migliore lettura del testo nel quale si sono riscontrati diversi refusi tipografici:
Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2002.23.1421)



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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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